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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
IA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4722 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Veronica La Mura (c.f. presso il suo studio elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Nocera Inferiore, alla Via G. Citarella n. 24, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
P. Iva Gruppo Kruk Italia – c.f. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (c.f. ) ed Andrea Ornati (c.f. C.F._3
con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura C.F._4 generale alle liti in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbale del 25/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 06/06/2024, proponeva opposizione all'atto di precetto Parte_1 notificatogli il 24/05/2024, mediante il quale gli aveva intimato il pagamento della Controparte_1 somma di euro 10.137,60, oltre spese, interessi ed accessori, in forza del decreto ingiuntivo n.
1509/2018, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 27/02/2018.
A sostegno della spiegata opposizione, l'istante contestava la legittimità del precetto in parola, eccependo l'omessa notifica del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, l'inefficacia del provvedimento monitorio, notificato oltre i 60 giorni.
Nel merito, lamentava l'inesistenza del credito azionato, assumendo che dalla stipula del contratto di finanziamento, posto alla base del rapporto principale e dal quale era scaturito il decreto ingiuntivo, sino alla richiesta del provvedimento monitorio, era ampiamente decorso il termine prescrizionale ordinario.
Disconosciuta, altresì, la firma apposta in calce alla scheda contrattuale e tutta la documentazione prodotta in copia nel procedimento monitorio, il ricorrente, previa formulazione dell'istanza di sospensione cautelare, concludeva affinché fosse dichiarata l'insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente.
Si costituiva il creditore intimante, il quale, contestando diffusamente l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze.
Il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione, rinviava la causa per la decisione all'udienza del
14/01/2025, differita poi al 06/05/2025 ed al 25/11/2025.
Alla predetta udienza, le parti concludevano come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi, come consentito dall'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Giova in primo luogo precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo e preliminare compito dell'organo giudicante procedere, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica offerta dalle parti, all'esatta qualificazione dell'azione promossa, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (Cass., 24/09/1999 n.
10493; Cass., 20/03/1999 n. 2574).
Dal punto di vista della qualificazione giuridica, le censure di parte opponente costituiscono motivo di opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., introdotta nelle forme del ricorso semplificato ex art. 281 decies c.p.c. (cfr. amplius ordinanza del 04/12/2024).
Tanto premesso, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
2 L'opponente ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 24/05/2024, che si fonda su un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo in difetto di opposizione.
Va, innanzitutto, accertata la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo n. 1509/2018, la cui giuridica inesistenza viene denunciata da parte opponente al fine di scardinare tout court l'idoneità del provvedimento monitorio a sorreggere la procedura esecutiva.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nella opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quando l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile alla inesistenza (cfr. Cass. 18/05/2020 n. 9050; Cass. 31/08/2015 n. 17308; Cass.
15/11/2019 n. 29729).
L'assunto della inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo è, dunque, astrattamente idoneo a qualificare la proposta opposizione in termini di opposizione all'esecuzione. Tuttavia, la denunciata invalidità non attinge, in concreto, i livelli della giuridica inesistenza (cfr. Cass. SS UU, 20/07/2016
n. 14916).
L'opposta ha, infatti, allegato copia del decreto ingiuntivo notificato a mani proprie del ricorrente in data 05/10/2018, per cui, esclusa l'inesistenza della notificazione, il debitore avrebbe dovuto far valere eventuali vizi dell'iter notificatorio, compreso il decorso del termine di efficacia ex art. 644
c.p.c., innanzi al giudice funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo.
Il motivo di doglianza non è dunque ammissibile, in quanto costituente motivo di opposizione all'ingiunzione ai sensi dell'art. 645 e dell'art. 650 c.p.c., ove ne ricorrano le condizioni.
Ad analoghe conclusioni si perviene in ordine alle ulteriori deduzioni, insuscettibili di essere apprezzate in questa sede.
Costituisce orientamento esegetico granitico e costante quello secondo cui, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., promossa in base ad un titolo di formazione giudiziale, è consentito all'opponente dedurre unicamente questioni relative alla efficacia esecutiva del titolo ovvero alla esistenza fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto di credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
3 (ad es., il pagamento anche parziale, la novazione del debito, la sua remissione, la compensazione,
l'avvenuta prescrizione, la transazione), restando inammissibile la deduzione di questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione.
Il giudice dell'esecuzione non può, infatti, effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel corso del quale è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e, quindi, attribuire rilevanza esclusivamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (Cass. sez. III, 17/02/2011 n. 3850).
Il titolo esecutivo di formazione giudiziale, invero, può essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione al precetto o dell'opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua efficace esistenza e persistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata sul titolo originariamente esistente, o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
Pertanto, il giudice dell'opposizione precetto può e deve esaminare il titolo solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca, e non sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Nel caso di specie, l'opponente eccepisce vizi del rapporto contrattuale sottostante al decreto ingiuntivo, che, vertendo sulla fondatezza della domanda monitoria e sulla debenza delle somme pretese, avrebbe dovuto far valere nell'opportuna sede di merito.
L'inammissibilità di censure di merito, deducibili nel corso del giudizio all'esito (o all'interno) del quale si è formato il titolo esecutivo deriva dal richiamato indirizzo di nomofilachia secondo cui, in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva, fatta valere dal creditore, può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (cfr. Cass. civ. n. 24752/2008; Cass. civ. n. 27159/2006; Cass. civ. n. 12664/2000; Cass. civ. n. 5231/1993).
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione
4 contro il titolo giudiziale, non si possono contestare presunti vizi di rito o di merito della decisione con l'opposizione in esame.
Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame, né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (così Trib. Nola, 09/07/2024 n. 2196).
Il debitore, omettendo di opporre il decreto ingiuntivo, ha fatto sì che sulla pretesa della creditrice opposta sia calata la scure del giudicato in ordine a qualsivoglia ragione od eccezione pregressa alla formazione del titolo esecutivo (cfr. Trib. Napoli, 19/03/2025 n. 2789).
3. Per tutti i superiori motivi, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore della opposta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria e di trattazione, in quanto non è stata compiuta alcuna attività di carattere istruttorio e non sono state depositate memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna a rifondere alla opposta le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA, come per legge.
Aversa, 12/12/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita IA
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