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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4972/2024 R.G. promossa da:
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MARZANO GIACOMA VIVIANA, con domicilio eletto presso il suo studio in Borgo Riccio da Parma 5, Parma
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bressana Bottarone, in data
01/10/2011, (atto n.8, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le utenze relative alla casa coniugale sita a Bressana Bottarone (PV), Viale della
Resistenza, 56, attualmente intestate al SI. , alla sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso, saranno volturate in capo alla SI.ra . Parte_3
3. La SI.ra con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna ad Parte_2 acquistare in via esclusiva l'immobile adibito a casa coniugale, sito a Bressana
Bottarone (PV), Viale della Resistenza, 56, rilevando a titolo gratuito la quota pari al 50% di pertinenza del coniuge SI. . La SI.ra si Parte_1 Parte_2
impegna contestualmente a versare in via esclusiva l'importo mensilmente dovuto a titolo di mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile stesso.
4. Il SI. verserà € 1.200,00 mensili su conto corrente bancario MPS cointestato Pt_1
ai coniugi, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino all'aprile 2026.
5. Il SI. verserà € 700,00 mensili su conto corrente bancario MPS cointestato ai Pt_1
coniugi, a decorrere dal mese di maggio 2026 fino al febbraio 2032.
6. Il SI. verserà in favore della SI.ra , parimenti su Pt_1 Parte_3 conto corrente bancario MPS cointestato ai coniugi, l'importo di € 600,00 mensili, quale personale contributo al mantenimento dei comuni animali da affezione, che resteranno collocati presso la SI.ra dal marzo 2032 al dicembre 2038. Parte_2
7. Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, essi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile
Pag. 2 di 4 prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in Bressana Bottarone il giorno Parte_2
01/10/2011, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune (atto n.8, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
Pag. 3 di 4 5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4972/2024 R.G. promossa da:
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MARZANO GIACOMA VIVIANA, con domicilio eletto presso il suo studio in Borgo Riccio da Parma 5, Parma
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bressana Bottarone, in data
01/10/2011, (atto n.8, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le utenze relative alla casa coniugale sita a Bressana Bottarone (PV), Viale della
Resistenza, 56, attualmente intestate al SI. , alla sottoscrizione del Parte_1
presente ricorso, saranno volturate in capo alla SI.ra . Parte_3
3. La SI.ra con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna ad Parte_2 acquistare in via esclusiva l'immobile adibito a casa coniugale, sito a Bressana
Bottarone (PV), Viale della Resistenza, 56, rilevando a titolo gratuito la quota pari al 50% di pertinenza del coniuge SI. . La SI.ra si Parte_1 Parte_2
impegna contestualmente a versare in via esclusiva l'importo mensilmente dovuto a titolo di mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile stesso.
4. Il SI. verserà € 1.200,00 mensili su conto corrente bancario MPS cointestato Pt_1
ai coniugi, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino all'aprile 2026.
5. Il SI. verserà € 700,00 mensili su conto corrente bancario MPS cointestato ai Pt_1
coniugi, a decorrere dal mese di maggio 2026 fino al febbraio 2032.
6. Il SI. verserà in favore della SI.ra , parimenti su Pt_1 Parte_3 conto corrente bancario MPS cointestato ai coniugi, l'importo di € 600,00 mensili, quale personale contributo al mantenimento dei comuni animali da affezione, che resteranno collocati presso la SI.ra dal marzo 2032 al dicembre 2038. Parte_2
7. Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, essi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile
Pag. 2 di 4 prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in Bressana Bottarone il giorno Parte_2
01/10/2011, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune (atto n.8, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
Pag. 3 di 4 5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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