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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4868/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore
nel procedimento R.G. 4868 / 2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SILINGARDI STEFANIA,
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
FILIBERTI MARIA FRANCESCA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 26/11/2024, Parte_1 [...] hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla Parte_2
quale sono nati i figli in data 18/09/2014 e in data Per_1 Per_2
06/05/2018 , riconosciuti da entrambi.
pagina 1 di 7 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
1. “I figli minor sono affidati in affidamento condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso gli stessi con i quali conviveranno nelle rispettive residenze nei tempi e modi di seguito stabiliti;
ai soli fini anagrafici la formale residenza dei figli resterà presso l'abitazione coniugale in
Carpi Fraz Santa Croce, via Marco Biagi n.ri. 11 ove vivrà il padre. I genitori si impegnano nel proseguo, in caso di cambiamento della residenza, a darsi reciproca sollecita comunicazione del nuovo indirizzo.
2. La casa coniugale posta in Carpi, Fraz Santa Croce, via Marco Biagi n.ri. 11, viene assegnata al padre, anche in considerazione del fatto che questi si impegna nel presente atto ad acquistare la quota di proprietà della sig.ra come di Parte_2 seguito specificato. La sig.ra si è già attivata per reperire altra abitazione Parte_2 posta in Carpi, ove si trasferirà a vivere e comunicherà il relativo indirizzo e si impegna a lasciare definitivamente la casa coniugale entro e non oltre la fine di novembre 2024 prelevando i propri effetti personali nonché parte del guardaroba dei bambini suddividendolo a metà tra i genitori, con espressa rinuncia a rientrarvi ed a richiedere anche in futuro la assegnazione della stessa.
3. Le parti convengono che nel periodo attuale, fino al trasferimento della sig.ra in altra abitazione, i genitori si alterneranno fra loro a vivere nella ex casa Parte_2 coniugale nei giorni a loro spettanti con i figli, come peraltro stanno già facendo, mentre i figli staranno quindi stabilmente in detta abitazione.
4. I genitori eserciteranno in forma condivisa la potestà sui minori, con l'impegno di adottare concordemente tutte le decisioni di maggior importanza per i medesimi
(quali ad esempio quelle relative all'istruzione, educazione, scelte religiose, salute, sport, attività extra scolastiche, frequentazioni, vacanze), tenendo adeguato conto delle capacità ed inclinazioni dei figli;
i genitori si impegnano a concordare e condividere fra loro ogni decisione riguardo ai figli, prima di darne comunicazione ai figli stessi. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di pagina 2 di 7 ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente nei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro.
5. Per la concreta attuazione dell'affido condiviso nella quale intendono prevedere una paritetica suddivisione dei tempi di frequentazione dei figli, pur impegnandosi alla più ampia collaborazione nella gestione degli stessi, i genitori pattuiscono fin da ora che i figli staranno con ciascuno di loro secondo le seguenti modalità:
a) Nella settimana ordinaria:
1° settimana: lunedì e mercoledì con la madre, martedì e giovedì con il padre (il genitore che avrà con sé i figli la notte precedente li porterà a scuola il mattino successivo o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione dell'altro genitore o dei nonni);
2° settimana: i giorni di ciascun genitore saranno gli stessi della prima settimana, con scambio del week end fra i genitori. week end alternati con ciascuno dei genitori: dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera verso le ore 19,00.
In caso di impedimento del genitore che ha i figli con sé ad andare a prenderli a scuola, fatta salva una sua diversa organizzazione a mezzo di un parente, l'altro genitore, previo avvertimento ed accordo, potrà andare a prendere i figli anche sostituendosi ai nonni materni. In caso di ricorso alla baby sitter, i costi saranno a carico di chi vorrà avvalersene quando ha i figli con sè.
b) con riferimento alle vacanze scolastiche, alle festività e ponti: applicazione dello schema ordinario fissato in generale per la settimana anche qualora vi siano giorni di vacanza scolastica e/o ponti, salve le seguenti eccezioni qui pattuite o che saranno convenute: per le vacanze di Natale i figli trascorreranno la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale e Santo Stefano con l'altro; il genitore che li ha avuti con sé la vigilia di Natale proseguirà con loro le vacanze dal 27 dicembre sino al 1 gennaio;
dal 2 gennaio al 6 li riprenderà il genitore che aveva fatto con loro Natale e Santo Stefano;
l'anno successivo i periodi saranno invertiti.
c) con riferimento alle vacanze estive: previsione di 15 giorni con ciascun genitore, anche non consecutivi;
termine per comunicare e concordare i periodi di ferie estive da parte di ciascun genitore entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Qualora non venga trovato l'accordo fra i genitori sulla pagina 3 di 7 scelta del periodo di vacanza che ciascuno trascorrerà con i figli, ad anni alterni un genitore deciderà per primo il proprio periodo comunicandolo all'altro. Si conferma l'accordo sulla consuetudine dei figli di frequentare dopo la chiusura della scuola il campo estivo e di trascorrere una parte delle ferie con i nonni materni (con possibilità del padre di andare, previo accordo con i nonni, a trovare i figli presso di loro). Parimenti i figli potranno di passare periodi di vacanza con la zia in presenza o meno dei nonni paterni, previo Pt_3 accordo.
I genitori si impegnano a comunicare con anticipo eventuali mete di vacanze o week end fuori città con pernottamento ed a garantire in tali situazioni il contatto telefonico giornaliero dei figli con l'altro genitore.
6. Le parti concordano che, stante la paritetica suddivisione fra loro dei tempi e delle incombenze relative ai figli, nessun contributo nel loro mantenimento sarà fra loro dovuto e ciascuno provvederà quindi al mantenimento e cura dei figli quando sono con lui.
7. Le spese straordinarie relative ai figli saranno al 50% (cinquanta) a carico di ciascuno dei coniugi fino al raggiungimento della autosufficienza economica dei figli e dovranno essere concordate fra i genitori;
per la loro identificazione e modalità di approvazione si richiama il protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 7 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
I genitori concordano di suddividere al 50% anche le spese per i figli relative a capi spalla, scarpe, abbigliamento sportivo, spese telefonia (cellulare e abbonamento), eventuali biciclette/motorini/mezzi di trasporto), il tutto sempre previo accordo e comunicazione.
I genitori si impegnano a comunicarsi (anche via sms /mail) la documentazione giustificativa delle spese di cui chiedono il rimborso (fattura, ricevuta, scontrini, ecc.) entro il giorno 7 del mese successivo a quello cui le spese si riferiscono, e ad effettuare entro i 7 giorni successivi il pagamento della somma che risulterà dovuta, tramite bonifico bancario sui conto corrente del coniuge che risulterà averne diritto, previa compensazione fra crediti e debiti reciproci maturati a detto titolo (sempre a condizione che si tratti di spese richieste e comprovate documentalmente con le modalità indicate). La documentazione giustificativa delle spese detraibili dovrà essere intestata ai figli onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno. Il sig. Parte_1 indica il c/c acceso presso Banco BPM con il seguente IBAN
T62R0503423302000000014850; la sig.ra indica il c/c acceso presso la banca Parte_2
Unicredit con il seguente IBAN [...].
8. In adempimento degli accordi economici complessivi fra le parti, ritenendo le parti tale obbligazione quale elemento essenziale per il raggiungimento dell'accordo fra loro ed ad ogni effetto di legge, anche ai sensi della normativa relativa ai connessi benefici fiscali se ed in quanto applicabile al caso di specie, il sig. si impegna fin da ora ad acquistare dalla sig.ra Parte_1 [...]
che si impegna fin da ora a vendere, la quota del 42% di proprietà della Parte_2 casa familiare posta in Carpi (MO), Fraz. Santa Croce, via Marco Biagi n.ri. 11 al prezzo convenuto di € 90.000,00 (euronovantamila) pattuiti in via forfettaria pagina 5 di 7 comprensivi di arredi, accessori e suppellettili in essa contenuti. Le parti si impegnano a stipulare il relativo rogito notarile di compravendita avanti il Notaio che sarà incaricato da parte acquirente con contestuale pagamento del prezzo convenuto, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione ed accettazione del
Tribunale dei presenti accordi, a condizione che l'immobile sia stato previamente posto nella disponibilità del sig come infra convenuto. Parte_1
9. Quanto alle autovetture ciascuna delle parti terrà la autovettura a lui intestata e/o in uso e ne sosterrà ogni relativa spesa.
10.Le parti danno atto che sussiste un conto corrente intestato ad entrambi presso la
Posta, utilizzato a suo tempo per le spese familiari, che verrà chiuso, previo appianamento comune di eventuali debiti e/o suddivisione di eventuale attivo.
11.I genitori si impegnano alla più ampia collaborazione nel reciproco rispetto nella gestione dei figli. Al fine di salvaguardare al massimo la tranquillità e serenità dei figli entrambi i genitori si impegnano ad evitare frequentazioni ed atteggiamenti che palesino alla presenza dei figli la sussistenza di nuovi partner per almeno 12 mesi dalla firma presente accordo. Anche successivamente a tale termine i genitori si impegnano ad introdurre ai figli nuovi partner solo laddove la relazione sentimentale sia stabile e duratura e comunque con gradualità ed equilibrio, evitando pernottamenti in presenza dei figli e convivenze per almeno 2 anni dal presente accordo, salvaguardando comunque sempre la loro sensibilità ed evitando ogni atteggiamento che possa essere di turbamento per gli stessi.
12.Con l'adempimento di quanto sopra previsto, per la cui realizzazione i ricorrenti si impegnano sin da ora ad ogni collaborazione e sottoscrizione di documentazione
(anche relativa al trasferimento della quota immobiliare) che si rendesse necessario, le parti si danno reciprocamente atto di avere previsto e definito fra loro le modalità di affidamento e di mantenimento dei figli minori e di avere altresì definito ogni loro pendenza di carattere economico insorta in relazione al loro rapporto e convivenza.
13. Le spese del presente ricorso sono integralmente compensate tra i ricorrenti con suddivisione del contributo unico a metà ciascuno.
14.I genitori si prestano assenso al rilascio di carta di identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.”
pagina 6 di 7 §
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore
nel procedimento R.G. 4868 / 2024 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SILINGARDI STEFANIA,
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
FILIBERTI MARIA FRANCESCA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 26/11/2024, Parte_1 [...] hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla Parte_2
quale sono nati i figli in data 18/09/2014 e in data Per_1 Per_2
06/05/2018 , riconosciuti da entrambi.
pagina 1 di 7 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
1. “I figli minor sono affidati in affidamento condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso gli stessi con i quali conviveranno nelle rispettive residenze nei tempi e modi di seguito stabiliti;
ai soli fini anagrafici la formale residenza dei figli resterà presso l'abitazione coniugale in
Carpi Fraz Santa Croce, via Marco Biagi n.ri. 11 ove vivrà il padre. I genitori si impegnano nel proseguo, in caso di cambiamento della residenza, a darsi reciproca sollecita comunicazione del nuovo indirizzo.
2. La casa coniugale posta in Carpi, Fraz Santa Croce, via Marco Biagi n.ri. 11, viene assegnata al padre, anche in considerazione del fatto che questi si impegna nel presente atto ad acquistare la quota di proprietà della sig.ra come di Parte_2 seguito specificato. La sig.ra si è già attivata per reperire altra abitazione Parte_2 posta in Carpi, ove si trasferirà a vivere e comunicherà il relativo indirizzo e si impegna a lasciare definitivamente la casa coniugale entro e non oltre la fine di novembre 2024 prelevando i propri effetti personali nonché parte del guardaroba dei bambini suddividendolo a metà tra i genitori, con espressa rinuncia a rientrarvi ed a richiedere anche in futuro la assegnazione della stessa.
3. Le parti convengono che nel periodo attuale, fino al trasferimento della sig.ra in altra abitazione, i genitori si alterneranno fra loro a vivere nella ex casa Parte_2 coniugale nei giorni a loro spettanti con i figli, come peraltro stanno già facendo, mentre i figli staranno quindi stabilmente in detta abitazione.
4. I genitori eserciteranno in forma condivisa la potestà sui minori, con l'impegno di adottare concordemente tutte le decisioni di maggior importanza per i medesimi
(quali ad esempio quelle relative all'istruzione, educazione, scelte religiose, salute, sport, attività extra scolastiche, frequentazioni, vacanze), tenendo adeguato conto delle capacità ed inclinazioni dei figli;
i genitori si impegnano a concordare e condividere fra loro ogni decisione riguardo ai figli, prima di darne comunicazione ai figli stessi. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di pagina 2 di 7 ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente nei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro.
5. Per la concreta attuazione dell'affido condiviso nella quale intendono prevedere una paritetica suddivisione dei tempi di frequentazione dei figli, pur impegnandosi alla più ampia collaborazione nella gestione degli stessi, i genitori pattuiscono fin da ora che i figli staranno con ciascuno di loro secondo le seguenti modalità:
a) Nella settimana ordinaria:
1° settimana: lunedì e mercoledì con la madre, martedì e giovedì con il padre (il genitore che avrà con sé i figli la notte precedente li porterà a scuola il mattino successivo o, in periodo non scolastico, presso l'abitazione dell'altro genitore o dei nonni);
2° settimana: i giorni di ciascun genitore saranno gli stessi della prima settimana, con scambio del week end fra i genitori. week end alternati con ciascuno dei genitori: dal venerdì pomeriggio/sera alla domenica sera verso le ore 19,00.
In caso di impedimento del genitore che ha i figli con sé ad andare a prenderli a scuola, fatta salva una sua diversa organizzazione a mezzo di un parente, l'altro genitore, previo avvertimento ed accordo, potrà andare a prendere i figli anche sostituendosi ai nonni materni. In caso di ricorso alla baby sitter, i costi saranno a carico di chi vorrà avvalersene quando ha i figli con sè.
b) con riferimento alle vacanze scolastiche, alle festività e ponti: applicazione dello schema ordinario fissato in generale per la settimana anche qualora vi siano giorni di vacanza scolastica e/o ponti, salve le seguenti eccezioni qui pattuite o che saranno convenute: per le vacanze di Natale i figli trascorreranno la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale e Santo Stefano con l'altro; il genitore che li ha avuti con sé la vigilia di Natale proseguirà con loro le vacanze dal 27 dicembre sino al 1 gennaio;
dal 2 gennaio al 6 li riprenderà il genitore che aveva fatto con loro Natale e Santo Stefano;
l'anno successivo i periodi saranno invertiti.
c) con riferimento alle vacanze estive: previsione di 15 giorni con ciascun genitore, anche non consecutivi;
termine per comunicare e concordare i periodi di ferie estive da parte di ciascun genitore entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Qualora non venga trovato l'accordo fra i genitori sulla pagina 3 di 7 scelta del periodo di vacanza che ciascuno trascorrerà con i figli, ad anni alterni un genitore deciderà per primo il proprio periodo comunicandolo all'altro. Si conferma l'accordo sulla consuetudine dei figli di frequentare dopo la chiusura della scuola il campo estivo e di trascorrere una parte delle ferie con i nonni materni (con possibilità del padre di andare, previo accordo con i nonni, a trovare i figli presso di loro). Parimenti i figli potranno di passare periodi di vacanza con la zia in presenza o meno dei nonni paterni, previo Pt_3 accordo.
I genitori si impegnano a comunicare con anticipo eventuali mete di vacanze o week end fuori città con pernottamento ed a garantire in tali situazioni il contatto telefonico giornaliero dei figli con l'altro genitore.
6. Le parti concordano che, stante la paritetica suddivisione fra loro dei tempi e delle incombenze relative ai figli, nessun contributo nel loro mantenimento sarà fra loro dovuto e ciascuno provvederà quindi al mantenimento e cura dei figli quando sono con lui.
7. Le spese straordinarie relative ai figli saranno al 50% (cinquanta) a carico di ciascuno dei coniugi fino al raggiungimento della autosufficienza economica dei figli e dovranno essere concordate fra i genitori;
per la loro identificazione e modalità di approvazione si richiama il protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 7 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
I genitori concordano di suddividere al 50% anche le spese per i figli relative a capi spalla, scarpe, abbigliamento sportivo, spese telefonia (cellulare e abbonamento), eventuali biciclette/motorini/mezzi di trasporto), il tutto sempre previo accordo e comunicazione.
I genitori si impegnano a comunicarsi (anche via sms /mail) la documentazione giustificativa delle spese di cui chiedono il rimborso (fattura, ricevuta, scontrini, ecc.) entro il giorno 7 del mese successivo a quello cui le spese si riferiscono, e ad effettuare entro i 7 giorni successivi il pagamento della somma che risulterà dovuta, tramite bonifico bancario sui conto corrente del coniuge che risulterà averne diritto, previa compensazione fra crediti e debiti reciproci maturati a detto titolo (sempre a condizione che si tratti di spese richieste e comprovate documentalmente con le modalità indicate). La documentazione giustificativa delle spese detraibili dovrà essere intestata ai figli onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno. Il sig. Parte_1 indica il c/c acceso presso Banco BPM con il seguente IBAN
T62R0503423302000000014850; la sig.ra indica il c/c acceso presso la banca Parte_2
Unicredit con il seguente IBAN [...].
8. In adempimento degli accordi economici complessivi fra le parti, ritenendo le parti tale obbligazione quale elemento essenziale per il raggiungimento dell'accordo fra loro ed ad ogni effetto di legge, anche ai sensi della normativa relativa ai connessi benefici fiscali se ed in quanto applicabile al caso di specie, il sig. si impegna fin da ora ad acquistare dalla sig.ra Parte_1 [...]
che si impegna fin da ora a vendere, la quota del 42% di proprietà della Parte_2 casa familiare posta in Carpi (MO), Fraz. Santa Croce, via Marco Biagi n.ri. 11 al prezzo convenuto di € 90.000,00 (euronovantamila) pattuiti in via forfettaria pagina 5 di 7 comprensivi di arredi, accessori e suppellettili in essa contenuti. Le parti si impegnano a stipulare il relativo rogito notarile di compravendita avanti il Notaio che sarà incaricato da parte acquirente con contestuale pagamento del prezzo convenuto, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione ed accettazione del
Tribunale dei presenti accordi, a condizione che l'immobile sia stato previamente posto nella disponibilità del sig come infra convenuto. Parte_1
9. Quanto alle autovetture ciascuna delle parti terrà la autovettura a lui intestata e/o in uso e ne sosterrà ogni relativa spesa.
10.Le parti danno atto che sussiste un conto corrente intestato ad entrambi presso la
Posta, utilizzato a suo tempo per le spese familiari, che verrà chiuso, previo appianamento comune di eventuali debiti e/o suddivisione di eventuale attivo.
11.I genitori si impegnano alla più ampia collaborazione nel reciproco rispetto nella gestione dei figli. Al fine di salvaguardare al massimo la tranquillità e serenità dei figli entrambi i genitori si impegnano ad evitare frequentazioni ed atteggiamenti che palesino alla presenza dei figli la sussistenza di nuovi partner per almeno 12 mesi dalla firma presente accordo. Anche successivamente a tale termine i genitori si impegnano ad introdurre ai figli nuovi partner solo laddove la relazione sentimentale sia stabile e duratura e comunque con gradualità ed equilibrio, evitando pernottamenti in presenza dei figli e convivenze per almeno 2 anni dal presente accordo, salvaguardando comunque sempre la loro sensibilità ed evitando ogni atteggiamento che possa essere di turbamento per gli stessi.
12.Con l'adempimento di quanto sopra previsto, per la cui realizzazione i ricorrenti si impegnano sin da ora ad ogni collaborazione e sottoscrizione di documentazione
(anche relativa al trasferimento della quota immobiliare) che si rendesse necessario, le parti si danno reciprocamente atto di avere previsto e definito fra loro le modalità di affidamento e di mantenimento dei figli minori e di avere altresì definito ogni loro pendenza di carattere economico insorta in relazione al loro rapporto e convivenza.
13. Le spese del presente ricorso sono integralmente compensate tra i ricorrenti con suddivisione del contributo unico a metà ciascuno.
14.I genitori si prestano assenso al rilascio di carta di identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.”
pagina 6 di 7 §
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7