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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 42543/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
nata a [...] in data [...]
cittadina: italiana
C.F. , C.F._1
residente in [...]
con l'avv. Barbara Beozzo, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato ad [...] il [...],
cittadino: italiano
C.F. C.F._2
residente in [...]
con l'avv. Stefania Lombardi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 23 luglio 1978, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, atti di matrimonio anno 1978 n. 2098 parte II serie A, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni;
i quali si sono separati consensualmente con verbale in data 04.02.2010, omologato con decreto del
02.03.2010.
FATTO
La signora con ricorso ex art. 473 bis 12 cpc, depositato in data 30.11.2024, chiedeva Parte_1 la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. Parte_2 [...] il signor con comparsa di costituzione 17.2.2025 aderiva alla domanda Parte_2 formulata dalla signora Pt_1 le parti, all'udienza del 7.3.2025, congiuntamente, chiedevano la conversione del rito con fissazione di udienza a trattazione scritta, rinunciando al deposito delle memorie ed alla comparizione avanti la dott.ssa Terni all'udienza del 23 aprile 2025; il giudice delegato dott.ssa Terni con provvedimento del 11.3.2025 disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc, sostituiva l'udienza con il deposito di note scritte concedendo termine sino al 26.3.2025.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni, avendo già le parti definito prima d'ora qualsivoglia rapporto tra le stesse, può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
Milano in data 23 luglio 1978, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, atti di matrimonio anno 1978 n. 2098 parte II serie A,
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
nata a [...] in data [...]
cittadina: italiana
C.F. , C.F._1
residente in [...]
con l'avv. Barbara Beozzo, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato ad [...] il [...],
cittadino: italiano
C.F. C.F._2
residente in [...]
con l'avv. Stefania Lombardi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 23 luglio 1978, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, atti di matrimonio anno 1978 n. 2098 parte II serie A, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni;
i quali si sono separati consensualmente con verbale in data 04.02.2010, omologato con decreto del
02.03.2010.
FATTO
La signora con ricorso ex art. 473 bis 12 cpc, depositato in data 30.11.2024, chiedeva Parte_1 la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. Parte_2 [...] il signor con comparsa di costituzione 17.2.2025 aderiva alla domanda Parte_2 formulata dalla signora Pt_1 le parti, all'udienza del 7.3.2025, congiuntamente, chiedevano la conversione del rito con fissazione di udienza a trattazione scritta, rinunciando al deposito delle memorie ed alla comparizione avanti la dott.ssa Terni all'udienza del 23 aprile 2025; il giudice delegato dott.ssa Terni con provvedimento del 11.3.2025 disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc, sostituiva l'udienza con il deposito di note scritte concedendo termine sino al 26.3.2025.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni, avendo già le parti definito prima d'ora qualsivoglia rapporto tra le stesse, può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in
Milano in data 23 luglio 1978, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, atti di matrimonio anno 1978 n. 2098 parte II serie A,
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG