TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7762 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo
Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9983/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi Parte_1 dall'Avv. Alba Di Lascio ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81
-opponenti-
E
rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco Controparte_1
ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Sanfelcie 24
-opposto-
Avente ad OGGETTO: opposizione a precetto.
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
Esposizione motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2025 la esponeva: Parte_1
che con sentenza n. 7472/24 il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento in favore del della somma di euro 19.314,27, che aveva provveduto al pagamento, ma che in CP_1
data 31 marzo 2025 le era stato notificato un precetto ad istanza del per la somma CP_1
di euro 2.386, 21 in quanto il lamentava un adempimento solo parziale. CP_1
lemanteva la discrasia tra la somma di euro 2.386,21 indicata nel precetto Parte_2 el'importo di euro 1.669,654 indicato nel prospetto contabile allegato al precetto, la richiesta di pagamento di importi relativi alla fase introduttiva e comujqnue la compelta soddisfazione del credito.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'inammissibilità del precetto. Si costituiva il rappresentando che l'indicazione della somma di euro 2.386,21 CP_1
anziché euro 1.669,65 era dovuta ad un mero errore materiale e che comunque al fine di procedere al recupero del residuo importo aveva prodotto atto di intervento dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Chiedeva pertanto anche una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
In via preliminare si osserv che il in sede di memoria di costituzione ha precisato CP_1 di non aver, successivamente alla notifica dell'atto di precetto, eseguito alcun pignoramento e di aver prodotto intervento in procedura esecutiva.
Ha chiesto quindi una declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta ripetuta nelle memorie in atti.
Vi quindi una sostanziale rinuncia al precetto, intimato peraltro per una somma maggiore di quella rivendicata per stessa ammissione del che impone una pronuncia di cessata CP_1
materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l' interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere dal momento che non emerge un interesse del a proseguire CP_1 nel giudizio.
La valutazione complessiva della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 29-10-2025
Il Giudice del lavoro
Dr. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo
Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9983/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi Parte_1 dall'Avv. Alba Di Lascio ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81
-opponenti-
E
rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco Controparte_1
ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Sanfelcie 24
-opposto-
Avente ad OGGETTO: opposizione a precetto.
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
Esposizione motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2025 la esponeva: Parte_1
che con sentenza n. 7472/24 il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento in favore del della somma di euro 19.314,27, che aveva provveduto al pagamento, ma che in CP_1
data 31 marzo 2025 le era stato notificato un precetto ad istanza del per la somma CP_1
di euro 2.386, 21 in quanto il lamentava un adempimento solo parziale. CP_1
lemanteva la discrasia tra la somma di euro 2.386,21 indicata nel precetto Parte_2 el'importo di euro 1.669,654 indicato nel prospetto contabile allegato al precetto, la richiesta di pagamento di importi relativi alla fase introduttiva e comujqnue la compelta soddisfazione del credito.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'inammissibilità del precetto. Si costituiva il rappresentando che l'indicazione della somma di euro 2.386,21 CP_1
anziché euro 1.669,65 era dovuta ad un mero errore materiale e che comunque al fine di procedere al recupero del residuo importo aveva prodotto atto di intervento dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Chiedeva pertanto anche una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
In via preliminare si osserv che il in sede di memoria di costituzione ha precisato CP_1 di non aver, successivamente alla notifica dell'atto di precetto, eseguito alcun pignoramento e di aver prodotto intervento in procedura esecutiva.
Ha chiesto quindi una declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta ripetuta nelle memorie in atti.
Vi quindi una sostanziale rinuncia al precetto, intimato peraltro per una somma maggiore di quella rivendicata per stessa ammissione del che impone una pronuncia di cessata CP_1
materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l' interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n.
4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere dal momento che non emerge un interesse del a proseguire CP_1 nel giudizio.
La valutazione complessiva della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Napoli, 29-10-2025
Il Giudice del lavoro
Dr. Paolo Scognamiglio