Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/1983, n. 5151
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Sentenza 27 luglio 1983

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La parte che intenda chiamare in causa un terzo per esserne garantita può provvedere direttamente alla chiamata per la prima udienza di trattazione, ovvero richiedere al giudice istruttore, nella stessa udienza, la fissazione di un termine entro il quale convenire in giudizio il terzo; in quest'ultimo caso la chiamata è da ritenersi tempestiva, se effettuata entro il termine fissato dal giudice, rimanendo irrilevante se il provvedimento di autorizzazione sia stato o non pronunciato immediatamente. ( Conf 506/69, mass n 338627; ( Conf 1004/65, mass n 311949).*

In materia di danni arrecati a terzi nell'esecuzione di un appalto, responsabile verso il terzo danneggiato, nel caso che i danni siano derivati dalla cattiva esecuzione del progetto, è soltanto l'appaltatore, e non anche il committente, a meno che il primo non si sia attenuto alle istruzioni impartitegli dal secondo. Pertanto, ove il terzo abbia agito esclusivamente contro il committente e questi, pur essendo stato accertato che i danni sono derivati dalla irrazionale esecuzione delle opere, sia stato condannato al risarcimento, l'appaltatore, chiamato a sua volta in garanzia dal committente e condannato a rivalerlo, ha interesse per contrastare tale sua condanna e dolersi dell'affermazione di responsabilità del committente verso il danneggiato, anche se tra questi ultimi soggetti la pronuncia sia passata in giudicato per la mancata impugnazione del committente soccombente, in quanto il riconoscimento della insussistenza di una responsabilità del convenuto principale nei confronti dell'attore fa venir meno il presupposto della responsabilità di colui che è stato chiamato dal convenuto stesso soltanto in garanzia impropria. ( V 3245/83, mass n 428139; ( V 5133/78, mass n 394884; ( V 3668/74, mass n 372187).*

Perché il procuratore di una parte in giudizio possa promuovere giudizio di garanzia contro un terzo e chiamare in causa quest'ultimo, non occorre il rilascio di una nuova e diversa procura in calce o a margine della citazione per chiamata in garanzia, allorché nell'atto contenente la procura originaria risulti la chiara espansione di volontà della parte di autorizzare anche la proposizione del giudizio di garanzia. ( V 942/83, mass n 425710; ( V 5736/81, mass n 416437; ( V 1696/81, mass n 412365; ( V 5650/80, mass n 409497; ( V 4822/79, mass n 401439; ( Conf 2729/79, mass n 399043; ( Conf 3930/77, mass n 387625; ( Conf 1136/77, mass n 384787).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/1983, n. 5151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5151
    Data del deposito : 27 luglio 1983

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