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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4356/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
15/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BROCCA CLAUDIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. RIPESI PIERLAMBERTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/09/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/06/1991 tra i coniugi nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(TV) il 21/03/1966, matrimonio e trascritto al n. 36, Parte II, Serie A, Anno 1991 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Mogliano Veneto (TV);
- le parti dichiarano di avere definito tutte le loro questioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale e di non aver più nulla da avere o pretendere l'uno dall'altro in conseguenza del matrimonio, dello scioglimento della comunione legale dei beni, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, e comunque a qualsivoglia titolo ragione e/o causa, fermi gli obblighi ancora in corso di cui all'accordo 12.6-20.6.2025, essendo tra loro cessato ogni rapporto, anche di natura economica e patrimoniale anche rispetto ai figli, salvo quanto previsto in loro separato accordo di cui sopra.
Spese e compensi di causa compensati tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
2 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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