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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/07/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2889/2016 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Rosario Patanè (pec: , Email_1
attore opponente
CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Salvatore Papa (pec: Email_2
convenuta opposta
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
***********
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21/5/2016 (e quindi iscritto a ruolo il 25/5 successivo), proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli il 4/5/2016, con il quale gli intimava il pagamento della Controparte_1
somma di € 26.480,64, oltre interessi fino al saldo, quale importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento per sé e per il figlio minore , in forza degli Persona_1
accordi di separazione consensuale omologati con decreto del Tribunale di Messina del 6/2/2009, successivamente modificati con decreto del 25/11/2013.
L'opponente contestava la dovutezza dell'intero importo precettato, sostenendo di aver corrisposto alla , nel periodo andante dal 2013 al 2016, diverse somme a CP_1
titolo di mantenimento, e di aver sostenuto direttamente numerose spese sia per il figlio che per il coniuge, chiedendo pertanto la declaratoria di nullità parziale dell'atto di precetto opposto, e la rideterminazione del debito residuo in € 16.440,19
(successivamente ancora ridimensionato ad € 13.752,16).
Con comparsa di risposta depositata in data 6/9/2016, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le eccezioni dell'opponente ed insistendo per il rigetto delle CP_1
domande dallo stesso proposte.
Con ordinanza del 29/1/2021, che viene in questa sede integralmente confermata perché pienamente condivisibile, il Giudice all'epoca assegnatario del fascicolo riteneva l'inutilità della prova orale richiesta dal e rinviava la causa per la Pt_1
precisazione delle conclusioni, ritenendola matura per la decisione.
Dopo vari differimenti, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e viene oggi definita sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il debitore assume la veste sostanziale e processuale di attore in quanto esso è un rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo medesimo (ex multis sent. Trib.
Siracusa n. 42 del 15/1/2025).
Nella specie l'opposizione è stata proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli da per il recupero di crediti derivanti dal mancato Controparte_1
pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito negli accordi di separazione consensuale.
Dall'esame degli atti risulta che i coniugi contraevano matrimonio il Parte_2 2/6/2001 a Taormina, e che dalla loro unione nasceva il figlio il Persona_1
18/4/2003; in data 15/9/2008 i detti coniugi proponevano domanda congiunta di separazione, omologata con decreto del Tribunale di Messina del 6/2/2009, con il quale veniva stabilito l'obbligo per il di corrispondere mensilmente alla moglie Pt_1
€ 300,00 per il suo mantenimento, € 300,00 per il mantenimento del figlio minore ed
€ 200,00 per le spese scolastiche e ludiche, per un importo complessivo di € 800,00 mensili.
Con successivo decreto del 25/11/2013, l'assegno di mantenimento della CP_1
veniva ridotto a € 200,00 mensili (per un totale quindi di € 700,00 mensili).
L'opponente deduceva che, a fronte dell'importo precettato di € 26.480,64, il debito effettivamente sussistente ammonterebbe a soli € 16.440,19 (successivamente ancora ridimensionato ad € 13.752,16), in quanto avrebbe corrisposto alla - nel CP_1
periodo corrente dal 2013 al 2016 - somme a titolo di mantenimento, ed avrebbe sostenuto direttamente spese per utenze, condominio, assicurazione auto, spese mediche e scolastiche per il figlio.
L'opponente sosteneva inoltre che il mancato integrale adempimento dell'obbligazione fosse dovuto a difficoltà di varia natura, che l'avrebbero indotto a provvedere direttamente al pagamento delle utenze e delle spese per il figlio anziché versare l'intero importo dell'assegno.
Tale linea difensiva veniva contestata dall'opponente, rilevando che le spese sostenute direttamente dal per il figlio non potevano essere detratte Pt_1
dall'assegno di mantenimento, in quanto l'obbligato non può unilateralmente decidere di modificare le modalità di adempimento stabilite dal provvedimento giudiziale;
specificava altresì che - anche ammettendo i versamenti diretti allegati dall'opponente - il debito residuo ammonterebbe comunque a € 19.080,00.
La soluzione della controversia impone di affrontare le seguenti questioni giuridiche:
a) l'ammissibilità dell'eccezione di compensazione nell'opposizione a precetto per crediti da mantenimento;
b) la natura giuridica dell'assegno di mantenimento del coniuge e dei figli ai fini della loro compensabilità;
c) la rilevanza delle spese sostenute direttamente dal coniuge obbligato e degli acconti versati.
Sulla prima questione va osservato che la giurisprudenza ha chiarito che occorre distinguere tra l'assegno di mantenimento del coniuge e quello destinato ai figli, attribuendo loro diversa natura giuridica e conseguenti differenti regimi di compensabilità. Infatti il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare.
Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (cfr. in termini sent. Trib. Bari, sent. 1332 del 2/4/2025).
Diversamente l'assegno di mantenimento attribuito al coniuge separato ai sensi dell'art. 156 c.c. non ha natura alimentare, trovando il suo fondamento nel diritto all'assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non nello stato di bisogno della persona che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, ragion per cui deve pertanto escludersi che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa opporsi in compensazione un controcredito certo e liquido o di pronta liquidazione, essendo legittima la compensazione quando il controcredito risulti dimostrato.
Dall'esame della documentazione prodotta risulta che l'opponente ha idoneamente comprovato (mediante quietanze che consentono di individuare per ciascun pagamento la beneficiaria dello stesso) di aver effettuato i seguenti versamenti, non espressamente disconosciuti dalla parte opposta: € 1.700,00 risultanti dalla quietanza liberatoria sottoscritta in data 30/3/2014;
€ 50,00 (quietanza del 21/12/2014);
€ 200,00 (ulteriore quietanza priva di data);
€ 600,00 (quietanza del 29/4/2013);
€ 600,00 (quietanza del 25/7/2013);
€ 800,00 (quietanza del 26/9/2013).
Tali somme (per un importo complessivo di € 3.950,00) vanno pertanto detratte dall'importo indicato nel precetto opposto.
Sulla base delle considerazioni svolte, il debito deve essere rideterminato nella seguente misura: importo precettato per sorte capitale: € 26.100,00 compensi inerenti l'atto di precetto: € 380,64
a detrare per acconti versati: - € 3.950,00 somme residue dovute = € 22.530,64
Va precisato che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (nella misura sopra quantificata), con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (cfr. in termini, tra le tante,
Cass. Civ. Sez. VI-3 19/12/2014 n. 27032).
L'opposizione deve essere pertanto parzialmente accolta, con conseguente rideterminazione del debito del da € 26.480,64 ad € 22.530,64, oltre interessi Pt_1
legali nella misura dalla di notifica del precetto (4/5/2016) all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali, considerata la parziale e reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 2889/2016 R.G. promosso da nei confronti di con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato il 16/5/2016, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da;
Parte_1
b) dichiara conseguentemente l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per la parte eccedente l'importo di € 22.530,64, oltre interessi legali dal 4/5/2016 sino all'effettivo soddisfo;
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Messina il 12/7/2025
Il Giudice avv. Carmela Barbaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2889/2016 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Rosario Patanè (pec: , Email_1
attore opponente
CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Salvatore Papa (pec: Email_2
convenuta opposta
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
***********
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21/5/2016 (e quindi iscritto a ruolo il 25/5 successivo), proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli il 4/5/2016, con il quale gli intimava il pagamento della Controparte_1
somma di € 26.480,64, oltre interessi fino al saldo, quale importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento per sé e per il figlio minore , in forza degli Persona_1
accordi di separazione consensuale omologati con decreto del Tribunale di Messina del 6/2/2009, successivamente modificati con decreto del 25/11/2013.
L'opponente contestava la dovutezza dell'intero importo precettato, sostenendo di aver corrisposto alla , nel periodo andante dal 2013 al 2016, diverse somme a CP_1
titolo di mantenimento, e di aver sostenuto direttamente numerose spese sia per il figlio che per il coniuge, chiedendo pertanto la declaratoria di nullità parziale dell'atto di precetto opposto, e la rideterminazione del debito residuo in € 16.440,19
(successivamente ancora ridimensionato ad € 13.752,16).
Con comparsa di risposta depositata in data 6/9/2016, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le eccezioni dell'opponente ed insistendo per il rigetto delle CP_1
domande dallo stesso proposte.
Con ordinanza del 29/1/2021, che viene in questa sede integralmente confermata perché pienamente condivisibile, il Giudice all'epoca assegnatario del fascicolo riteneva l'inutilità della prova orale richiesta dal e rinviava la causa per la Pt_1
precisazione delle conclusioni, ritenendola matura per la decisione.
Dopo vari differimenti, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e viene oggi definita sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il debitore assume la veste sostanziale e processuale di attore in quanto esso è un rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo medesimo (ex multis sent. Trib.
Siracusa n. 42 del 15/1/2025).
Nella specie l'opposizione è stata proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli da per il recupero di crediti derivanti dal mancato Controparte_1
pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito negli accordi di separazione consensuale.
Dall'esame degli atti risulta che i coniugi contraevano matrimonio il Parte_2 2/6/2001 a Taormina, e che dalla loro unione nasceva il figlio il Persona_1
18/4/2003; in data 15/9/2008 i detti coniugi proponevano domanda congiunta di separazione, omologata con decreto del Tribunale di Messina del 6/2/2009, con il quale veniva stabilito l'obbligo per il di corrispondere mensilmente alla moglie Pt_1
€ 300,00 per il suo mantenimento, € 300,00 per il mantenimento del figlio minore ed
€ 200,00 per le spese scolastiche e ludiche, per un importo complessivo di € 800,00 mensili.
Con successivo decreto del 25/11/2013, l'assegno di mantenimento della CP_1
veniva ridotto a € 200,00 mensili (per un totale quindi di € 700,00 mensili).
L'opponente deduceva che, a fronte dell'importo precettato di € 26.480,64, il debito effettivamente sussistente ammonterebbe a soli € 16.440,19 (successivamente ancora ridimensionato ad € 13.752,16), in quanto avrebbe corrisposto alla - nel CP_1
periodo corrente dal 2013 al 2016 - somme a titolo di mantenimento, ed avrebbe sostenuto direttamente spese per utenze, condominio, assicurazione auto, spese mediche e scolastiche per il figlio.
L'opponente sosteneva inoltre che il mancato integrale adempimento dell'obbligazione fosse dovuto a difficoltà di varia natura, che l'avrebbero indotto a provvedere direttamente al pagamento delle utenze e delle spese per il figlio anziché versare l'intero importo dell'assegno.
Tale linea difensiva veniva contestata dall'opponente, rilevando che le spese sostenute direttamente dal per il figlio non potevano essere detratte Pt_1
dall'assegno di mantenimento, in quanto l'obbligato non può unilateralmente decidere di modificare le modalità di adempimento stabilite dal provvedimento giudiziale;
specificava altresì che - anche ammettendo i versamenti diretti allegati dall'opponente - il debito residuo ammonterebbe comunque a € 19.080,00.
La soluzione della controversia impone di affrontare le seguenti questioni giuridiche:
a) l'ammissibilità dell'eccezione di compensazione nell'opposizione a precetto per crediti da mantenimento;
b) la natura giuridica dell'assegno di mantenimento del coniuge e dei figli ai fini della loro compensabilità;
c) la rilevanza delle spese sostenute direttamente dal coniuge obbligato e degli acconti versati.
Sulla prima questione va osservato che la giurisprudenza ha chiarito che occorre distinguere tra l'assegno di mantenimento del coniuge e quello destinato ai figli, attribuendo loro diversa natura giuridica e conseguenti differenti regimi di compensabilità. Infatti il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare.
Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile (cfr. in termini sent. Trib. Bari, sent. 1332 del 2/4/2025).
Diversamente l'assegno di mantenimento attribuito al coniuge separato ai sensi dell'art. 156 c.c. non ha natura alimentare, trovando il suo fondamento nel diritto all'assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non nello stato di bisogno della persona che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, ragion per cui deve pertanto escludersi che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa opporsi in compensazione un controcredito certo e liquido o di pronta liquidazione, essendo legittima la compensazione quando il controcredito risulti dimostrato.
Dall'esame della documentazione prodotta risulta che l'opponente ha idoneamente comprovato (mediante quietanze che consentono di individuare per ciascun pagamento la beneficiaria dello stesso) di aver effettuato i seguenti versamenti, non espressamente disconosciuti dalla parte opposta: € 1.700,00 risultanti dalla quietanza liberatoria sottoscritta in data 30/3/2014;
€ 50,00 (quietanza del 21/12/2014);
€ 200,00 (ulteriore quietanza priva di data);
€ 600,00 (quietanza del 29/4/2013);
€ 600,00 (quietanza del 25/7/2013);
€ 800,00 (quietanza del 26/9/2013).
Tali somme (per un importo complessivo di € 3.950,00) vanno pertanto detratte dall'importo indicato nel precetto opposto.
Sulla base delle considerazioni svolte, il debito deve essere rideterminato nella seguente misura: importo precettato per sorte capitale: € 26.100,00 compensi inerenti l'atto di precetto: € 380,64
a detrare per acconti versati: - € 3.950,00 somme residue dovute = € 22.530,64
Va precisato che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (nella misura sopra quantificata), con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante (cfr. in termini, tra le tante,
Cass. Civ. Sez. VI-3 19/12/2014 n. 27032).
L'opposizione deve essere pertanto parzialmente accolta, con conseguente rideterminazione del debito del da € 26.480,64 ad € 22.530,64, oltre interessi Pt_1
legali nella misura dalla di notifica del precetto (4/5/2016) all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali, considerata la parziale e reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 2889/2016 R.G. promosso da nei confronti di con atto di citazione Parte_1 Controparte_1
notificato il 16/5/2016, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da;
Parte_1
b) dichiara conseguentemente l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per la parte eccedente l'importo di € 22.530,64, oltre interessi legali dal 4/5/2016 sino all'effettivo soddisfo;
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Messina il 12/7/2025
Il Giudice avv. Carmela Barbaro