Art. 8. Divieto di denominazioni concorrenti 1. L'uso delle denominazioni geografiche riferentisi ai comuni compresi nella zona tipica di cui all'articolo 2 o loro variazioni, deformazioni, derivazioni o abbreviazioni e' vietato nella ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa a meno che l'imprenditore interessato non ne dimostri la utilizzazione - con riferimento al prosciutto - da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 4 luglio 1970, n. 506 .
2. La ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa di cui al comma 1, nell'ipotesi che non siano vietati e vengano utilizzati per il prosciutto non tutelato, devono essere indicati con caratteri di dimensioni non superiori a cinque millimetri di altezza e cinque millimetri di larghezza.
Nota all' art. 8:
La legge n. 506/1970 , recante: "Norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto", e' entrata in vigore il 17 luglio 1971.
2. La ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa di cui al comma 1, nell'ipotesi che non siano vietati e vengano utilizzati per il prosciutto non tutelato, devono essere indicati con caratteri di dimensioni non superiori a cinque millimetri di altezza e cinque millimetri di larghezza.
Nota all' art. 8:
La legge n. 506/1970 , recante: "Norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto", e' entrata in vigore il 17 luglio 1971.