Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01622/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2024, proposto da
Azienda Agricola Prezzo UR NA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , UR NA Prezzo, in relazione alla procedura CIG 96343694CF, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Paolo Agostini, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Fratelli Cervi 20;
contro
Provincia di Cosenza, non costituita in giudizio;
Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Fondazione Casa San RA (Partita Iva 02918050788), in persona del legale rappresentante pro tempore , Db Global Solution S.r.l.S. (P.Iva 03632480780), in persona del legale rappresentante pro tempore , Azienda Agricola e Agrituristica di Gagliardi Angelo, Navisa S.r.l. (P.Iva 02541910788), in persona del legale rappresentante pro tempore , Xenia Soc. Coop. Soc. (C.F. 03494440781), in persona del legale rappresentante pro tempore , Villa Caterina Soc. Coop. R.L. (C.F. 03201770785), in persona del legale rappresentante pro tempore , Soc. Coop. Soc. Mons. Domenico Spina (C.F. 03064970787), in persona del legale rappresentante pro tempore , Gl Group S.r.l.s (C.F. 03857650786), in persona del legale rappresentante pro tempore , Centro di Solidarietà il Delfino Società Cooperativa Sociale - Onlus (P.Iva 01405270784), in persona del legale rappresentante pro tempore , Prosper Società Cooperativa Sociale - Onlus (C.F. 03484200781), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Cosenza, prot. n. 105862 del 18 settembre 2024 di approvazione in via definitiva della graduatoria predisposta dalla SUA della Provincia di Cosenza e la successiva proposta di aggiudicazione definitiva del Rup, nella parte in cui non contiene il nominativo della ricorrente; nonché di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale ad esso correlato, ivi compresi gli atti istruttori adottati. Con ogni effetto ed onere conseguente. Con vittoria delle spese di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Vista la memoria del 2 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata il 3 aprile 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti, nonché della richiesta della parte ricorrente, non contestata dalla controparte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO