Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 08/04/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA
CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
LO NOVELLI Presidente Marzia DE FALCO Giudice LE PEPE Giudice – relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74711 R.G.,
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:
- IA VA, (C.F. [...]), nato ad Avellino il 16.4.1963 e residente in [...], alla via CA MA n. 1;
- LL LV, (C.F. [...]), nato a Contrada (AV) il 2.4.1955, residente ad Avellino, alla Contrada Archi n. 5/A;
- ON ON, (C.F. [...]), nato ad Avellino il 13.10.1960, ivi residente, in via LI G. Turco n.
35, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’avv.
NO FI ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Avellino, in via Brigata Avellino n. 122 (pec:
gaetano.aufiero@avvocatiavellinopec.it);
- EL IA, (C.F. [...]), nata ad Avellino il 15.11.1962 e ivi residente in via Padre 92/2026 RO Di EO n. 2;
- US UC, (C.F. [...]), nato a [...]
(Venezuela), il 13.12.1964, residente in [...], in Parco delle More n. 4, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’avv. DO NN ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Avellino, via F.lli Del Gaudio n. 13 (pec:
donato.pennetta@avvocatiavellinopec.it);
Letto l’atto di citazione unitamente agli altri atti e documenti di giudizio;
Visto il decreto n. 4, del 14.11.2025, con cui la Sezione ha accolto l’istanza ex art. 130 c.g.c., determinando gli importi dovuti per la definizione del giudizio in € 2.549,40 per IA, € 854,80 per EL, € 1.025,67 per US,
€ 1.936,56 per LL, € 2.225,7 per ON, fissando in trenta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto stesso, il termine per il deposito della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento;
Esaminata la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei predetti importi da parte dei menzionati istanti;
Uditi all’odierna udienza camerale, alla presenza del segretario Andrea De Cicco, il relatore LE PE, l’avv.
Luca Pellecchia, su delega orale degli avv.ti NO FI e DO NN per le parti istanti, ed il P.M. nella persona del V.P.G. Licia Centro.
FATTO
Con atto di citazione del 21.5.2025, la Procura Regionale evocava in giudizio TI LU, IA VA, COLUCCINI ER AN ON, DONATIELLO MA AR, NN LI, NO ON SQ, CI CA, RI IC, ON ANmaria, EL AR IA, OL AD, US UC, DO OC, AO ON, LL LV, NZ ON, ON ON, CC ON e TA AN, all’epoca dei fatti dipendenti a tempo indeterminato del Genio civile di Avellino, articolazione della Regione Campania, e, in via sussidiaria, OB DI, nella qualità di dirigente p.t., per ivi sentirli condannare, secondo gli importi e per il titolo di responsabilità ivi indicati, al pagamento, in favore della Regione, del complessivo ammontare di € 58.681,04, di cui € 1.722,24 a titolo di danno patrimoniale diretto ed €
56.958,8 a titolo di danno all’immagine, incrementati di rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre ulteriori interessi, rivalutazione e spese di giustizia.
La vicenda traeva origine dalle indagini penali avviate nel 2017 e proseguite con la segnalazione della G.d.F. di Avellino, acquisita dalla Procura contabile il 31.8.2021, in ordine alla avvenuta emissione, da parte dell’Autorità giudiziaria penale, dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. notificato ai ridetti 19 dipendenti del Genio civile per truffa aggravata e falso, connessi ad un dilagante fenomeno di assenteismo fraudolento; il procedimento (R.G.N.R. n. 1946/18/21 veniva definito per tutti mediante l’istituto della messa alla prova.
Gli interessati venivano, altresì, sottoposti dalla Amministrazione regionale a procedimento disciplinare che si concludeva nel periodo marzo - aprile 2022:
- con il licenziamento per TI, IA, NN, RI, ON, EL, US, LL, NZ e ON;
- con la sospensione dal servizio per 1 mese (DONATIELLO);
2 mesi (CC, TA); 3 mesi (DO); 4 mesi (COLUCCINI); 5 mesi (CI); 6 mesi (NO, OL e AO);
- nei confronti della dirigente OB veniva, invece, disposta l’archiviazione in data 8.4.2022.
A seguito dell’attività istruttoria delegata della G.d.F., la Procura erariale contestava ai 19 menzionati dipendenti, con riferimento al periodo 30 aprile - 13 giugno 2018, l’assunzione di condotte fraudolente, analiticamente descritte in dossier individuali, da ciascuno di essi poste in essere al precipuo fine di far falsamente risultare la propria presenza in servizio.
Precisava, inoltre, come dette condotte, intenzionalmente realizzate attraverso l’assiduo scambio fra dipendenti dei badge elettronici, sarebbero consistite nell’allontanamento ingiustificato dal proprio posto di lavoro, con fraudolenta attestazione di ore di lavoro non rese ma regolarmente retribuite.
Alla dirigente OB veniva, invece, imputata, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, l’omessa adozione di controlli e azioni di deterrenza idonei a contrastare il descritto fenomeno assenteistico.
A sostegno della tesi accusatoria, produceva gli atti del procedimento penale e dei procedimenti disciplinari, gli accertamenti dei Militari delegati dall’A.G. penale (atti di videosorveglianza occulta, pedinamenti, monitoraggi, audizioni, consultazione banche dati etc..) unitamente alla Relazione della G.d.F. n. 18987 del 14.12.2021 come integrata dalla Relazione n. 5305 del 5.4.2022.
Alle descritte condotte assenteistiche, contestate a titolo di dolo, ricollegava il prodursi delle seguenti poste di danno:
- un danno patrimoniale diretto, corrispondente alla retribuzione (lorda) indebitamente percepita in difetto di prestazione lavorativa, in relazione alle assenze orarie contestate, per complessivi € 1.722,24;
- un danno non patrimoniale all’immagine derivante dalla lesione del prestigio della Amministrazione, pari a dieci volte l’entità del danno patrimoniale diretto, per un totale di €
56.958,8.
Con particolare riferimento agli odierni istanti, il danno veniva individuato e ripartito in citazione secondo il prospetto sottostante:
- IA € 8.446,02 di cui € 767,82 per danno patrimoniale diretto ed € 7.678,2 per danno all’immagine;
- EL € 2.686,53 di cui € 244,23 per danno patrimoniale diretto ed € 2.442,3 per danno all’immagine;
- US € 3.223,55 di cui € 293,05 per danno patrimoniale diretto ed € 2.930,5 per danno all’immagine;
- LL € 6.455,2 per danno all’immagine;
- ON € 7.418,9 per danno all’immagine;
Costituendosi in giudizio nei termini di legge, i sopraindicati convenuti formulavano istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. nel modo che segue:
- IA per entrambe le poste di danno ricevendo parere favorevole della Procura limitatamente al danno all’immagine;
- EL e US per il danno all’immagine in ordine al quale ricevevano parere favorevole della Procura, manifestando, altresì, la volontà di corrispondere l’intera somma richiesta in citazione a titolo di danno patrimoniale diretto;
- LL e ON per l’unica posta di danno contestata, il danno all’immagine, in ordine alla quale la Procura esprimeva parere favorevole.
All’udienza camerale del 6.11.2025, le parti davano atto di avere concordato con la Procura il pagamento di un importo pari al 35% (EL e US) e al 30% (IA, LL e ON) del richiesto danno all’immagine per definire ai sensi dell’art. 130 c.g.c. la presente controversia.
Il Collegio, dopo le verifiche di rito, emetteva il decreto n. 4, del 14.11.2025, con cui determinava gli importi da corrispondere (IA € 2.549,40; EL € 854,80;
US € 1.025,67; LL € 1.936,56; ON €
2.225,7), fissando in trenta giorni il termine per il versamento di detti importi in favore della Regione Campania.
In data 28.11.2025 i convenuti EL e US provvedevano al deposito della conferente documentazione comprovante il pagamento effettuato in favore dell’Amministrazione danneggiata.
In data 4.3.2026, ON depositava in giudizio prova dell’intervenuto pagamento per l’ammontare di € 2.225,7 in favore della Regione Campania.
Allo stesso modo, LL depositava in giudizio prova del versamento, compiuto in data 2.12.2025, del concordato importo di € 1.936,56.
Infine, anche IA produceva in atti conforme documentazione attestante il pagamento, avvenuto in due tranches, dell’importo richiesto per l’ammontare di €
2.549,40;
All’odierna udienza camerale, il Collegio preliminarmente accertava l’intervenuto versamento, a cura di IA, della residua somma di € 40,00, ad integrazione di quanto già corrisposto.
Successivamente, sia le parti istanti che la Procura chiedevano la definizione del giudizio dando atto degli intervenuti pagamenti in ottemperanza al decreto n. 4/2025.
La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione, assunta sulla scorta delle seguenti argomentazioni in punto di:
DIRITTO
1. Preliminarmente va rammentato che l’art. 130 c.g.c. ha introdotto con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario il c.d. rito abbreviato.
Tale istituto permette alla parte convenuta in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione.
Nell’ambito di tale giudizio l’organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent.
n. 142/2018; Sez. Giur. Campania, sent. n. 1032/2022 e n.
666/2023).
In caso di ammissibilità dell’istanza, con decreto motivato in camera di consiglio, viene determinata la somma dovuta, con indicazione di un termine, non superiore a trenta giorni, per il versamento della stessa e fissazione di ulteriore udienza ai fini dell’accertamento del disposto pagamento.
2. Tanto premesso, nella vicenda in esame, il Collegio, accertato l’avvenuto e regolare versamento da parte di IA, EL, US, LL e ON degli importi stabiliti in ottemperanza al decreto n. 4, del 14.11.2025 ritiene di dover procedere alla definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c.
Gli accertati, effettivi, importi corrisposti da IA, EL, US, LL e ON in favore della Regione Campania devono considerarsi satisfattivi della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura con l’atto introduttivo della presente controversia con riferimento al danno all’immagine facendo, di conseguenza, venir meno ogni interesse di quest’ultima alla prosecuzione del giudizio.
Contemporaneamente ha trovato realizzazione l’interesse dei convenuti alla definizione del presente contenzioso senza dovere procedere al dibattimento e fruendo della riduzione concordata dell’originaria pretesa risarcitoria.
3. Alla suddetta pronuncia deve, tuttavia, conseguire anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna degli odierni convenuti alle spese di giudizio, come da dispositivo.
4. Con riferimento, invece, al danno patrimoniale diretto, non oggetto del presente rito abbreviato, il Collegio ritiene comunque di svolgere le seguenti osservazioni:
Per LL e ON non risulta in atti alcuna richiesta risarcitoria stante il recupero ante iudicium di tale posta di danno nell’importo rispettivamente di € 645,52 ed €
741,90.
Per EL e US la pretesa avanzata dalla Procura attrice deve considerarsi soddisfatta in ragione dell’intervenuto pagamento estintivo degli importi rispettivamente pari ad € 244,23 e ad € 293,05.
Per IA il giudizio deve proseguire nelle forme del rito ordinario per il ristoro della somma di € 767,82.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione collegiale così dispone:
1. Definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.
nei confronti di IA, EL, US, LL e ON con riferimento al danno all’immagine e dichiara che nulla è più dovuto dagli stessi per la causale dedotta nel correlativo giudizio di merito di cui verrà disposta, con separato provvedimento, la cancellazione dalla causa dal ruolo;
1.2. Condanna i ridetti convenuti al pagamento delle spese di giudizio (abbreviato e merito) liquidate con separata notula;
2. Per IA, limitatamente al danno patrimoniale diretto, dispone la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario;
2.1. Spese al merito.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Napoli, all’esito della camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
LE PE LO LL
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(IZ IL)
(firma digitale)
08/04/2026