TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/11/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1874/2022 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ; p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Jessica
Mannini ed elettivamente domiciliata presso - Filiale di Massa Via G. Parte_1
Carducci, 40, 54100 Massa (MS); appellante nei confronti di
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Jacopo C.F._2
MA ER e dall'Avv. Giuliana Bucchioni ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo sito in Piazza Italia n. 2, Pontremoli (MS); appellate
***
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 235/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di
Pontremoli all'esito del procedimento n. 119/2021 R.G..
Conclusioni: per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata ed in accoglimento del proposto appello: a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 235/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pontremoli Dott. , nell'ambito del giudizio RG. N. Persona_1
119/2021, depositata in cancelleria in data 30.12.2021, non notificata e corretta in data 25.03.2022 accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in comparsa di costituzione e risposta del seguente tenore letterale: “Voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito contrariis reiectis così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti dei titolari del buono fruttifero postale n. 00000002319710320 e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dalle Sig.re Pt_2
[...] e . Con vittoria di spese e onorari. Sempre in via preliminare: accertare e
[...] Controparte_2
dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni responsabilità risarcitoria per omessa informazione e/o violazione del principio di correttezza e/o del principio della tutela dell'affidamento. Con vittoria di spese
e onorari. Nel merito: in via principale: Rigettare ogni pretesa avanzata dalle Sig.re e Controparte_1
a qualsiasi titolo nei confronti di per i motivi dedotti in Controparte_2 Parte_1
narrativa. Con vittoria di spese e onorari. b) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 235/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pontremoli Dott. , nell'ambito del giudizio RG. N. Persona_1
119/2021, depositata in cancelleria in data 30.12.2021, non notificata e corretta in data 25.03.2022 condannare le Sig. e meglio generalizzate in atti alla restituzione di quanto percepito da CP_1 CP_2
in esecuzione della sentenza n. 235/2021 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Pontremoli Dott. , nell'ambito del giudizio RG. N. 119/2021, depositata in cancelleria Persona_1
in data 30.12.2021, non notificata e corretta in data 25.03.2022 a titolo di sorte capitale, spese legali
e occorende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e onorari. c) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 235/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pontremoli Dott. , nell'ambito del giudizio RG. N. 119/2021, Persona_1
depositata in cancelleria in data 30.12.2021, non notificata e corretta in data 25.03.2022, condannare le Sig. e al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese Parte_3 CP_2
e onorari. Salvis iuribus”; per e “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni Controparte_1 Controparte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione: a) In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in quanto tardivo per i motivi già esposti;
b) Nella denegata e non Parte_1
creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di tardività dell'appello: - in via preliminare, dichiarare improcedibile l'appello proposto da per invalidità della notifica dell'atto di appello Parte_1
e/o per nullità dell'atto di appello;
- in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 235/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Pontremoli;
- in subordine, in caso di riforma della sentenza impugnata, accogliere comunque le domande già avanzate in primo grado, di seguito ritrascritte: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ACCERTARE e DICHIARARE la violazione, da parte di dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e delle Parte_1
norme previste in materia di collocamento dei buoni fruttiferi postali, per tutte le ragioni indicate in
2 premessa, e conseguentemente DICHIARARE il mancato decorso del termine di prescrizione del diritto alla riscossione del buono fruttifero postale oggetto del presente giudizio. Per l'effetto,
CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
rimborsare alle attrici il capitale e i rendimenti maturati alla scadenza del buono fruttifero postale oggetto del presente giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuto prescritto il diritto al rimborso del BFP oggetto del presente giudizio, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo accertamento della violazione, da parte di
[...]
dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e delle norme previste in materia di Parte_1
collocamento dei buoni fruttiferi postali, per tutte le ragioni indicate in premessa,
CONDANNNARE in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
risarcimenti di tutti i danni patiti dalle attrici, quantificabili nella misura complessiva derivante dalla sommatoria del capitale investito e dei rendimenti maturati alla scadenza del BFP in questione, o nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo”. c) In ogni caso, condannare al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio”. Parte_1
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 235/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pontremoli (nell'ambito del procedimento n. 119/2021 R.G.) mediante cui era stata condannata a rimborsare alle sig.re e il capitale riportato nel buono postale Parte_4 Controparte_2
fruttifero n. 00000002319710320 emesso il 06.02.2001, oltre i rendimenti garantiti dal titolo e maturati alla scadenza e le spese di lite. In particolare, l'appellante lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c., deducendo una motivazione contraddittoria ed errata della sentenza di primo grado, oltre al vizio di ultrapetizione.
2. In data 10.01.2023, si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo,
l'improcedibilità e/o nullità dell'appello per invalidità della notifica effettuata a mezzo pec e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame proposti da Parte_1
3. La causa veniva istruita documentalmente.
3 4. Con ordinanza del 25.07.2025, il G.I., preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, occorre muovere dalle eccezioni avanzate dalle odierne parti appellate, in quanto questioni logicamente preordinate allo scrutinio dei motivi di gravame.
2. Segnatamente, per ciò che attiene l'inammissibilità del gravame a fronte della sua tardiva introduzione deve evidenziarsi, in termini generali, come in virtù del principio di certezza dei rapporti giuridici, il legislatore abbia previsto un limite temporale al potere di impugnazione dei provvedimenti decisori, individuato dall'art. 327 c.p.c. in sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza impugnata, in ipotesi di omessa notificazione della stessa. Nel computo del predetto termine deve essere compresa la sospensione feriale dei termini processuali operante dal giorno 1 agosto al giorno 31 agosto di ciascun anno, ai sensi dell'art. 1 l. 742/1969 (“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”).
Per quanto di interesse, mette ulteriormente conto precisare che, qualora sia proposta istanza di correzione dell'errore materiale dinanzi al giudice che ha pronunciato il provvedimento decisorio, trova applicazione l'art. 288 co. 4 c.p.c., secondo cui: “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione”.
Quanto all'esegesi di tale disposizione, il consolidato orientamento di legittimità ha chiarito che: “Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati
"errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura
4 correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione e nella motivazione)” (cfr.
Cass. civ. Sez. III ord. n. 19959/2023. In senso conforme cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI-
2 ord. n. 8863/2018, Cass. civ. Sez. I sent. n. 22185/2014, Cass. civ. Sez. L sent. n.
19668/2009, Cass. civ. Sez. II sent. n. 6969/2006. Secondo un orientamento maggiormente rigoroso, inoltre, l'impugnazione nel termine decorrente dal giorno della notifica dell'ordinanza di correzione sarebbe consentita solo per contestare la legittimità
o l'esattezza della correzione e non anche il merito della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ. n. 20691/2017 e Cass. civ. n. 22933/2004, secondo cui: “L'impugnazione (principale o incidentale) della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che a norma dell'art. 288,comma 3, c.p.c., può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata. Per contro, l'impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione”).
3. Venendo alla fattispecie che ne occupa, dalla documentazione in atti emerge che: i) la sentenza n. 235/2021, non notificata, è stata depositata presso la Cancelleria del Giudice di Pace in data 30 dicembre 2021; ii) in data 23 marzo 2022 è stata depositata presso la medesima Cancelleria l'ordinanza di correzione dell'errore materiale con cui il Giudice di
Pace, accogliendo l'istanza avanzata dalle sig.re e ha corretto il CP_1 CP_2
dispositivo della predetta sentenza nella parte in cui indicava erroneamente la numerazione del buono postale fruttifero con 00000052452310132 in luogo di
00000002319710320; iii) l'atto di citazione mediante cui è stato introdotto il presente giudizio d'appello è stato notificato da alle controparti Parte_1 CP_1
e in data 23 settembre 2022, con successiva iscrizione a ruolo
[...] Controparte_2
intervenuta in data 3 ottobre 2022.
5 4. Ciò posto, a dispetto di quanto dedotto dall'odierna appellante, l'errata numerazione del buono postale oggetto di rimborso contenuta nella sentenza appellata non appare idonea ad ingenerare alcun dubbio circa la portata delle statuizioni decisorie assunte dal
Giudice di Pace.
A tal fine occorre rilevare che: i) le domande del giudizio di primo grado vertevano unicamente sul rimborso del capitale e dei rendimenti maturati alla scadenza di un unico buono fruttifero postale;
ii) nella motivazione della sentenza è riprodotto, in forma di immagine, il documento allegato in atti dalle parti raffigurante il buono postale fruttifero da cui si evince chiaramente la numerazione corretta “00000002319710320”; iii) nell'intestazione della decisione sono trascritte le conclusioni rassegnate dalle parti che indicano in modo univoco la numerazione del buono fruttifero postale oggetto di causa;
iv) gli ulteriori identificativi del buono fruttifero – quali la data di sottoscrizione, la data di scadenza del titolo e la durata dello stesso – erano circostanze pacifiche in quanto non contestate dalle parti.
5. La correzione operata dal Giudice di Pace mediante l'ordinanza del 25 marzo 2022, avendo ad oggetto la sola numerazione del buono fruttifero, non integra certamente un errore in procedendo ovvero in iudicando, né risulta idonea a suscitare un'obiettiva ambiguità sull'effettivo contenuto della sentenza dal cui dato testuale, peraltro, appare chiaramente percepibile la numerazione corretta. Deve quindi ritenersi che l'adozione della misura correttiva non sia idonea a prolungare i termini di impugnazione della sentenza di primo grado stabiliti dall'art. 327 c.p.c..
6. Alla luce del superiore dato argomentativo, deve quindi ritenersi che Parte_1
abbia provveduto ad istaurare il giudizio di appello, in data 3 ottobre 2022,
[...]
allorquando risultava ormai spirato il termine semestrale previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., il cui ultimo momento utile – computato dalla data di pubblicazione della sentenza – era da individuarsi nel 30 giugno 2022.
Il gravame, in definitiva, non può che dichiararsi inammissibile, risultando assorbito lo scrutinio delle ulteriori eccezioni avanzate dalle parti appellate, nonché dei motivi di gravame formulati dalla parte appellante.
7. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura, della complessità
e del valore della lite, dell'attività svolta e del pregio della stessa, del numero di parti
6 rappresentate dai medesimi procuratori, queste si quantificano in € 3.317,60 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo della causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma integralmente la sentenza n. 235/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Pontremoli in data 30.12.2021, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 119/2021
R.G.;
2. condanna a rifondere ad e le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 3.317,60 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002 n.
115 per il versamento da parte di chi ha proposto appello di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Massa, in data 19.11.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla redazione del presente procedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
7