Art. 34.
Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , i comuni provvedono, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al medesimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023 ovvero, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 .
Note all'art. 34:
- Si riporta l' articolo 4, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ):
«Art. 4 (Funzioni e organizzazione del SUAP). - (Omissis)
11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, e' delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalita' previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
(Omissis).».
Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , i comuni provvedono, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al medesimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre 2023 ovvero, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 .
Note all'art. 34:
- Si riporta l' articolo 4, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ):
«Art. 4 (Funzioni e organizzazione del SUAP). - (Omissis)
11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, e' delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalita' previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
(Omissis).».