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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2343/2023
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2343/2023;
Viste le note scritte sostitutive dell'odierna udienza depositate dalle parti nel termine assegnato;
alle ore 20.07 deposita la seguente sentenza contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2343/2023 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FAGNI ALESSANDRO LORENZO BARONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pistoia, Galleria Nazionale 12 - PEC Email_1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PELLEGRINI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore in Torrita di Siena, via Mazzini n. 26 - PEC Email_2
pagina 1 di 8 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa,
Condannare il Sig. al pagamento e/o rimborso della somma di € 11.500,00 in favore della CP_1
Sig.ra oltre interessi dalla domanda al saldo o in quella diversa somma ritenuta di Parte_1 giustizia;
In subordine, accertarsi l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Del Sig. con la CP_1 condanna del medesimo alla restituzione dell'importo di € 11.500,00 in favore della Sig.ra Parte_1
oltre interessi dalla domanda al saldo o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.ma Tribunale di Siena adito, accertata la propria competenza, ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare infondate le pretese mosse dall'attore per tuti i motivi Parte_1 espressi in atto e per quant'altro di legge;
Con vittoria di spese, diritti, ed incombenti tutte”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 10.11.2023, assumeva Parte_1
di essere creditrice nei confronti di della somma di € 11.750,00 a titolo di CP_1
restituzione di prestiti concessi al convenuto negli anni 2020-2022; precisava che la sussistenza del predetto credito era stata reiteratamente riconosciuta mediante messaggistica
WhatsApp dallo stesso debitore il quale si era impegnato alla restituzione del prestito in 23 rate mensili da € 500,00 ciascuna di cui solo una era stata effettivamente pagata.
Deduceva, inoltre, di essere creditrice dell'ulteriore somma di € 5.400,00 pari alla metà delle spese comuni sostenute integralmente dalla ricorrente e relative all'immobile condotto in locazione sito in Pistoia ove le odierne parti in causa avevano convissuto more uxorio; chiedeva altresì di essere ristorata dell'importo di € 570,99 pagato per una sanzione amministrativa sollevata nei confronti del Rappresentava, quindi, di essere creditrice CP_1 della complessiva somma di € 17.220,99, alla cui restituzione chiedeva venisse condannato il pagina 2 di 8 convenuto stante l'infruttuosità dei plurimi solleciti di pagamento e dell'invito alla stipula della negoziazione assistita.
Il giudice fissava con decreto la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del
5.03.2024, mandava il ricorrente per la notifica del ricorso-decreto alla controparte e assegnava termine al convenuto per la costituzione in giudizio.
Nel costituirsi in giudizio sosteneva la non debenza delle somme richieste dalla CP_1 negando di aver mai ricevuto prestiti atteso che le somme di cui si chiedeva la Pt_1
restituzione erano state erogate nel normale e vicendevole adempimento di obbligazioni naturali collegate alla vita comune di una coppia more uxorio e pertanto irripetibili;
contestava che la messaggistica WhatsApp prodotta dalla ricorrente contenesse un riconoscimento di debito, istituto che comunque avrebbe richiesto l'esistenza di un rapporto giuridico fondamentale non ravvisabile nella fattispecie trattandosi di un'obbligazione naturale e come tale non coercibile mediante azione giudiziaria. Precisava, con particolare riferimento alle somme dell'appartamento di Pistoia, essere intervenuta una transazione tra l'odierna ricorrente e il proprietario dell'immobile con cui era stato decisa la sanatoria delle morosità pregresse mediante il pagamento, a saldo e stralcio, dell'importo di € 6.000,00 integralmente corrisposto dalla madre del Chiedeva, conseguentemente, il rigetto della domanda, CP_1
ritenuta del tutto infondata sia in punto di an, difettando la prova della consegna del denaro, che sotto il profilo del quantum.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, con riservata ordinanza, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. Depositate le memorie, la causa, istruita mediante produzioni documentali e prove orali - interpello del convenuto e assunzione testimoni di parte ricorrente sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti - veniva rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*******************
Va innanzi tutto evidenziato come, con la prima memoria ex art. 281 duodecies co. 4 cpc, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni riducendo l'originaria pretesa di € 17.220,99 a quella di € 11.500,00 rinunciando pertanto alla richiesta di rimborso della somma di
€.5.970,99, pari al 50% delle spese effettuate durante la convivenza more uxorio dell'attrice con il convenuto, e di quella relativa alla sanzione amministrativa sollevata nei confronti del CP_1
pagina 3 di 8 Così delimitato il thema decidendum, alla stregua delle risultanze processuali e, in particolare, dalle produzioni documentali versate in atti, la domanda attorea risulta fondata e va accolta.
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente ha infatti prodotto una serie di messaggi
WhatsApp con i quali il convenuto ha reiteratamente riconosciuto il proprio debito impegnandosi alla restituzione rateale.
Ebbene, sulla valenza probatoria della messaggistica WhatsApp conservata nella memoria di un telefono cellulare si sono espresse le SS UU della Suprema Corte di Cassazione che ne hanno riconosciuto l'utilizzabilità quale prova documentale e, dunque, la possibilità della legittima acquisizione mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi
(Sent. SU n. 11197/2023; n. 1254/2025).
Giova invero ricordare come, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, i messaggi di posta elettronica – e così i messaggi whatsapp – costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma e dell'efficacia della scrittura privata ex art. 2702 c.c. (cfr.
Cass. ord. n. 22012/2023), rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. Pertanto, se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (Cass. sent. n. 19622/2024; sent. n. 11584/2024; ord. n. 30186/2021; ord. n.
11606/2018).
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie concreta il convenuto non ha contestato né la provenienza e neppure il contenuto della messaggistica prodotta da controparte, da ritenersi pertanto pacifica, per essersi limitato ad assumere l'inidoneità delle dichiarazioni contenute nei messaggi WhatsApp a trasformare un'obbligazione naturale, incoercibile, in un'obbligazione ordinaria nascente da un contratto di mutuo.
Ebbene, i messaggi in questione contengono indubbiamente sia un riconoscimento di debito che una promessa di pagamento.
Nello specifico, in data 2.05.2020 il convenuto afferma: “I soldi li riavrai tutti, lo giuro sul mi babbo” e ancora “Io cerco di ridarti i tuoi soldi prima possibile” oltre a “Ora manca l'amministratore
pagina 4 di 8 e la mia lettera che ti spedirò a breve, firmata, in cui ti elenco le modalità con cui di restituirò i tuoi soldi…”. Successivamente, in data 4.12.2021 il ribadisce: “Io cerco di ridarti i tuoi soldi il CP_1 prima possibile…poi il resto sono problemi tuoi” e il 20.02.2022: “La mail col piano per ridarti i soldi ti arriva venerdì”; “La mi mamma sa già la maggior parte delle cose …. compreso che devo ridarti i soldi…ma purtroppo al momento puoi solo che aspettare” così come fa qualche mese dopo: “I soldi tuoi e di tua mamma li riavrai… con un pò di pazienza tutti fino all'ultimo centesimo” (messaggi del
3.05.2022). Segue il messaggio del 28.09.2022 “Resoconto debito ove viene dato CP_1
atto che la somma totale di € 11.750,00 verrà suddivisa in 23 rate mensili da € 500,00 cadauna e una rata finale di € 250,00 con inizio pagamento fissato per il 3.10.2022 e le successive rate da versarsi entro il giorno 3 di ogni mese.
Illuminante infine la conversazione del 9.05.2023 ove alla domanda della “Ciao Pt_1
cosa facciamo con i soldi che mi devi restituire? Sono più di 10.000€, oltre alle spese che ho CP_1
avuto da sola durante la convivenza…”, il risponde: “Una delle poche cose su cui puoi contare CP_1
riguardo a me è che quei soldi teli ridarò…anche se non me lo chiedi ma ho bisogno di tempo…”;
Orbene, la ricognizione di debito così come la promessa di pagamento, determinano un'inversione dell'onere della prova in forza dell'art. 1988 cod. civ. ai sensi del quale il destinatario della promessa e/o ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, e comportano l'onere per il promittente di provare che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto.
L'efficacia di ricognizione di debito/promessa di pagamento delle dichiarazioni contenute nei messaggi WhatsApp non può essere esclusa dalla mancata indicazione al rapporto costituente la causa giustificatrice del debito atteso che la norma di cui all'art. 1988 c.c. si riferisce indubbiamente sia alla ricognizione di debito/promessa di pagamento c.d. “pura” sia a quella “titolata” (Cass. n. 9480/1991).
L'esplicitazione di una causa debendi è infatti idonea a rendere più agevole la situazione probatoria del dichiarante poiché il contenuto della prova contraria, che questi è tenuto a fornire per vincere la presunzione juris tantum di cui all'art. 1988 c.c., è delimitata a priori al rapporto precisato nella titolazione di cui dovrà fornire la prova dell'eventuale inesistenza mentre nell'ipotesi di ricognizione pura il dichiarante, per non essere costretto ad adempiere,
pagina 5 di 8 deve dimostrare che non sussiste alcuna situazione debitoria in relazione ad ogni eventuale fonte di obbligazione.
Nel caso che ci occupa la mancata menzione del rapporto sottostante promessa/ricognizione
(prestito o mutuo che dir si voglia) anziché inficiare l'efficacia probatoria della dichiarazione, ha reso più gravoso l'onus probandi del convenuto esteso all'inesistenza di alcuna situazione debitoria del nei confronti della prova che non è stata fornita per essersi CP_1 Pt_1 limitato il convenuto ad eccepire che le somme di cui si chiede la restituzione non costituirebbero un prestito ma piuttosto spese comuni ovverosia attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza aventi natura di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e come tali irripetibili né tantomeno suscettibili di tramutarsi in un'obbligazione ordinaria.
L'assunto difensivo non è però condivisibile alla stregua del contenuto di alcuni dei messaggi scambiati e, segnatamente, quello del 9.05.2023, già citato, in cui la ricorrente nel richiedere i soldi distingue nettamente le somme date in prestito “i soldi che mi devi restituire che sono più di
10.000,00 euro” dalle spese in comune “oltre alle spese che ho avuto da sola durante alla convivenza” mentre il senza nulla obiettare sulla suddivisione, anzi implicitamente CP_1 confermandola, risponde: “una delle poche cose su cui puoi contate riguardo a me è che quei soldi te li ridarò”.
Peraltro, non è in contestazione, ma anzi reiteratamente ammesso, che il convenuto si sia trovato ad affrontare momenti di criticità economica e pertanto è presumibile ritenere che la compagna lo abbia aiutato con elargizioni di denaro - da considerarsi estranee all'adempimento dei doveri morali e sociali aventi la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio – configurabili, piuttosto, quali prestiti personali già sussistenti al maggio del 2020 allorquando i due avevano da poco iniziato a convivere nella casa di Pistoia.
Ulteriore elemento probatorio a suffragio della pretesa attorea è rappresentato dalle deposizioni dei testi escussi all'udienza del 12.11.2024.
La teste ha dichiarato di aver assistito a discussioni tra la sorella e il Testimone_1 CP_1
in cui si parlava dei soldi che aveva prestato a e di aver sentito quest'ultimo Pt_1 CP_1
garantirne la restituzione riferendo expressis verbis la frase dallo stesso pronunciata: “Si te li
pagina 6 di 8 do, te li do”; ha inoltre precisato che i due “Discutevano spesso sia per le spese che avrebbero dovuto condividere, e che invece erano sostenute integralmente da mia sorella, sia per i prestiti. Lui tutte le volte prometteva che glieli avrebbe restituiti”.
Dello stesso tenore la deposizione del cognato della ricorrente, il quale ha Persona_1
affermato: “Ho assistito personalmente a vari episodi accaduti in occasioni di cene di famiglia. Ricordo ad esempio che una sera eravamo a cena in giardino presso la mia abitazione, era una delle prime cene dopo la pandemia da Covid. Quella sera si parlò dei problemi lavorativi del lui aveva difficoltà CP_1 economiche e nella discussione venne fuori il fatto che mia cognata gli aveva fatto dei prestiti ricollegabili alle difficoltà di lavoro del compagno, lui ammetteva che li avrebbe restituiti una volta superata la problematica della precarietà del lavoro”.
Con riferimento all'efficacia probatoria delle predette deposizioni de relato ex parte si osserva come la Suprema Corte abbia distinto la deposizione “de relato ex parte”, con cui si riferiscano circostanze favorevoli alla parte medesima, il cui valore probatorio è nullo, dalla deposizione “de relato ex parte”, “con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c.” (Cass. n. 1320/2017; n. 7746/2020).
Non si ravvisano motivi per escludere la mancata veridicità delle predette dichiarazioni non esistendo alcun principio di necessaria inattendibilità dei testimoni aventi un vincolo di parentela o coniugale con una delle parti processuali, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente laddove difettino ulteriori elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (Cass. n. 2295/2021; n. 25358/2015; n. 4202/2011).
Deve infine escludersi la qualificazione delle erogazioni di denaro oggetto di causa quali donazioni indirette difettando la prova dell'animus donandi ovverosia dell'intento di liberalità in capo al proprietario delle somme di denaro al momento della dazione.
Il convenuto va conseguentemente condannato alla restituzione dell'importo di CP_1
€ 11.250,00 atteso che dal debito complessivo pari a € 11.750,00 va detratta la rata di € 500,00 pacificamente corrisposta mediante bonifico bancario;
su detta somma vanno calcolati gli interessi nella misura legale a decorrere dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri forensi previsti dal DM 55/14 aggiornati al DM 147/22, tariffe medie dello scaglione da € 5.001 a € 26.000 per tutte le fasi del pagina 7 di 8 giudizio, vengono poste a carico del convenuto per i due terzi in ossequio al principio della soccombenza e compensate per il restante terzo in ragione della riduzione dell'importo finale richiesto, e riconosciuto in sentenza, rispetto alla pretesa iniziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna alla restituzione in favore di della somma CP_1 Parte_1
di €.11.250,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attrice i due terzi delle spese di lite che si liquidano in € 3.385,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- compensa il restante terzo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata al verbale e depositata in PCT.
Siena, 10/06/2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2343/2023;
Viste le note scritte sostitutive dell'odierna udienza depositate dalle parti nel termine assegnato;
alle ore 20.07 deposita la seguente sentenza contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2343/2023 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FAGNI ALESSANDRO LORENZO BARONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pistoia, Galleria Nazionale 12 - PEC Email_1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PELLEGRINI MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore in Torrita di Siena, via Mazzini n. 26 - PEC Email_2
pagina 1 di 8 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa,
Condannare il Sig. al pagamento e/o rimborso della somma di € 11.500,00 in favore della CP_1
Sig.ra oltre interessi dalla domanda al saldo o in quella diversa somma ritenuta di Parte_1 giustizia;
In subordine, accertarsi l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Del Sig. con la CP_1 condanna del medesimo alla restituzione dell'importo di € 11.500,00 in favore della Sig.ra Parte_1
oltre interessi dalla domanda al saldo o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per il convenuto: “Voglia l'Ill.ma Tribunale di Siena adito, accertata la propria competenza, ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare e dichiarare infondate le pretese mosse dall'attore per tuti i motivi Parte_1 espressi in atto e per quant'altro di legge;
Con vittoria di spese, diritti, ed incombenti tutte”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 10.11.2023, assumeva Parte_1
di essere creditrice nei confronti di della somma di € 11.750,00 a titolo di CP_1
restituzione di prestiti concessi al convenuto negli anni 2020-2022; precisava che la sussistenza del predetto credito era stata reiteratamente riconosciuta mediante messaggistica
WhatsApp dallo stesso debitore il quale si era impegnato alla restituzione del prestito in 23 rate mensili da € 500,00 ciascuna di cui solo una era stata effettivamente pagata.
Deduceva, inoltre, di essere creditrice dell'ulteriore somma di € 5.400,00 pari alla metà delle spese comuni sostenute integralmente dalla ricorrente e relative all'immobile condotto in locazione sito in Pistoia ove le odierne parti in causa avevano convissuto more uxorio; chiedeva altresì di essere ristorata dell'importo di € 570,99 pagato per una sanzione amministrativa sollevata nei confronti del Rappresentava, quindi, di essere creditrice CP_1 della complessiva somma di € 17.220,99, alla cui restituzione chiedeva venisse condannato il pagina 2 di 8 convenuto stante l'infruttuosità dei plurimi solleciti di pagamento e dell'invito alla stipula della negoziazione assistita.
Il giudice fissava con decreto la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del
5.03.2024, mandava il ricorrente per la notifica del ricorso-decreto alla controparte e assegnava termine al convenuto per la costituzione in giudizio.
Nel costituirsi in giudizio sosteneva la non debenza delle somme richieste dalla CP_1 negando di aver mai ricevuto prestiti atteso che le somme di cui si chiedeva la Pt_1
restituzione erano state erogate nel normale e vicendevole adempimento di obbligazioni naturali collegate alla vita comune di una coppia more uxorio e pertanto irripetibili;
contestava che la messaggistica WhatsApp prodotta dalla ricorrente contenesse un riconoscimento di debito, istituto che comunque avrebbe richiesto l'esistenza di un rapporto giuridico fondamentale non ravvisabile nella fattispecie trattandosi di un'obbligazione naturale e come tale non coercibile mediante azione giudiziaria. Precisava, con particolare riferimento alle somme dell'appartamento di Pistoia, essere intervenuta una transazione tra l'odierna ricorrente e il proprietario dell'immobile con cui era stato decisa la sanatoria delle morosità pregresse mediante il pagamento, a saldo e stralcio, dell'importo di € 6.000,00 integralmente corrisposto dalla madre del Chiedeva, conseguentemente, il rigetto della domanda, CP_1
ritenuta del tutto infondata sia in punto di an, difettando la prova della consegna del denaro, che sotto il profilo del quantum.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, con riservata ordinanza, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. Depositate le memorie, la causa, istruita mediante produzioni documentali e prove orali - interpello del convenuto e assunzione testimoni di parte ricorrente sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti - veniva rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Va innanzi tutto evidenziato come, con la prima memoria ex art. 281 duodecies co. 4 cpc, la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni riducendo l'originaria pretesa di € 17.220,99 a quella di € 11.500,00 rinunciando pertanto alla richiesta di rimborso della somma di
€.5.970,99, pari al 50% delle spese effettuate durante la convivenza more uxorio dell'attrice con il convenuto, e di quella relativa alla sanzione amministrativa sollevata nei confronti del CP_1
pagina 3 di 8 Così delimitato il thema decidendum, alla stregua delle risultanze processuali e, in particolare, dalle produzioni documentali versate in atti, la domanda attorea risulta fondata e va accolta.
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente ha infatti prodotto una serie di messaggi
WhatsApp con i quali il convenuto ha reiteratamente riconosciuto il proprio debito impegnandosi alla restituzione rateale.
Ebbene, sulla valenza probatoria della messaggistica WhatsApp conservata nella memoria di un telefono cellulare si sono espresse le SS UU della Suprema Corte di Cassazione che ne hanno riconosciuto l'utilizzabilità quale prova documentale e, dunque, la possibilità della legittima acquisizione mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi
(Sent. SU n. 11197/2023; n. 1254/2025).
Giova invero ricordare come, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, i messaggi di posta elettronica – e così i messaggi whatsapp – costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma e dell'efficacia della scrittura privata ex art. 2702 c.c. (cfr.
Cass. ord. n. 22012/2023), rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. Pertanto, se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (Cass. sent. n. 19622/2024; sent. n. 11584/2024; ord. n. 30186/2021; ord. n.
11606/2018).
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie concreta il convenuto non ha contestato né la provenienza e neppure il contenuto della messaggistica prodotta da controparte, da ritenersi pertanto pacifica, per essersi limitato ad assumere l'inidoneità delle dichiarazioni contenute nei messaggi WhatsApp a trasformare un'obbligazione naturale, incoercibile, in un'obbligazione ordinaria nascente da un contratto di mutuo.
Ebbene, i messaggi in questione contengono indubbiamente sia un riconoscimento di debito che una promessa di pagamento.
Nello specifico, in data 2.05.2020 il convenuto afferma: “I soldi li riavrai tutti, lo giuro sul mi babbo” e ancora “Io cerco di ridarti i tuoi soldi prima possibile” oltre a “Ora manca l'amministratore
pagina 4 di 8 e la mia lettera che ti spedirò a breve, firmata, in cui ti elenco le modalità con cui di restituirò i tuoi soldi…”. Successivamente, in data 4.12.2021 il ribadisce: “Io cerco di ridarti i tuoi soldi il CP_1 prima possibile…poi il resto sono problemi tuoi” e il 20.02.2022: “La mail col piano per ridarti i soldi ti arriva venerdì”; “La mi mamma sa già la maggior parte delle cose …. compreso che devo ridarti i soldi…ma purtroppo al momento puoi solo che aspettare” così come fa qualche mese dopo: “I soldi tuoi e di tua mamma li riavrai… con un pò di pazienza tutti fino all'ultimo centesimo” (messaggi del
3.05.2022). Segue il messaggio del 28.09.2022 “Resoconto debito ove viene dato CP_1
atto che la somma totale di € 11.750,00 verrà suddivisa in 23 rate mensili da € 500,00 cadauna e una rata finale di € 250,00 con inizio pagamento fissato per il 3.10.2022 e le successive rate da versarsi entro il giorno 3 di ogni mese.
Illuminante infine la conversazione del 9.05.2023 ove alla domanda della “Ciao Pt_1
cosa facciamo con i soldi che mi devi restituire? Sono più di 10.000€, oltre alle spese che ho CP_1
avuto da sola durante la convivenza…”, il risponde: “Una delle poche cose su cui puoi contare CP_1
riguardo a me è che quei soldi teli ridarò…anche se non me lo chiedi ma ho bisogno di tempo…”;
Orbene, la ricognizione di debito così come la promessa di pagamento, determinano un'inversione dell'onere della prova in forza dell'art. 1988 cod. civ. ai sensi del quale il destinatario della promessa e/o ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, e comportano l'onere per il promittente di provare che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto.
L'efficacia di ricognizione di debito/promessa di pagamento delle dichiarazioni contenute nei messaggi WhatsApp non può essere esclusa dalla mancata indicazione al rapporto costituente la causa giustificatrice del debito atteso che la norma di cui all'art. 1988 c.c. si riferisce indubbiamente sia alla ricognizione di debito/promessa di pagamento c.d. “pura” sia a quella “titolata” (Cass. n. 9480/1991).
L'esplicitazione di una causa debendi è infatti idonea a rendere più agevole la situazione probatoria del dichiarante poiché il contenuto della prova contraria, che questi è tenuto a fornire per vincere la presunzione juris tantum di cui all'art. 1988 c.c., è delimitata a priori al rapporto precisato nella titolazione di cui dovrà fornire la prova dell'eventuale inesistenza mentre nell'ipotesi di ricognizione pura il dichiarante, per non essere costretto ad adempiere,
pagina 5 di 8 deve dimostrare che non sussiste alcuna situazione debitoria in relazione ad ogni eventuale fonte di obbligazione.
Nel caso che ci occupa la mancata menzione del rapporto sottostante promessa/ricognizione
(prestito o mutuo che dir si voglia) anziché inficiare l'efficacia probatoria della dichiarazione, ha reso più gravoso l'onus probandi del convenuto esteso all'inesistenza di alcuna situazione debitoria del nei confronti della prova che non è stata fornita per essersi CP_1 Pt_1 limitato il convenuto ad eccepire che le somme di cui si chiede la restituzione non costituirebbero un prestito ma piuttosto spese comuni ovverosia attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza aventi natura di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e come tali irripetibili né tantomeno suscettibili di tramutarsi in un'obbligazione ordinaria.
L'assunto difensivo non è però condivisibile alla stregua del contenuto di alcuni dei messaggi scambiati e, segnatamente, quello del 9.05.2023, già citato, in cui la ricorrente nel richiedere i soldi distingue nettamente le somme date in prestito “i soldi che mi devi restituire che sono più di
10.000,00 euro” dalle spese in comune “oltre alle spese che ho avuto da sola durante alla convivenza” mentre il senza nulla obiettare sulla suddivisione, anzi implicitamente CP_1 confermandola, risponde: “una delle poche cose su cui puoi contate riguardo a me è che quei soldi te li ridarò”.
Peraltro, non è in contestazione, ma anzi reiteratamente ammesso, che il convenuto si sia trovato ad affrontare momenti di criticità economica e pertanto è presumibile ritenere che la compagna lo abbia aiutato con elargizioni di denaro - da considerarsi estranee all'adempimento dei doveri morali e sociali aventi la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio – configurabili, piuttosto, quali prestiti personali già sussistenti al maggio del 2020 allorquando i due avevano da poco iniziato a convivere nella casa di Pistoia.
Ulteriore elemento probatorio a suffragio della pretesa attorea è rappresentato dalle deposizioni dei testi escussi all'udienza del 12.11.2024.
La teste ha dichiarato di aver assistito a discussioni tra la sorella e il Testimone_1 CP_1
in cui si parlava dei soldi che aveva prestato a e di aver sentito quest'ultimo Pt_1 CP_1
garantirne la restituzione riferendo expressis verbis la frase dallo stesso pronunciata: “Si te li
pagina 6 di 8 do, te li do”; ha inoltre precisato che i due “Discutevano spesso sia per le spese che avrebbero dovuto condividere, e che invece erano sostenute integralmente da mia sorella, sia per i prestiti. Lui tutte le volte prometteva che glieli avrebbe restituiti”.
Dello stesso tenore la deposizione del cognato della ricorrente, il quale ha Persona_1
affermato: “Ho assistito personalmente a vari episodi accaduti in occasioni di cene di famiglia. Ricordo ad esempio che una sera eravamo a cena in giardino presso la mia abitazione, era una delle prime cene dopo la pandemia da Covid. Quella sera si parlò dei problemi lavorativi del lui aveva difficoltà CP_1 economiche e nella discussione venne fuori il fatto che mia cognata gli aveva fatto dei prestiti ricollegabili alle difficoltà di lavoro del compagno, lui ammetteva che li avrebbe restituiti una volta superata la problematica della precarietà del lavoro”.
Con riferimento all'efficacia probatoria delle predette deposizioni de relato ex parte si osserva come la Suprema Corte abbia distinto la deposizione “de relato ex parte”, con cui si riferiscano circostanze favorevoli alla parte medesima, il cui valore probatorio è nullo, dalla deposizione “de relato ex parte”, “con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c.” (Cass. n. 1320/2017; n. 7746/2020).
Non si ravvisano motivi per escludere la mancata veridicità delle predette dichiarazioni non esistendo alcun principio di necessaria inattendibilità dei testimoni aventi un vincolo di parentela o coniugale con una delle parti processuali, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente laddove difettino ulteriori elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (Cass. n. 2295/2021; n. 25358/2015; n. 4202/2011).
Deve infine escludersi la qualificazione delle erogazioni di denaro oggetto di causa quali donazioni indirette difettando la prova dell'animus donandi ovverosia dell'intento di liberalità in capo al proprietario delle somme di denaro al momento della dazione.
Il convenuto va conseguentemente condannato alla restituzione dell'importo di CP_1
€ 11.250,00 atteso che dal debito complessivo pari a € 11.750,00 va detratta la rata di € 500,00 pacificamente corrisposta mediante bonifico bancario;
su detta somma vanno calcolati gli interessi nella misura legale a decorrere dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri forensi previsti dal DM 55/14 aggiornati al DM 147/22, tariffe medie dello scaglione da € 5.001 a € 26.000 per tutte le fasi del pagina 7 di 8 giudizio, vengono poste a carico del convenuto per i due terzi in ossequio al principio della soccombenza e compensate per il restante terzo in ragione della riduzione dell'importo finale richiesto, e riconosciuto in sentenza, rispetto alla pretesa iniziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna alla restituzione in favore di della somma CP_1 Parte_1
di €.11.250,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attrice i due terzi delle spese di lite che si liquidano in € 3.385,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- compensa il restante terzo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata al verbale e depositata in PCT.
Siena, 10/06/2025
Il Giudice OP dott.ssa Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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