Articolo 8 della Legge 22 luglio 1961, n. 628
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 agosto 1961
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Versione
8 gennaio 1971
Art. 8.
Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, puo' assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.
Le variazioni di cui ai precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo.
La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione dei primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere, revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077)) (3))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077)) (3))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077)) (3))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077)) (3))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077)) (3))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077)) (3))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077)) (3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1970.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1971
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