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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/11/2025, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3446/2024 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. POMA ANDREA Parte_1 C.F._1
CARLO, RI EM
parte opponente contro
cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. ZEROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
in via pregiudiziale,
- accertare, riconoscere e dichiarare come ammissibile e procedibile l'opposizione tardiva da
[...]
fatta al decreto ingiuntivo n. 2309/2014 del Tribunale di Brescia, ricorrendone i presupposti Pt_1
di legge;
ancora in via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare, anche d'ufficio, in ragione della qualità di “consumatore” che pertiene e
va riconosciuta a e tenuto conto del luogo di residenza di quest'ultimo, Parte_1
l'incompetenza (funzionale e territoriale) del Tribunale di Brescia ed invece la competenza
(funzionale e territoriale) del Tribunale di Pavia, o, in subordine, del Tribunale di Verona, a
conoscere le controversie - ivi compresa quella dedotta nel presente giudizio - riguardanti lo stesso
nella predetta qualità, e, di conseguenza Parte_1
- revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il decreto
ingiuntivo n. 2309/2014 del Tribunale di Brescia, qui opposto, in quanto emesso da un Giudice non
funzionalmente e territorialmente competente,
o, in subordine
- rimettere la revoca, o l'annullamento, o la declaratoria della nullità, e comunque la privazione
dell'efficacia, del medesimo decreto ingiuntivo n. n. 2309/2014 del Tribunale di Brescia, qui opposto,
al Tribunale di Pavia, o, in subordine, al Tribunale di Verona, funzionalmente e territorialmente
competenti, davanti ai quali il giudizio dovrà essere riassunto e proseguito, fissando allo scopo un
termine apposito;
di nuovo in via pregiudiziale,
- non concedere, laddove eventualmente ex adverso domandata, la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n. 2309/2014 del Tribunale di Brescia, qui opposto, essendo l'opposizione fondata su
prova scritta e, comunque, di pronta soluzione;
in via preliminare,
- accertare, riconoscere e dichiarare - laddove il credito pecuniario portato dal decreto ingiuntivo
qui opposto fosse in ipotesi ritenuto, sia in punto an che in punto quantum debeatur, come esistente
e provato - comunque la sopravvenuta estinzione, per maturata prescrizione estintiva ex art. 2934, I
comma, c.c., del credito pecuniario portato dal decreto ingiuntivo qui opposto, ai sensi sia dell'art.
2946 c.c. (per quanto riguarda il capitale), sia dell'art. 2948, n. 4, c.c. (per quanto attiene agli
interessi),
e, quindi
- revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il decreto
ingiuntivo qui opposto e dichiarare non tenuto a pagare le somme di denaro a vario Parte_1
titolo portate, o derivanti, dal medesimo decreto;
in via principale,
premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso,
e confermato e ribadito il disconoscimento da parte attrice opponente già formalizzato alla pagina
n. 6 della propria memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., disconoscimento da intendersi qui richiamato
e nuovamente formalizzato, per relationem,
- accertare, riconoscere e dichiarare il credito pecuniario portato dal decreto ingiuntivo qui opposto
come inesistente e/o non provato, sia in punto an che in punto quantum debeatur;
e, dunque
- revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il decreto
ingiuntivo qui opposto e dichiarare non tenuto a pagare le somme di denaro a vario Parte_1
titolo portate, o derivanti, dal medesimo decreto;
in via subordinata,
e premessi sempre tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso,
- accertare, riconoscere e dichiarare, pure d'ufficio, ed in via incidentale, la nullità, parziale, cioè
circoscritta alle singole clausole di seguito citate, della fideiussione prestata da e Parte_1 sulla base della quale è stato domandato ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto;
stante la
presenza, nella stessa fideiussione, delle clausole aventi i n.ri 2, 6 e 8, tutte illecite e nulle in quanto
in contrasto con la normativa, di natura imperativa e di ordine pubblico, portata dall'art. 2, II
comma, lettera a), della legge n. 287/1990,
ovvero
- accertare, riconoscere e dichiarare, pure d'ufficio, ed in via incidentale, la nullità, totale, od anche
solo parziale, cioè circoscritta alle singole clausole di seguito citate, della fideiussione prestata da
e sulla base della quale è stato domandato ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui Parte_1
opposto; stante la presenza, nella stessa fideiussione, di clausole, quali quelle contenute negli artt.
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 15, che hanno natura e portata “vessatoria”, tutte illecite e nulle in quanto
in contrasto con la normativa, di natura imperativa e di ordine pubblico, portata dal combinato
disposto degli artt. 33, commi I e II, lettera t), e 34, commi IV e V, del d.l.vo n. 206/2005,
e, dunque
- dichiarare per effetto della nullità che affligge la predetta (intera) fideiussione, o Parte_1
per effetto della nullità che affligge la (sola) relativa clausola avente il n. 6 e, quindi, in tale ultima
ipotesi, per effetto della cessazione della deroga che tale clausola contempla e della conseguente
ripresa dell'operatività del non più derogato art. 1957, I comma, c.c., ormai liberato
dall'obbligazione dal medesimo assunta con la sopra menzionata fideiussione,
e, pertanto
- revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il decreto
ingiuntivo qui opposto e dichiarare non tenuto a pagare le somme di denaro a vario Parte_1
titolo portate, o derivanti, dal medesimo decreto;
in ogni caso,
- respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e perché non dimostrata, ogni altra pretesa
economica da ora eventualmente fatta valere, in virtù Controparte_2 Controparte_3 degli stessi presunti fatti posti alla base del decreto ingiuntivo qui opposto, nei confronti di
[...]
Pt_1
in via istruttoria,
e previa rimessione della causa, appunto, in istruttoria,
- ammettere ed accogliere tutte le istanze istruttorie da parte attrice opponente già avanzate nelle
proprie memorie ex art. 171 ter, n.ri 2 e 3, c.p.c., istanze da intendersi qui richiamate e nuovamente
avanzate per relationem, disponendo per il successivo compimento delle attività che ne sono la
conseguenza.
Con vittoria di compensi e di spese di lite, da maggiorarsi del rimborso forfettario spese generali, di
c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge;
e da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Carlo Poma del Foro
di Pavia, il quale, in relazione ai compensi ed alle spese de quibus, dichiara, rispettivamente, di non
averli percepiti e di esserne stato l'anticipatario.
Per parte opposta:
In via preliminare di merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
per effetto dell'intervenuta cessione del credito oggetto del decreto ingiuntivo Controparte_3
opposto.
In via subordinata e sempre preliminare di merito, accertare l'inammissibilità dell'opposizione
tardiva per effetto della validità della notifica del 15 aprile 2014 del decreto ingiuntivo opposto che,
pertanto, è passato in giudicato.
In via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione per i motivi di cui ai paragrafi
nn. 4, 5, 6 della comparsa di costituzione e risposta, e confermare in ogni suo punto il decreto
ingiuntivo n. 2309/2014 (N.R.G. 4435/2014) del Tribunale di Brescia.
In via ulteriormente gradata, nel merito, nel non creduto caso di mancata conferma del decreto
opposto, condannare comunque il Signor (C.F. al Parte_1 C.F._1
pagamento della somma di € 28.715,82.- ovvero della diversa
somma che verrà accertata all'esito del giudizio, oltre agli interessi convenzionali di mora da calcolarsi dal dovuto sino al saldo. Il tutto a fronte del contratto della risoluzione per inadempimento
del contratto di leasing n. 24 20316, nonché a fronte della fideiussione rilasciata dal Signor
[...]
Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 CP_3
quale società incorporante di proponendo opposizione tardiva ex art. 650
[...] Controparte_2
c.p.c. ne confronti del decreto ingiuntivo n. 2309/2014 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di
Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 28.715,82, era riferita a somme residue dovute in forza di un contratto di leasing stipulato con da Global Nord s.r.l., di cui l'opponente, CP_2
assieme ad altri soggetti, si era costituito fideiussore;
- che detto decreto ingiuntivo non era mai stato ritualmente notificato all'opponente;
- che, infatti, questi apprendeva della sua esistenza solo a seguito della notifica di un atto di precetto ad opera di una società che si qualificava quale cessionaria del credito, a seguito di plurime operazioni di cartolarizzazione di crediti;
- che solo in tale circostanza l'opponente poteva constatare come il decreto ingiuntivo risultava essere stato notificato a mani della madre, presso un indirizzo nel comune di Belgioioso (PV),
quando l'opponente già da un anno era residente nel comune di AN LU (VR);
- che, pertanto, detta notifica era nulla e legittimava l'opponente a proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- che, nel merito, non era stata fornita prova del credito azionato, non avendo l'opposta provato l'inadempimento della utilizzatrice;
- che il credito era comunque prescritto, sia in linea capitale che per gli interessi;
- che la fideiussione pestata dall'opponente nel 2007 ricalcava lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato lesivo della concorrenza con provvedimento n. 55/2005
della Banca d'Italia;
- che, pertanto, era nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.;
- che, conseguentemente, l'opponente era liberato dall'obbligazione di garanzia, non avendo la creditrice fatto valere le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che, in ogni caso, erano nulle le clausole abusive contenute nella fideiussione, operando in favore dell'opponente la disciplina di tutela prevista per il consumatore;
- che, quindi, il Tribunale adito era territorialmente incompetente, dovendo applicarsi il foro del consumatore e, quindi, il tribunale di Verona.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, Controparte_3
in particolare, evidenziando come, a seguito delle cartolarizzazioni dei crediti, comprendente quello oggetto di causa, aveva perso la disponibilità del credito opposto;
nel merito contestava le doglianze di parte opponente e la ammissibilità della proposta opposizione tardiva.
Il giudice originario assegnatario della causa non dava corso alle istanze istruttorie avanzate dalle parti e rinviava per la rimessione della causa in decisione.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 20.11.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione tardiva proposta dal è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, Pt_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Ammissibilità della opposizione tardiva.
Preliminarmente, tuttavia, va riconosciuta l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva,
considerato come parte opponente abbia documentato di non essere stato più residente nel Comune
in cui la notifica è stata effettuata da oltre un anno, per essersi trasferito in altro Comune. L'art. 139 c.p.c., infatti, subordina la possibilità di perfezionamento della notifica a una persona di famiglia, come appunto avvenuto nel caso di specie, al fatto che la notifica comunque avvenga all'interno del Comune di residenza, circostanza nel caso di specie non ricorrente, in quanto, come detto, il aveva già trasferito la propria residenza in altro Comune da oltre un anno. Pt_1
La nullità della notifica del decreto ingiuntivo, pertanto, esclude la decorrenza da tale data del termine utile per proporre opposizione, termine che, invece, ha cominciato a decorrere dal primo atto esecutivo successivo di cui l'opponente ha avuto conoscenza, legittimando in tal modo la presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Merito dell'opposizione.
Passando, quindi, al merito dell'opposizione, va per prima cosa disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato monitoriamente, considerato come parte opposta abbia prodotto atti interruttivi del decorso del termine estintivo del diritto, quale, in particolare, l'atto di precetto notificato nel 2016, oltre al precedente atto di insinuazione al passivo della debitrice principale,
risalente al 2013 e suscettibile di interrompere la prescrizione neri confronti di tutti i debitori solidali e, quindi, anche della parte opponente.
Parimenti infondata è la contestazione relativa alla mancata prova del credito, considerato come parte opposta abbia prodotto il contratto di leasing, costituente il titolo negoziale della pretesa creditoria e abbia contestato l'inadempimento del debitore principale e dei garanti solidalmente obbligati;
trattandosi di ipotesi di responsabilità di natura contrattuale, sarebbe stato onere della parte debitrice e, quindi, nel caso di specie dell'opponente, provare l'adempimento, secondo il riparto dettato dall'art. 1218 c.c.
Viceversa, parte opponente non ha in alcun modo provato l'adempimento ad opera della debitrice principale o di uno dei garanti solidalmente tenuti, con l'effetto che l'eccezione in esame non possa trovare accoglimento, presupponendo un'inammissibile inversione dell'onere probatorio.
Infondata è, inoltre, l'eccezione di decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore, sul presupposto della nullità della clausola di deroga a tale disposizione normativa contenuta nella garanzia.
Parte opponente, infatti, ha contestato la nullità della fideiussione prestata, in quanto a suo dire rilasciata in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme
allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei
casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che la fideiussione rilasciata dall'opponente conteneva clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è
stata invocata la nullità della garanzia, facendo richiamo anche a precedente giurisprudenziale che ha ammesso tale sanzione anche per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005 (Cass.,
29810/2017).
Deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024,
19401/2024 e 657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Avendo parte opponente pacificamente prestato delle fideiussioni specifiche e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità delle fideiussioni specifiche dalla stessa rilasciate non può che essere disattesa.
Per ultimo non può trovare accoglimento neppure la contestazione mossa da parte attrice in ordine alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto clausola abusiva in violazione degli interessi del consumatore e non oggetto di specifica trattativa fra le parti ai sensi dell'art. 34 del Cod.
Consumo. A tal proposito, infatti, è sufficiente rilevare come la disciplina a tutela del consumatore non possa trovare applicazione nel caso di specie, considerato il legame funzionale esistente tra il garante e la società debitrice principale, legame rappresentato dal fatto che l'opponente, nonostante la negazione sul punto ribadita dalla propria difesa, rivesta la qualifica di amministratore unico della debitrice principale, come documentato dall'opposta tramite visura camerale.
Va, infatti, ricordato il principio affermato dalla Corte di Giustizia UE (decisione del 19/11/2015,
causa C74-15), in base alla quale la persona fisica che ha rilasciato fideiussione nell'interesse di una società commerciale è consumatore solo se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e non sussistano collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale.
Conclusione.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.990,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 390,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
quale società incorporante di e, per l'effetto, conferma il decreto
[...] Controparte_2
ingiuntivo n. 2309/2014 emesso dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.990,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 390,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 25 novembre 2025 Il giudice
CE FE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3446/2024 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. POMA ANDREA Parte_1 C.F._1
CARLO, RI EM
parte opponente contro
cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. ZEROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
in via pregiudiziale,
- accertare, riconoscere e dichiarare come ammissibile e procedibile l'opposizione tardiva da
[...]
fatta al decreto ingiuntivo n. 2309/2014 del Tribunale di Brescia, ricorrendone i presupposti Pt_1
di legge;
ancora in via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare, anche d'ufficio, in ragione della qualità di “consumatore” che pertiene e
va riconosciuta a e tenuto conto del luogo di residenza di quest'ultimo, Parte_1
l'incompetenza (funzionale e territoriale) del Tribunale di Brescia ed invece la competenza
(funzionale e territoriale) del Tribunale di Pavia, o, in subordine, del Tribunale di Verona, a
conoscere le controversie - ivi compresa quella dedotta nel presente giudizio - riguardanti lo stesso
nella predetta qualità, e, di conseguenza Parte_1
- revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il decreto
ingiuntivo n. 2309/2014 del Tribunale di Brescia, qui opposto, in quanto emesso da un Giudice non
funzionalmente e territorialmente competente,
o, in subordine
- rimettere la revoca, o l'annullamento, o la declaratoria della nullità, e comunque la privazione
dell'efficacia, del medesimo decreto ingiuntivo n. n. 2309/2014 del Tribunale di Brescia, qui opposto,
al Tribunale di Pavia, o, in subordine, al Tribunale di Verona, funzionalmente e territorialmente
competenti, davanti ai quali il giudizio dovrà essere riassunto e proseguito, fissando allo scopo un
termine apposito;
di nuovo in via pregiudiziale,
- non concedere, laddove eventualmente ex adverso domandata, la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n. 2309/2014 del Tribunale di Brescia, qui opposto, essendo l'opposizione fondata su
prova scritta e, comunque, di pronta soluzione;
in via preliminare,
- accertare, riconoscere e dichiarare - laddove il credito pecuniario portato dal decreto ingiuntivo
qui opposto fosse in ipotesi ritenuto, sia in punto an che in punto quantum debeatur, come esistente
e provato - comunque la sopravvenuta estinzione, per maturata prescrizione estintiva ex art. 2934, I
comma, c.c., del credito pecuniario portato dal decreto ingiuntivo qui opposto, ai sensi sia dell'art.
2946 c.c. (per quanto riguarda il capitale), sia dell'art. 2948, n. 4, c.c. (per quanto attiene agli
interessi),
e, quindi
- revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il decreto
ingiuntivo qui opposto e dichiarare non tenuto a pagare le somme di denaro a vario Parte_1
titolo portate, o derivanti, dal medesimo decreto;
in via principale,
premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso,
e confermato e ribadito il disconoscimento da parte attrice opponente già formalizzato alla pagina
n. 6 della propria memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., disconoscimento da intendersi qui richiamato
e nuovamente formalizzato, per relationem,
- accertare, riconoscere e dichiarare il credito pecuniario portato dal decreto ingiuntivo qui opposto
come inesistente e/o non provato, sia in punto an che in punto quantum debeatur;
e, dunque
- revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il decreto
ingiuntivo qui opposto e dichiarare non tenuto a pagare le somme di denaro a vario Parte_1
titolo portate, o derivanti, dal medesimo decreto;
in via subordinata,
e premessi sempre tutti gli accertamenti e le declaratorie, anche incidentali, del caso,
- accertare, riconoscere e dichiarare, pure d'ufficio, ed in via incidentale, la nullità, parziale, cioè
circoscritta alle singole clausole di seguito citate, della fideiussione prestata da e Parte_1 sulla base della quale è stato domandato ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto;
stante la
presenza, nella stessa fideiussione, delle clausole aventi i n.ri 2, 6 e 8, tutte illecite e nulle in quanto
in contrasto con la normativa, di natura imperativa e di ordine pubblico, portata dall'art. 2, II
comma, lettera a), della legge n. 287/1990,
ovvero
- accertare, riconoscere e dichiarare, pure d'ufficio, ed in via incidentale, la nullità, totale, od anche
solo parziale, cioè circoscritta alle singole clausole di seguito citate, della fideiussione prestata da
e sulla base della quale è stato domandato ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui Parte_1
opposto; stante la presenza, nella stessa fideiussione, di clausole, quali quelle contenute negli artt.
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 15, che hanno natura e portata “vessatoria”, tutte illecite e nulle in quanto
in contrasto con la normativa, di natura imperativa e di ordine pubblico, portata dal combinato
disposto degli artt. 33, commi I e II, lettera t), e 34, commi IV e V, del d.l.vo n. 206/2005,
e, dunque
- dichiarare per effetto della nullità che affligge la predetta (intera) fideiussione, o Parte_1
per effetto della nullità che affligge la (sola) relativa clausola avente il n. 6 e, quindi, in tale ultima
ipotesi, per effetto della cessazione della deroga che tale clausola contempla e della conseguente
ripresa dell'operatività del non più derogato art. 1957, I comma, c.c., ormai liberato
dall'obbligazione dal medesimo assunta con la sopra menzionata fideiussione,
e, pertanto
- revocare, od annullare, o dichiarare nullo, e comunque privare di ogni efficacia, il decreto
ingiuntivo qui opposto e dichiarare non tenuto a pagare le somme di denaro a vario Parte_1
titolo portate, o derivanti, dal medesimo decreto;
in ogni caso,
- respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e perché non dimostrata, ogni altra pretesa
economica da ora eventualmente fatta valere, in virtù Controparte_2 Controparte_3 degli stessi presunti fatti posti alla base del decreto ingiuntivo qui opposto, nei confronti di
[...]
Pt_1
in via istruttoria,
e previa rimessione della causa, appunto, in istruttoria,
- ammettere ed accogliere tutte le istanze istruttorie da parte attrice opponente già avanzate nelle
proprie memorie ex art. 171 ter, n.ri 2 e 3, c.p.c., istanze da intendersi qui richiamate e nuovamente
avanzate per relationem, disponendo per il successivo compimento delle attività che ne sono la
conseguenza.
Con vittoria di compensi e di spese di lite, da maggiorarsi del rimborso forfettario spese generali, di
c.p.a. e di i.v.a. nelle misure di legge;
e da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Carlo Poma del Foro
di Pavia, il quale, in relazione ai compensi ed alle spese de quibus, dichiara, rispettivamente, di non
averli percepiti e di esserne stato l'anticipatario.
Per parte opposta:
In via preliminare di merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
per effetto dell'intervenuta cessione del credito oggetto del decreto ingiuntivo Controparte_3
opposto.
In via subordinata e sempre preliminare di merito, accertare l'inammissibilità dell'opposizione
tardiva per effetto della validità della notifica del 15 aprile 2014 del decreto ingiuntivo opposto che,
pertanto, è passato in giudicato.
In via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione per i motivi di cui ai paragrafi
nn. 4, 5, 6 della comparsa di costituzione e risposta, e confermare in ogni suo punto il decreto
ingiuntivo n. 2309/2014 (N.R.G. 4435/2014) del Tribunale di Brescia.
In via ulteriormente gradata, nel merito, nel non creduto caso di mancata conferma del decreto
opposto, condannare comunque il Signor (C.F. al Parte_1 C.F._1
pagamento della somma di € 28.715,82.- ovvero della diversa
somma che verrà accertata all'esito del giudizio, oltre agli interessi convenzionali di mora da calcolarsi dal dovuto sino al saldo. Il tutto a fronte del contratto della risoluzione per inadempimento
del contratto di leasing n. 24 20316, nonché a fronte della fideiussione rilasciata dal Signor
[...]
Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 CP_3
quale società incorporante di proponendo opposizione tardiva ex art. 650
[...] Controparte_2
c.p.c. ne confronti del decreto ingiuntivo n. 2309/2014 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di
Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 28.715,82, era riferita a somme residue dovute in forza di un contratto di leasing stipulato con da Global Nord s.r.l., di cui l'opponente, CP_2
assieme ad altri soggetti, si era costituito fideiussore;
- che detto decreto ingiuntivo non era mai stato ritualmente notificato all'opponente;
- che, infatti, questi apprendeva della sua esistenza solo a seguito della notifica di un atto di precetto ad opera di una società che si qualificava quale cessionaria del credito, a seguito di plurime operazioni di cartolarizzazione di crediti;
- che solo in tale circostanza l'opponente poteva constatare come il decreto ingiuntivo risultava essere stato notificato a mani della madre, presso un indirizzo nel comune di Belgioioso (PV),
quando l'opponente già da un anno era residente nel comune di AN LU (VR);
- che, pertanto, detta notifica era nulla e legittimava l'opponente a proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- che, nel merito, non era stata fornita prova del credito azionato, non avendo l'opposta provato l'inadempimento della utilizzatrice;
- che il credito era comunque prescritto, sia in linea capitale che per gli interessi;
- che la fideiussione pestata dall'opponente nel 2007 ricalcava lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e dichiarato lesivo della concorrenza con provvedimento n. 55/2005
della Banca d'Italia;
- che, pertanto, era nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.;
- che, conseguentemente, l'opponente era liberato dall'obbligazione di garanzia, non avendo la creditrice fatto valere le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che, in ogni caso, erano nulle le clausole abusive contenute nella fideiussione, operando in favore dell'opponente la disciplina di tutela prevista per il consumatore;
- che, quindi, il Tribunale adito era territorialmente incompetente, dovendo applicarsi il foro del consumatore e, quindi, il tribunale di Verona.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, Controparte_3
in particolare, evidenziando come, a seguito delle cartolarizzazioni dei crediti, comprendente quello oggetto di causa, aveva perso la disponibilità del credito opposto;
nel merito contestava le doglianze di parte opponente e la ammissibilità della proposta opposizione tardiva.
Il giudice originario assegnatario della causa non dava corso alle istanze istruttorie avanzate dalle parti e rinviava per la rimessione della causa in decisione.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 20.11.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione tardiva proposta dal è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, Pt_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Ammissibilità della opposizione tardiva.
Preliminarmente, tuttavia, va riconosciuta l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva,
considerato come parte opponente abbia documentato di non essere stato più residente nel Comune
in cui la notifica è stata effettuata da oltre un anno, per essersi trasferito in altro Comune. L'art. 139 c.p.c., infatti, subordina la possibilità di perfezionamento della notifica a una persona di famiglia, come appunto avvenuto nel caso di specie, al fatto che la notifica comunque avvenga all'interno del Comune di residenza, circostanza nel caso di specie non ricorrente, in quanto, come detto, il aveva già trasferito la propria residenza in altro Comune da oltre un anno. Pt_1
La nullità della notifica del decreto ingiuntivo, pertanto, esclude la decorrenza da tale data del termine utile per proporre opposizione, termine che, invece, ha cominciato a decorrere dal primo atto esecutivo successivo di cui l'opponente ha avuto conoscenza, legittimando in tal modo la presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Merito dell'opposizione.
Passando, quindi, al merito dell'opposizione, va per prima cosa disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato monitoriamente, considerato come parte opposta abbia prodotto atti interruttivi del decorso del termine estintivo del diritto, quale, in particolare, l'atto di precetto notificato nel 2016, oltre al precedente atto di insinuazione al passivo della debitrice principale,
risalente al 2013 e suscettibile di interrompere la prescrizione neri confronti di tutti i debitori solidali e, quindi, anche della parte opponente.
Parimenti infondata è la contestazione relativa alla mancata prova del credito, considerato come parte opposta abbia prodotto il contratto di leasing, costituente il titolo negoziale della pretesa creditoria e abbia contestato l'inadempimento del debitore principale e dei garanti solidalmente obbligati;
trattandosi di ipotesi di responsabilità di natura contrattuale, sarebbe stato onere della parte debitrice e, quindi, nel caso di specie dell'opponente, provare l'adempimento, secondo il riparto dettato dall'art. 1218 c.c.
Viceversa, parte opponente non ha in alcun modo provato l'adempimento ad opera della debitrice principale o di uno dei garanti solidalmente tenuti, con l'effetto che l'eccezione in esame non possa trovare accoglimento, presupponendo un'inammissibile inversione dell'onere probatorio.
Infondata è, inoltre, l'eccezione di decadenza della creditrice ex art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore, sul presupposto della nullità della clausola di deroga a tale disposizione normativa contenuta nella garanzia.
Parte opponente, infatti, ha contestato la nullità della fideiussione prestata, in quanto a suo dire rilasciata in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme
allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei
casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che la fideiussione rilasciata dall'opponente conteneva clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è
stata invocata la nullità della garanzia, facendo richiamo anche a precedente giurisprudenziale che ha ammesso tale sanzione anche per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005 (Cass.,
29810/2017).
Deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte, o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento (in questo senso è anche la giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione: n. 10689/2024,
19401/2024 e 657/2025; isolata in senso difforme Cass. n. 27243/2024).
Avendo parte opponente pacificamente prestato delle fideiussioni specifiche e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità delle fideiussioni specifiche dalla stessa rilasciate non può che essere disattesa.
Per ultimo non può trovare accoglimento neppure la contestazione mossa da parte attrice in ordine alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto clausola abusiva in violazione degli interessi del consumatore e non oggetto di specifica trattativa fra le parti ai sensi dell'art. 34 del Cod.
Consumo. A tal proposito, infatti, è sufficiente rilevare come la disciplina a tutela del consumatore non possa trovare applicazione nel caso di specie, considerato il legame funzionale esistente tra il garante e la società debitrice principale, legame rappresentato dal fatto che l'opponente, nonostante la negazione sul punto ribadita dalla propria difesa, rivesta la qualifica di amministratore unico della debitrice principale, come documentato dall'opposta tramite visura camerale.
Va, infatti, ricordato il principio affermato dalla Corte di Giustizia UE (decisione del 19/11/2015,
causa C74-15), in base alla quale la persona fisica che ha rilasciato fideiussione nell'interesse di una società commerciale è consumatore solo se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e non sussistano collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale.
Conclusione.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.990,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 390,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
quale società incorporante di e, per l'effetto, conferma il decreto
[...] Controparte_2
ingiuntivo n. 2309/2014 emesso dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.990,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 390,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 25 novembre 2025 Il giudice
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