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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/07/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SS
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Francesca
Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4737/2024, posta in decisione all'udienza del
03.07.2025 promossa da
(C.F. ), nato in Argentina in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
22.07.1986, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori (C.F. ), nato in NA CodiceFiscale_2
Argentina in data 11.02.2016 e (C.F. Parte_2 [...]
), nata in [...] in data [...], rappresentati e difesi, giusta C.F._3
procura in atti, dall'Avv. Eduardo Daniel Dromi (C.F. ) del CodiceFiscale_4
Foro di Roma e presso il suo studio elettivamente domiciliati,
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
NA (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._5
legis domiciliato ( 090674168), Email_1
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 16.11.2024, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine, premettevano: di discendere dalla cittadina italiana , Parte_3
nata a [...] in data [...]; che quest'ultima, in data 07.09.1916, a
Buenos Aires (Argentina), contraeva matrimonio con il sig. che Persona_2
l'ava non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di Parte_3
quella argentina;
che dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_3 Per_2
nasceva, a Buenos Aires (Argentina), in data 07.06.1929, il sig.
[...] [...]
; che quest'ultimo, in data 26.03.1953, a Buenos Aires (Argentina), Persona_3
contraeva matrimonio con la sig.ra che da suddetto Persona_4
matrimonio nasceva, a Buenos Aires (Argentina), in data 10.04.1954, la sig.ra
[...]
; che dall'unione tra quest'ultima e il sig. nasceva, a Parte_4 Persona_5
Buenos Aires (Argentina), in data 22.07.1986, il sig. che, in Parte_1
data 17.01.2019, a Buenos Aires (Argentina), il sig. Parte_1
contraeva matrimonio con la sig.ra ; che da questo Persona_6
matrimonio nascevano il sig. , in data 11.02.2016 NA
e la sig.ra , in data 03.06.2021. Parte_2
Ricostruiti come sopra i loro rapporti intergenerazionali, deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite. Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 03.07.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'ava degli odierni richiedenti nata nel Comune di Milazzo
(ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, trattandosi di una discendenza in linea materna con rapporti di filiazione e di coniugio che risalgono ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione;
i ricorrenti, pertanto, non avrebbero potuto ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano in via amministrativa. Tanto giustifica il ricorso alla via giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data
29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare
o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Pertanto, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dalla cittadina italiana Parte_3
.
[...]
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra l'ava e il sig. nasceva il sig. Parte_3 Persona_2 Persona_3
il quale, a sua volta, generava la sig.ra . È stato, altresì, Parte_4
documentato che da quest'ultima nasceva, poi, il sig. e che, Parte_1
infine, da quest'ultimo nascevano e NA [...]
. Parte_2
Pertanto, essendo la sig.ra cittadina italiana e non avendo mai Parte_3
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina (v. certificato negativo di naturalizzazione n. 03223758 di cui all'allegato n. 4), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio e, per mezzo di questo, alla Persona_3
nipote , al pronipote e ai di lui figli Parte_4 Parte_1
e . NA Parte_2 Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, in virtù della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in premessa ed esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano del ricorrente, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
NA, 26 luglio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di NA.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Francesca
Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4737/2024, posta in decisione all'udienza del
03.07.2025 promossa da
(C.F. ), nato in Argentina in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
22.07.1986, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori (C.F. ), nato in NA CodiceFiscale_2
Argentina in data 11.02.2016 e (C.F. Parte_2 [...]
), nata in [...] in data [...], rappresentati e difesi, giusta C.F._3
procura in atti, dall'Avv. Eduardo Daniel Dromi (C.F. ) del CodiceFiscale_4
Foro di Roma e presso il suo studio elettivamente domiciliati,
ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
NA (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._5
legis domiciliato ( 090674168), Email_1
resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 16.11.2024, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine, premettevano: di discendere dalla cittadina italiana , Parte_3
nata a [...] in data [...]; che quest'ultima, in data 07.09.1916, a
Buenos Aires (Argentina), contraeva matrimonio con il sig. che Persona_2
l'ava non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di Parte_3
quella argentina;
che dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. Parte_3 Per_2
nasceva, a Buenos Aires (Argentina), in data 07.06.1929, il sig.
[...] [...]
; che quest'ultimo, in data 26.03.1953, a Buenos Aires (Argentina), Persona_3
contraeva matrimonio con la sig.ra che da suddetto Persona_4
matrimonio nasceva, a Buenos Aires (Argentina), in data 10.04.1954, la sig.ra
[...]
; che dall'unione tra quest'ultima e il sig. nasceva, a Parte_4 Persona_5
Buenos Aires (Argentina), in data 22.07.1986, il sig. che, in Parte_1
data 17.01.2019, a Buenos Aires (Argentina), il sig. Parte_1
contraeva matrimonio con la sig.ra ; che da questo Persona_6
matrimonio nascevano il sig. , in data 11.02.2016 NA
e la sig.ra , in data 03.06.2021. Parte_2
Ricostruiti come sopra i loro rapporti intergenerazionali, deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite. Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 03.07.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del
Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'ava degli odierni richiedenti nata nel Comune di Milazzo
(ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, trattandosi di una discendenza in linea materna con rapporti di filiazione e di coniugio che risalgono ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione;
i ricorrenti, pertanto, non avrebbero potuto ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano in via amministrativa. Tanto giustifica il ricorso alla via giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n.
555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico, dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data
29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare
o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Pertanto, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dalla cittadina italiana Parte_3
.
[...]
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra l'ava e il sig. nasceva il sig. Parte_3 Persona_2 Persona_3
il quale, a sua volta, generava la sig.ra . È stato, altresì, Parte_4
documentato che da quest'ultima nasceva, poi, il sig. e che, Parte_1
infine, da quest'ultimo nascevano e NA [...]
. Parte_2
Pertanto, essendo la sig.ra cittadina italiana e non avendo mai Parte_3
rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella argentina (v. certificato negativo di naturalizzazione n. 03223758 di cui all'allegato n. 4), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio e, per mezzo di questo, alla Persona_3
nipote , al pronipote e ai di lui figli Parte_4 Parte_1
e . NA Parte_2 Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, in virtù della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in premessa ed esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano del ricorrente, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
NA, 26 luglio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di NA.