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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/11/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1389 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• nata in [...] il [...]; Parte_1
• nato in [...] il [...]; Parte_2
• nato in [...] il [...]; Parte_3 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via A. Gramsci n. 7, presso lo studio dell'avv. Eduardo Dromi che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituita l'amministrazione resistente, eccependo la non univocità cittadinanza italiana dell'avo
(non chiaramente evincibile dal suo atto di nascita) e chiedendo, quindi, il rigetto dell'avverso ricorso o, in caso di suo accoglimento, l'integrale compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In primo luogo, si osserva che gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, Persona_1 precisamente, a Isernia e successivamente emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
Priva di pregio è, al riguardo, la deduzione del resistente circa la non attestazione – sulla CP_1 base del certificato di nascita – della cittadinanza italiana dell'avo.
È appena il caso di osservare, infatti, al riguardo, che la cittadinanza italiana dell'avo si evince chiaramente dal certificato di nascita della figlia (infra), ove si legge che Persona_2
“addì 14 agosto 1905, alle ore 14.00 […] comparve di anni 29, italiano, Persona_1 coniugato, domiciliato in questo Paese”.
Ciò chiarito in ordine alla cittadinanza dell'avo, la linea di discendenza, quindi, passa:
- da alla di lui figlia, Persona_1 Persona_2
, nata il [...];
[...]
- da , alla di lei figlia, nata il [...] e Persona_2 Persona_3 coniugatasi con cittadino argentino in data 11/01/1966;
- da alla di lei figlia, (odierna ricorrente), Persona_3 Parte_1 nata il [...] e coniugatasi con cittadino argentino in data 12/10/1993;
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1 o nato il [...]; Parte_2
o nato il [...]. Parte_3
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da Persona_2
, alla figlia, nata nel 1941.
[...] Persona_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, quindi, nel caso di specie, anche a
[...]
(nata nel 1941 da madre cittadina) e, conseguentemente, ai suoi discendenti. Persona_3
Per quanto riguarda, invece, il successivo passaggio generazionale femminile posteriore all'entrata in vigore della Costituzione, ma anteriore alle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate (ossia da
– coniugatasi con cittadino argentino in data 11/01/1966 – alla figlia, Persona_3 [...]
nata nel 1968), nulla osta alla trasmissione della cittadinanza italiana, spiegando le Parte_1 sentenze costituzionali suddette piena efficacia retroattiva sino all'entrata in vigore della
Costituzione.
Del pari non ostativa alla trasmissione della cittadinanza da alla figlia è la Persona_2 circostanza relativa alla naturalizzazione, quale cittadino argentino, del di lei marito (di cui non si ha data certa, essendo desumibile soltanto dal certificato di matrimonio di , Persona_3 anche qualora tale naturalizzazione sia avvenuta durante la minore età della figlia.
Ciò in quanto l'art. 11 della l. n. 555/1912, nel prevedere che “se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana”, precisa che ciò avviene “sempreché acquisti quella del marito”, ciò che – tuttavia – non è provato nel caso di specie
(non risultando, dalla documentazione in atti, la naturalizzazione argentina di Persona_2
).
[...]
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo,
[...]
, agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con Persona_1 conseguente trasmissione, in capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo allo stesso, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n.
4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali sui rapporti su cui ancora incidono – unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite al procuratore antistatario, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n.
9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1389/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1389 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• nata in [...] il [...]; Parte_1
• nato in [...] il [...]; Parte_2
• nato in [...] il [...]; Parte_3 tutti elettivamente domiciliati in Roma, via A. Gramsci n. 7, presso lo studio dell'avv. Eduardo Dromi che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituita l'amministrazione resistente, eccependo la non univocità cittadinanza italiana dell'avo
(non chiaramente evincibile dal suo atto di nascita) e chiedendo, quindi, il rigetto dell'avverso ricorso o, in caso di suo accoglimento, l'integrale compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 16/07/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In primo luogo, si osserva che gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, Persona_1 precisamente, a Isernia e successivamente emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
Priva di pregio è, al riguardo, la deduzione del resistente circa la non attestazione – sulla CP_1 base del certificato di nascita – della cittadinanza italiana dell'avo.
È appena il caso di osservare, infatti, al riguardo, che la cittadinanza italiana dell'avo si evince chiaramente dal certificato di nascita della figlia (infra), ove si legge che Persona_2
“addì 14 agosto 1905, alle ore 14.00 […] comparve di anni 29, italiano, Persona_1 coniugato, domiciliato in questo Paese”.
Ciò chiarito in ordine alla cittadinanza dell'avo, la linea di discendenza, quindi, passa:
- da alla di lui figlia, Persona_1 Persona_2
, nata il [...];
[...]
- da , alla di lei figlia, nata il [...] e Persona_2 Persona_3 coniugatasi con cittadino argentino in data 11/01/1966;
- da alla di lei figlia, (odierna ricorrente), Persona_3 Parte_1 nata il [...] e coniugatasi con cittadino argentino in data 12/10/1993;
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Parte_1 o nato il [...]; Parte_2
o nato il [...]. Parte_3
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da Persona_2
, alla figlia, nata nel 1941.
[...] Persona_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, quindi, nel caso di specie, anche a
[...]
(nata nel 1941 da madre cittadina) e, conseguentemente, ai suoi discendenti. Persona_3
Per quanto riguarda, invece, il successivo passaggio generazionale femminile posteriore all'entrata in vigore della Costituzione, ma anteriore alle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate (ossia da
– coniugatasi con cittadino argentino in data 11/01/1966 – alla figlia, Persona_3 [...]
nata nel 1968), nulla osta alla trasmissione della cittadinanza italiana, spiegando le Parte_1 sentenze costituzionali suddette piena efficacia retroattiva sino all'entrata in vigore della
Costituzione.
Del pari non ostativa alla trasmissione della cittadinanza da alla figlia è la Persona_2 circostanza relativa alla naturalizzazione, quale cittadino argentino, del di lei marito (di cui non si ha data certa, essendo desumibile soltanto dal certificato di matrimonio di , Persona_3 anche qualora tale naturalizzazione sia avvenuta durante la minore età della figlia.
Ciò in quanto l'art. 11 della l. n. 555/1912, nel prevedere che “se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana”, precisa che ciò avviene “sempreché acquisti quella del marito”, ciò che – tuttavia – non è provato nel caso di specie
(non risultando, dalla documentazione in atti, la naturalizzazione argentina di Persona_2
).
[...]
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo,
[...]
, agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con Persona_1 conseguente trasmissione, in capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo allo stesso, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n.
4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali sui rapporti su cui ancora incidono – unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite al procuratore antistatario, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n.
9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1389/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 9 novembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo