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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente e Relatore
CASTELLI FRANCO, Giudice
GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 720/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZIONE P.I. n. TLHT150000039-2025 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 983/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna il provvedimento con cui l'Agenzia delle entrate, nell'esercizio del potere attribuitole dall'art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. n. 633/1972, ha disposto la cessazione della partita IVA dell'impresa individuale Società_1 di Ricorrente_1 e l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, contestualmente irrogando la sanzione amministrativa di
€ 3.000,00 prevista dall'art. 11, comma 7-quater, del d.lgs. n. 471/1997.
La motivazione dell'atto evidenzia anzitutto che, in occasione di due accessi effettuati in giornate diverse
(uno presso il luogo di esercizio dell'attività dichiarato in anagrafe tributaria e l'altro presso il luogo di esercizio dichiarato alla Camera di commercio), non era stata riscontrata la presenza di alcun addetto.
Senza articolare specifici motivi di impugnazione, parte ricorrente allega che l'attività dell'impresa (“Ufficio
CED”) si svolgerebbe nelle ore pomeridiane presso la sede indicata alla Camera di commercio ove, allo stesso indirizzo ma in locali diversi, ha sede anche un circolo presieduto dallo stesso signor Ricorrente_1. Inoltre, viene contestato il giudizio di inaffidabilità fiscale fondato su mancati versamenti dell'IVA.
Costituitasi in giudizio con atto di controdeduzioni, l'Agenzia delle entrate chiede che il ricorso sia respinto siccome infondato.
L'istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l'ordinanza n. 745 del 17 settembre 2025.
La causa è stata introitata in decisione all'udienza in camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. n. 633/1972, stabilisce: “L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie”.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che sussistessero i presupposti previsti dall'ultimo periodo della disposizione sopra trascritta in quanto, non essendo stato reperito alcun addetto nel luogo di esercizio dell'attività, l'impresa risulterebbe non operativa.
La fondatezza di tale giustificazione sarebbe sufficiente, di per sé, a sorreggere in questa sede l'atto impugnato, potendosi quindi prescindere dal vaglio delle ulteriori considerazioni ivi svolte in merito all'inaffidabilità fiscale del titolare della partita IVA, desunta dai mancati versamenti.
Ciò premesso, le succinte e piuttosto criptiche precisazioni svolte in fatto dalla parte ricorrente non valgono a dimostrare l'infondatezza delle circostanze accertate dall'Ufficio né è stato contestato il fatto che dette circostanze possano risultare non idonee ad integrare i presupposti applicativi della contestata misura.
Inoltre, parte ricorrente non ha fornito alcuna controprova atta a dimostrare la propria condizione di impresa operativa.
Per tali ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Tuttavia, la peculiarità della vicenda controversa induce a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione 3, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente e Relatore
CASTELLI FRANCO, Giudice
GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 720/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZIONE P.I. n. TLHT150000039-2025 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 983/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna il provvedimento con cui l'Agenzia delle entrate, nell'esercizio del potere attribuitole dall'art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. n. 633/1972, ha disposto la cessazione della partita IVA dell'impresa individuale Società_1 di Ricorrente_1 e l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, contestualmente irrogando la sanzione amministrativa di
€ 3.000,00 prevista dall'art. 11, comma 7-quater, del d.lgs. n. 471/1997.
La motivazione dell'atto evidenzia anzitutto che, in occasione di due accessi effettuati in giornate diverse
(uno presso il luogo di esercizio dell'attività dichiarato in anagrafe tributaria e l'altro presso il luogo di esercizio dichiarato alla Camera di commercio), non era stata riscontrata la presenza di alcun addetto.
Senza articolare specifici motivi di impugnazione, parte ricorrente allega che l'attività dell'impresa (“Ufficio
CED”) si svolgerebbe nelle ore pomeridiane presso la sede indicata alla Camera di commercio ove, allo stesso indirizzo ma in locali diversi, ha sede anche un circolo presieduto dallo stesso signor Ricorrente_1. Inoltre, viene contestato il giudizio di inaffidabilità fiscale fondato su mancati versamenti dell'IVA.
Costituitasi in giudizio con atto di controdeduzioni, l'Agenzia delle entrate chiede che il ricorso sia respinto siccome infondato.
L'istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l'ordinanza n. 745 del 17 settembre 2025.
La causa è stata introitata in decisione all'udienza in camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 35, comma 15-bis, d.P.R. n. 633/1972, stabilisce: “L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie”.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che sussistessero i presupposti previsti dall'ultimo periodo della disposizione sopra trascritta in quanto, non essendo stato reperito alcun addetto nel luogo di esercizio dell'attività, l'impresa risulterebbe non operativa.
La fondatezza di tale giustificazione sarebbe sufficiente, di per sé, a sorreggere in questa sede l'atto impugnato, potendosi quindi prescindere dal vaglio delle ulteriori considerazioni ivi svolte in merito all'inaffidabilità fiscale del titolare della partita IVA, desunta dai mancati versamenti.
Ciò premesso, le succinte e piuttosto criptiche precisazioni svolte in fatto dalla parte ricorrente non valgono a dimostrare l'infondatezza delle circostanze accertate dall'Ufficio né è stato contestato il fatto che dette circostanze possano risultare non idonee ad integrare i presupposti applicativi della contestata misura.
Inoltre, parte ricorrente non ha fornito alcuna controprova atta a dimostrare la propria condizione di impresa operativa.
Per tali ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Tuttavia, la peculiarità della vicenda controversa induce a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione 3, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.