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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 2020/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Gaetana Pretaglia giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to PASUT FRANCO in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 12/10/2019 , dopo aver contestato Parte_1
le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 2085/2018 R.G.),
chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertare che lo stato patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti per ottenere il beneficio
economico in base al disposto normativo delle leggi n. 118/71, n. 18/80, n. 508/88, n.509/88 e successive modifiche limitatamente ai periodi in cui si è sottoposta a trattamenti oncologici e chemioterapici, e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo si premette che il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo è privo del fascicolo di parte (il deposito del ricorso era stato effettuato in cartaceo). La parziale ricostruzione degli atti (autorizzata in data 12/01/2024) operata dalla ricorrente ricomprende il solo atto introduttivo, mancando la ricostruzione degli atti prova della proposizione della domanda amministrativa. Tale documento risulta però espressamente richiamato nell'elaborato peritale depositato in data 27/06/2019 dal dott. Per_3
in sede di APTO, il quale da atto esplicitamente alle pp 2-3 della
[...]
presenza in fascicolo (smarrito) delle domande amministrative relative alla richiesta d'accertamento presso il collegio medico dell' tanto dello stato CP_1
invalidante quanto della condizione di portatore di handicap in stato di gravità
(data domanda riportata: 13/04/2018; data della vista riportata: 25/05/2018).
Le date riportate sono conformi a quelle riportate nell'originario ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Tanto premesso, si ritiene l'azione di accertamento in sede amministrativa pacificamente proposta alle date indicate, stante anche la mancata contestazione sul punto da parte dell nel corso del procedimento e CP_1
all'esito della ricostruzione.
Pag. 2 di 5 2.2. Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
23/07/2023 che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” “Esiti
chirurgici di mastectomia totale con svuotamento ascellare per carcinoma duttale infiltrante a noduli multipli (pT2(m)pN2a) della mammella destra, già trattato con polichemioterapia e radioterapia, in attuale follow-up clinico - strumentale. Pregressa neutropenia ed effetti collaterali secondari alla chemio-radioterapia”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico attualmente determina in parte ricorrente la condizione di inabile (invalida 100%) senza diritto al riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92.
Specifica, altresì. “Tuttavia, da un'attenta disamina delle documentazioni sanitarie esibite, emerge che durante il periodo della chemioterapia effettuata dal 26/04/2018 all'11/10/2018 e durante il periodo della radioterapia terapia effettuata dal 22/10/2018 al 05/12/2018, le sue condizioni cliniche, per la tipologia ed i dosaggi dei farmaci somministrati e per la soggettiva reazione agli stessi, sono state tali da renderla totalmente e permanentemente inabile
con la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”. Prosegue, inoltre, specificando che: “Ha avuto, pertanto, diritto al beneficio richiesto (indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, Legge
104/1992) a decorrere dal 26/04/2018 al 05/12/2018.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento alla finestra temporale della sussistenza dei presupposti sanitari dei benefici richiesti).
Pag. 3 di 5 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) dei requisiti sanitari in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito all'elaborato.
3.1 Attesa l'insorgenza in epoca precedente alla visita amministrativa, le spese di lite vanno poste a carico dell quale parte soccombente, con la CP_1
precisazione che lo scaglione di riferimento per la liquidazione è rapportato all'effettivo valore del beneficio (non più indeterminato, atteso che il periodo di decorrenza è determinato e finito).
3.2 Per gli stessi motivi le spese relative alle CTU, espletate tanto nella fase di accertamento tecnico preventivo quanto nella fase di merito, vanno poste invece a carico dell e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto CP_1
del deposito tardivo dell'elaborato peritale (per quel che riguarda l'elaborato tecnico depositato in sede di ATPO).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
, si è trovata a decorrere dal 26/04/2018 al 05/12/2018 nelle Parte_1
condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento nonché della condizione di portatrice di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92;
Pag. 4 di 5 2) condanna l alla rifusione delle spese processuali relative alla fase di CP_1
accertamento tecnico preventivo, liquidate in complessivi € 800,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv Gaetana Petraglia);
3) condanna l alla rifusione delle spese processuali relative alla fase di CP_1
merito, liquidate in complessivi € 1.300,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv
Gaetana Petraglia);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre IVA, cassa ed CP_1
eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre IVA, cassa CP_1
ed eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/03/2024
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/10/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 2020/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Gaetana Pretaglia giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to PASUT FRANCO in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 12/10/2019 , dopo aver contestato Parte_1
le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 2085/2018 R.G.),
chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertare che lo stato patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti per ottenere il beneficio
economico in base al disposto normativo delle leggi n. 118/71, n. 18/80, n. 508/88, n.509/88 e successive modifiche limitatamente ai periodi in cui si è sottoposta a trattamenti oncologici e chemioterapici, e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo si premette che il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo è privo del fascicolo di parte (il deposito del ricorso era stato effettuato in cartaceo). La parziale ricostruzione degli atti (autorizzata in data 12/01/2024) operata dalla ricorrente ricomprende il solo atto introduttivo, mancando la ricostruzione degli atti prova della proposizione della domanda amministrativa. Tale documento risulta però espressamente richiamato nell'elaborato peritale depositato in data 27/06/2019 dal dott. Per_3
in sede di APTO, il quale da atto esplicitamente alle pp 2-3 della
[...]
presenza in fascicolo (smarrito) delle domande amministrative relative alla richiesta d'accertamento presso il collegio medico dell' tanto dello stato CP_1
invalidante quanto della condizione di portatore di handicap in stato di gravità
(data domanda riportata: 13/04/2018; data della vista riportata: 25/05/2018).
Le date riportate sono conformi a quelle riportate nell'originario ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Tanto premesso, si ritiene l'azione di accertamento in sede amministrativa pacificamente proposta alle date indicate, stante anche la mancata contestazione sul punto da parte dell nel corso del procedimento e CP_1
all'esito della ricostruzione.
Pag. 2 di 5 2.2. Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
23/07/2023 che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” “Esiti
chirurgici di mastectomia totale con svuotamento ascellare per carcinoma duttale infiltrante a noduli multipli (pT2(m)pN2a) della mammella destra, già trattato con polichemioterapia e radioterapia, in attuale follow-up clinico - strumentale. Pregressa neutropenia ed effetti collaterali secondari alla chemio-radioterapia”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico attualmente determina in parte ricorrente la condizione di inabile (invalida 100%) senza diritto al riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92.
Specifica, altresì. “Tuttavia, da un'attenta disamina delle documentazioni sanitarie esibite, emerge che durante il periodo della chemioterapia effettuata dal 26/04/2018 all'11/10/2018 e durante il periodo della radioterapia terapia effettuata dal 22/10/2018 al 05/12/2018, le sue condizioni cliniche, per la tipologia ed i dosaggi dei farmaci somministrati e per la soggettiva reazione agli stessi, sono state tali da renderla totalmente e permanentemente inabile
con la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”. Prosegue, inoltre, specificando che: “Ha avuto, pertanto, diritto al beneficio richiesto (indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, Legge
104/1992) a decorrere dal 26/04/2018 al 05/12/2018.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento alla finestra temporale della sussistenza dei presupposti sanitari dei benefici richiesti).
Pag. 3 di 5 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) dei requisiti sanitari in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito all'elaborato.
3.1 Attesa l'insorgenza in epoca precedente alla visita amministrativa, le spese di lite vanno poste a carico dell quale parte soccombente, con la CP_1
precisazione che lo scaglione di riferimento per la liquidazione è rapportato all'effettivo valore del beneficio (non più indeterminato, atteso che il periodo di decorrenza è determinato e finito).
3.2 Per gli stessi motivi le spese relative alle CTU, espletate tanto nella fase di accertamento tecnico preventivo quanto nella fase di merito, vanno poste invece a carico dell e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto CP_1
del deposito tardivo dell'elaborato peritale (per quel che riguarda l'elaborato tecnico depositato in sede di ATPO).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
, si è trovata a decorrere dal 26/04/2018 al 05/12/2018 nelle Parte_1
condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento nonché della condizione di portatrice di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92;
Pag. 4 di 5 2) condanna l alla rifusione delle spese processuali relative alla fase di CP_1
accertamento tecnico preventivo, liquidate in complessivi € 800,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv Gaetana Petraglia);
3) condanna l alla rifusione delle spese processuali relative alla fase di CP_1
merito, liquidate in complessivi € 1.300,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv
Gaetana Petraglia);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre IVA, cassa ed CP_1
eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre IVA, cassa CP_1
ed eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/03/2024
Il giudice
Dott. Mario Miele
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