Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3839/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3839/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il TE C.F._1
7.4.1968 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Sabrina Greco che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Debora Morelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Le parti chiedono pronunciarsi sentenza di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25/06/2008, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cesano ER al n.26, Parte I, Ufficio I, anno 2008, con ogni conseguente statuizione di legge alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
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[...]
, verrà assegnata unitamente a tutti gli arredi e suppellettili alla sig.ra TE
, che continuerà a viverci con il figlio, sino all'indipendenza economica di Parte_2 quest'ultimo;
3) le parti danno atto che gli arredi i mobili e suppellettili presenti all'interno della casa coniugale sono di proprietà di entrambi;
4) le parti danno altresì atto che il sig. con il consenso della moglie, ha già lasciato la casa Pt_1 coniugale, portando con sé i propri effetti personali e di essersi trasferito in altro immobile di esclusiva proprietà dello stesso sito in Cesano ER Via San Bernardo n. 40;
5) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali adotteranno Persona_1 in maniera disgiunta le decisioni di ordinaria amministrazione in occasione della permanenza del minore presso l'abitazione materna o paterna. Le decisioni inerenti all'educazione e alla salute di saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, tenuto conto delle sue Persona_1 capacità, inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
a. il figlio minore sarà collocato prevalentemente con la madre presso l'abitazione Persona_1 coniugale sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, con impegno per il padre di vedere il figlio nei giorni infrasettimanali e nei fine settimana previo accordo con il minore, stante l'età dello stesso (oggi di anni 15), nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e delle esigenze del figlio;
b. il medesimo criterio dell'accordo tra padre e figlio sarà applicato anche relativamente alle vacanze estive, nonché alle festività Natalizie e Pasquali;
6) il sig. si impegna a continuare a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 Pt_1 Parte_2 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma Persona_1 di € 600,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto Banca Intesa SanPaolo intestato alla sig.ra di cui alle seguenti coordinate: Parte_2
[...], oltre al 50% delle spese per il minore, mediche e scolastiche, nonché delle spese straordinarie, da concordarsi previamente fra le parti, di cui alle linee guida adottate dal Tribunale di Monza, che qui si intendono integralmente richiamate;
7) l'assegno familiare viene integralmente incassato dalla sig.ra Parte_2
8) la sig.ra a cui viene confermata l'assegnazione della casa coniugale fino al Parte_2 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio minore , si impegna al Persona_1 pagamento di tutte le spese relative alla casa medesima (spese per manutenzione ordinaria, spese per utenze domestiche canoni di abbonamenti TV, canoni di telefonia fissa e mobile e linea internet);
9) i ricorrenti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio / rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio
10) i ricorrenti confermano l'autorizzazione all'emissione del passaporto e/o carte di identità valida per l'espatrio per il figlio minore;
pagina 2 di 3 11) i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni ulteriore rapporto economico fra di loro, che non vi sono altri giudizi pendenti fra le parti aventi le medesime domande, e di non avere più altro a che pretendere reciprocamente, ad eccezione degli arredi/mobili/suppellettili presenti all'interno della casa coniugale.
12) spese legali interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 624/2024, pubblicata in data 31.7.2024 e passata in giudicato come da attestazione agli atti. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da TE
e in Cesano ER (MB) il
[...] Parte_2
25.6.2008 (trascritto al nr. 26 parte I del registro atti di matrimonio di quel Comune anno
2008) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano ER (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara integralmente compensate le spese dei procedimenti.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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