Ordinanza cautelare 18 luglio 2022
Ordinanza collegiale 19 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 13 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02653/2025REG.PROV.COLL.
N. 04228/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4228 del 2022, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Adami e Giulio Ciabattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n.1628/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con separati ricorsi (R.G. n.530/2021 ed R.G. n.531/2021) proposti dinnanzi al T.A.R. per la Toscana i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno rispettivamente impugnato le decisioni rese dalla Prefettura di Arezzo -OMISSIS- con le quali sono stati rigettatati i ricorsi gerarchici dagli stessi proposti avverso i due distinti provvedimenti -OMISSIS- con i quali la Questura di Arezzo ha applicato nei loro confronti la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono incontri di calcio valevoli per i campionati nazionali ed internazionali, sia in Italia che degli altri Stati eurounitari, per la durata di cinque anni. Il divieto è esteso ai luoghi interessati a sosta, transito e trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive e accompagnato da obbligo di presentazione. Il provvedimento è motivato con la circostanza che -OMISSIS-, dopo il termine della partita disputata -OMISSIS- tra -OMISSIS- e -OMISSIS- valevole per il campionato -OMISSIS-, un gruppo di tifosi -OMISSIS- travisati avrebbe aggredito i giocatori della propria squadra attendendoli presso -OMISSIS-, spintonandoli e minacciandoli -OMISSIS-; nel gruppo venivano identificati dall’autorità di P.S. gli odierni appellati, nei confronti dei quali veniva quindi spiccato il DASPO.
1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. Previa riunione dei ricorsi, con sentenza n.1628/2021 il T.A.R. per la Toscana ha accolto i ricorsi riuniti, annullando i provvedimenti impugnati.
Il TAR ha annullato il provvedimento di DASPO fondando la decisione sui seguenti punti:
- i provvedimenti emessi all’esito dei ricorsi gerarchici sono sprovvisti di adeguata motivazione, poiché si limitano a richiamare l’attività compiuta dalla Questura e ad affermarne la correttezza;
- le intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra i tifosi, depositate dal Ministero contestualmente alla memoria di replica, costituirebbero una motivazione postuma, pertanto illegittima;
- dal materiale probatorio allegato non si individuano con sufficiente precisione e rilievi individualizzanti i ricorrenti quali autori dei gesti violenti.
2.1. Con atto notificato il 16 maggio 2022 il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza articolando i seguenti motivi di gravame:
I) Difetto di giurisdizione con riferimento alla parte in cui i provvedimenti annullati prescrivono per il periodo di anni cinque l'obbligo di presentarsi personalmente presso gli Uffici di P.S. in concomitanza dello svolgimento di incontri della squadra di calcio -OMISSIS-.
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, l. 241/90 nonché dell’art. 6, comma 5, l. 401/1989 nonché della l. 1971, n. 1199; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, l. 241/1990.
III) Violazione e/o falsa applicazione della l. 401/89 e successive modifiche. Diffetto di motivazione. Erronea valutazione dei fatti di causa; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c.
2.2. Si sono costituiti per resistere gli appellati.
2.3. Con ordinanza -OMISSIS- questa Sezione ha accolto l’appello cautelare proposto dal Ministero dell’Interno sospendendo gli effetti della sentenza appellata.
2.4. Tuttavia nelle more del giudizio di appello:
- con sentenza -OMISSIS- il Tribunale di Arezzo ha assolto gli appellati dal reato ad essi contestato, rilevando che non vi sarebbe stata sufficiente prova in merito alla loro partecipazione all’azione intimidatoria nei confronti della squadra di calcio;
- con provvedimento -OMISSIS-, il GIP presso il Tribunale di Arezzo, per le medesime ragioni, ha accolto l’istanza di revoca dell’ordinanza di convalida del provvedimento di “daspo”, nella parte in cui imponeva la presentazione degli appellati in caserma nei giorni e nell’orario delle partite di calcio.
Pertanto gli appellati hanno presentato istanza di revoca della ordinanza cautelare -OMISSIS- fondata su dette sopravvenienze in sede penale.
2.5. Con ordinanza -OMISSIS- questa Sezione, sulla scorta di dette premesse ha accolto l’istanza di revoca proposta dagli appellati così motivando: “Ritenuto, pertanto, che alla luce dei suddetti fatti sopravvenuti, debba accogliersi l’istanza avanzata dagli appellati, e debba quindi disporsi la revoca dell’ordinanza cautelare -OMISSIS-, di accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal Ministero dell’Interno, con conseguente riacquisto della piena efficacia della sentenza del TAR Toscana n. 1628/21, con cui era stato annullato il provvedimento di “daspo” a carico degli appellati, ricorrenti in primo grado”;
2.6. In vista dell’udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso soltanto la parte appellata ha depositato una memoria difensiva con la quale ha preliminarmente chiesto dichiararsi l’appello proposto dal Ministero dell’Interno inammissibile e, comunque, rigettarlo nel merito confermandosi così la sentenza impugnata.
2.7. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Preliminarmente il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame dell’eccezione in rito proposta dagli appellati con memoria del 27/12/2024 - i quali hanno dedotto l’inammissibilità dell’appello per la violazione dei termini previsti ex art. 92 c.p.a. - essendo l’appello del Ministero infondato nel merito.
4. La sentenza impugnata, infatti, è fondata su una motivazione corretta e coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza in tema di D.A.SPO.
4.1. Con il primo motivo la difesa erariale eccepisce la parziale nullità della sentenza “là dove omette di rilevare il difetto di giurisdizione del g.a., competendo la cognizione circa la legittimità della prescrizione dell’obbligo di firma alla giurisdizione ordinaria penale” .
Sostiene la difesa erariale che soltanto il DASPO “in senso stretto” sarebbe ricorribile innanzi alla giurisdizione amministrativa, ossia laddove l’art. 6 comma 1 legge 401/89 prevede che a chi è colpito dal DASPO sia vietato di poter accedere a manifestazioni sportive nazionali e talvolta internazionali.
Invece il comma 2 della stessa disposizione prevede la possibilità che al destinatario del DASPO sia imposto l’obbligo di presentarsi presso l’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato (o altro appositamente indicato) in concomitanza con le manifestazioni sportive di cui al comma 1, ad orari o cadenze prefissati, con necessità di convalida dell’A.G. ad iniziativa del Procuratore della Repubblica, che entro 48 ore dalla sua notifica all’interessato, ne chiede la convalida al G.i.p. presso il medesimo Tribunale, che deve provvedere entro le successive 48 ore pena la perdita di efficacia.
Per tale ragione, in punto di rito, il Ministero chiede annullarsi la sentenza in parte qua, sull’assunto che essa statuirebbe su un profilo sindacabile esclusivamente dall’autorità giurisdizionale penale.
4.2. Il motivo è infondato.
È pacifico che sia inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dinanzi al g.a. avverso un provvedimento di D.a.spo. nella parte volta a censurare la prescrizione aggiuntiva di comparire nel posto di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive oggetto del divieto: si tratta infatti di misura che, incidendo sulla libertà personale, è sindacabile unicamente attraverso il ricorso per cassazione, ferma restando la cognizione del g.a. sull'impugnazione del provvedimento principale.
Tuttavia nel caso in esame con il ricorso in primo grado i ricorrenti non hanno proposto specifiche censure avverso la parte del provvedimento contenente la prescrizione aggiuntiva di comparire nel posto di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive oggetto del divieto, ma hanno unicamente impugnato il provvedimento principale per il quale è pacifica la cognizione del giudice amministrativo.
D’altra parte con la sentenza di primo grado il T.A.R. ha annullato il DASPO senza alcunché statuire sulla prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di firma, il quale ha soltanto carattere strettamente accessorio e strumentale rispetto alla sanzione principale costituita dal DASPO essendo dunque connotato dalla funzione di assicurare l’effettiva osservanza del provvedimento del Questore.
Ed infatti è stato il GIP presso il Tribunale di Arezzo con provvedimento -OMISSIS- che – preso atto della sentenza di accoglimento del TAR qui impugnata e della sentenza -OMISSIS- con cui il Tribunale penale Arezzo ha assolto gli appellati dal reato di minaccia - ha accolto l’istanza di revoca dell’ordinanza di convalida del provvedimento di “daspo” nella parte in cui imponeva la presentazione degli appellati in caserma nei giorni e nell’orario delle partite di calcio.
5.1. Con il secondo motivo di appello si censura il capo della sentenza con il quale il giudice di prime cure, con riferimento ai provvedimenti prefettizi con i quali stati respinti i ricorsi gerarchici proposti dagli appellati, ha rilevato che essi “sono integralmente motivati per relazione alle note questorili di controdeduzione” .
Sostiene, all’opposto, la difesa erariale che invece “Da un'attenta lettura dei provvedimenti, si evince chiaramente che ogni singolo motivo di gravame è stato puntualmente e sistematicamente contestato e demolito, dimostrandone l'assoluta infondatezza, attraverso articolate ed esaustive argomentazioni giuridiche e fattuali”.
Rileva il collegio che la censura non trova rispondenza oggettiva nei provvedimenti impugnati risultando invece evidente come la motivazione dei provvedimenti prefettizi non costituisce un’autonoma disamina delle memorie presentate dai suoi destinatari, ma è appunto ricavata per relationem alle note questorili di controdeduzioni.
In ogni caso il motivo di gravame risulta assorbito da quanto sarà esposto al punto 6.1.
5.2. Con il motivo in esame la difesa erariale censura anche il capo della sentenza con la quale il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che l’inserimento in memoria di replica dei dati della chat tra tifosi di incitamento alla violenza – tra cui figurerebbero anche messaggi riconducibili agli appellati – costituisce una motivazione successiva dei provvedimenti impugnati; con la conseguenza che essendo stato riprodotto unicamente in sede processuale configura una inammissibile motivazione postuma dei provvedimenti impugnati.
Sostiene il Ministero appellante che gli ulteriori elementi addotti dall’Amministrazione in sede di replica non integrerebbero la nozione di motivazione postuma, trattandosi solo di ulteriori elementi probatori volti a corroborare la pericolosità dei soggetti attinti dal Daspo e la circostanza della loro partecipazione agli eventi di cui è causa.
La censura è infondata risolvendosi in un’insanabile contraddizione, posto che è innegabile che si tratta di elementi nuovi e non valorizzati nei provvedimenti impugnati e che sono volti a comprovare aliunde e in modo postumo la pericolosità dei soggetti attinti dal Daspo, provvedimento quest’ultimo, che evidentemente non ha efficacemente raggiunto lo scopo di rendere tale prova, come in definitiva rilevato dal giudice di prime cure.
5.3. Sotto altro profilo è infondata anche la censura con la quale il Ministero fa leva sulla diversa latitudine applicativa del menzionato divieto di motivazione postuma a seconda che si sia al cospetto di un atto vincolato o discrezionale. Deduce la difesa erariale che “In tali casi la posizione della giurisprudenza è quella di ammettere un’eccezione al divieto di integrazione successiva, il quale “non ha carattere assoluto” proprio al cospetto «degli atti di natura vincolata di cui all'art. 21 octies, l. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione ai quali l'Amministrazione può dare anche successivamente l'effettiva dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto dispositivo».
Rileva il Collegio che la natura vincolata dell’atto presuppone, a monte, la incontrovertibile identificazione dei soggetti sottoposti al Daspo che tuttavia nel caso in esame difetta radicalmente, come dapprima rilevato dal giudice di primo grado e successivamente dal Tribunale penale di Arezzo e dal GIP del Tribunale di Arezzo.
6. La superiore constatazione rinvia dunque al terzo motivo di appello con il quale il Ministero censura il capo della sentenza con il quale il giudice di prime cure ha rilevato che “Dal materiale versato in atti, poi, a causa della scarsa qualità delle immagini non risultano identificati con sufficiente precisione e rilievi individualizzanti i ricorrenti quali autori di gesti violenti o di incitazione alla violenza.
Il divieto di accesso agli impianti sportivi, anche se applicato conseguentemente ad azioni compiute in gruppo, deve basarsi sull'individuazione della responsabilità personale dei soggetti attinti dal provvedimento poiché la funzione preventiva personale che svolge, al fine di perseguire il proprio scopo, deve essere indirizzata verso il soggetto che effettivamente abbia manifestato comportamenti rivelatori di una probabilità che possa in futuro compiere azioni pericolose per l’ordine o la sicurezza pubblica (T.A.R. Abruzzo-Pescara I, 13 novembre 2018 n. 340). Tale funzione evidentemente non può essere svolta laddove, come nel caso di specie, gli autori delle condotte assunte a presupposto per l'applicazione della misura non siano identificati sulla base di elementi oggettivi, come peralho già ritenuto da questa Sezione (T.A.R. Toscana II, 10 aprile 2017 n.540).”
6.1. Rileva il collegio che le argomentazioni dedotte nella sentenza impugnata, di per sé condivisibili nel merito, hanno peraltro trovato conferma nella sentenza -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Arezzo in data -OMISSIS- che ha assolto i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- per non aver commesso il fatto, nonché nell’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Arezzo in data -OMISSIS-, ottenuto il parere favorevole della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, ha revocato il provvedimento con il quale aveva in origine convalidato il DASPO e disposto l’obbligo di presentazione per i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Ne consegue pertanto anche l’infondatezza del terzo motivo di appello.
7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e va respinto.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.