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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/11/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 185/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. RE IO viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
28.11.2025 dal resistente, CP_1 dato atto dell'avvenuto deposito da parte della ricorrente di note scritte ex art. 127ter
c.p.c. in data 16.11.2025 (data successiva alla scadenza del termine perentorio assegnato, ossia 14.11.2025), alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 185/2025 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Marco Pascale e Giuseppe Rocca
RICORRENTE
contro cod. fisc. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse Concetta Parafioriti e Antonella Bocconello
RESISTENTE
conclusioni delle parti per parte ricorrente Parte_1
- accertare, altresì, e dichiarare il diritto della ricorrente, al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'annualità 2013, in funzione della corretta ricostruzione della carriera scolastica e del conseguente inquadramento nelle fasce stipendiali superiori;
- per lo effetto, condannare l'Amministrazione resistente, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera già emanato, ad effettuare
Pag. 1 a 6 l'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente mediante riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'annualità 2013;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della ricorrente all'inquadramento nella fascia stipendiale 15/20 già a far data dal 21.01.2019
e in quella 21/27 a far data dal 21.01.2025;
- condannare, infine, l'amministrazione resistente al pagamento della somma di €. 207,32 (delle quali €. 15,95 a titolo di quota 13° mensilità) a titolo di differenze retributive alla data del 31.12.2024 derivate dal nuovo, corretto, inquadramento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condannare, altresì, il ministero resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa mediante versamento delle relative differenze;
- Vinte le spese con maggiorazione 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014, spese generali, CPA ed IVA, come da nota spese allegata e con distrazione in favore dell'avvocato antistario ex art. 93 c.p.c.) per parte resistente Controparte_2
Rigettare il ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.
*
oggetto: blocco stipendiale anno 2013
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte ricorrente LD adiva il Tribunale di Ivrea allegando che:
a) è dipendente di ruolo del dal 1.9.2011 con Controparte_2 qualifica di collaboratore scolastico;
b) con sentenza n. 352/2021 il Tribunale di Ivrea accertava che l'anzianità preruolo da riconoscere alla ricorrente, sia ai fini giuridici e che ai fini economici, era pari a:
7 anni, 7 mesi e 9 giorni;
c) in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, il Controparte_2
con decreto prot. n. 868 del 1.3.2022 procedeva alla nuova
[...] ricostruzione della carriera di parte ricorrente.
Parte ricorrente lamentava che, nell'adottare il nuovo decreto di ricostruzione carriera, il non aveva attribuito rilevanza ai fini giuridici all'annualità 2013. CP_1
Pag. 2 a 6 In particolare, parte ricorrente sosteneva che il avesse operato un'erronea CP_1 applicazione dell'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.P.R. 122/2013, trasformando il blocco stipendiale, per l'anno 2013, da temporaneo a definitivo in quanto sottrae al dipendente un anno di servizio nel periodo utile per passare nelle fasce stipendiali successive.
Secondo parte ricorrente, la normativa richiamata si limiterebbe a non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nel periodo bloccato (anno 2013)
e non escluderebbe la valutazione giuridica del servizio prestato in quel medesimo periodo nella complessiva carriera del dipendente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e, quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Parte ricorrente chiedeva, quindi, il riconoscimento delle differenze retributive dovute nei limiti della prescrizione quinquennale in quanto – sulla base dell'erronea applicazione dell'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.P.R. 122/2013 – era stata inquadrata nella fascia stipendiale 15/20 anni dal 21.1.2020, mentre tale fascia stipendiale avrebbe dovuto esserle riconosciuta a partire dal
21.1.2019.
2. Tempestivamente costituitosi in giudizio, il : Controparte_2
i) eccepiva la sussistenza del giudicato con conseguente inammissibilità del ricorso, poiché la questione per cui è causa avrebbe dovuto essere trattata nell'ambito del giudizio definito dal Tribunale di Ivrea con sentenza n. 352/2021 e, conseguentemente, non potrebbe più essere trattata in altro successivo giudizio in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
ii) eccepiva la carenza di interesse ad agire avendo parte ricorrente già la piena disponibilità degli effetti giuridici anche con riferimento all'anno 2013;
iii) eccepiva l'avvenuto decorso della prescrizione quinquennale;
iv) nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso richiamando quanto affermato da Cass. lav., 21 maggio 2025, n. 13618.
3. Con note scritte depositate in data 28.10.2025 il resistente richiamava le CP_1 difese di cui alla memoria di costituzione e conclusioni ivi rassegnate.
Con note scritte depositate in data 16.11.2025 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
*
4. L'eccezione di giudicato non può essere esaminata in quanto il CP_1 resistente, pur avendo prodotto la sentenza n. 352/2021 del Tribunale di Ivrea, non ha prodotto l'attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. e parte ricorrente, pur avendo affermato che il ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ivrea, CP_1 non ha espressamente ammesso che tale pronuncia è passata in giudicato. Sul punto si condivide l'orientamento espresso da Cass. III, 28 dicembre 2023, n. 36258, Rv. 669781 – 01 «La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza
Pag. 3 a 6 ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno» (in senso parzialmente difforme, cfr. Cass. III, 5 febbraio 2025, n. 2827).
5. L'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dal non è fondata. A CP_1 prescindere dalle locuzioni utilizzate in ricorso (“fini giuridici”, blocco “di tipo giuridico e di conseguenza economico”), dall'esame complessivo dell'atto introduttivo risulta chiaramente quale sia la pretesa di parte ricorrente: la parte lamenta di aver conseguito con un anno di ritardo l'inquadramento nella fascia stipendiale 15/20 anni e chiede, quindi, l'accertamento del suo diritto al conseguimento di tale fascia stipendiale con un anno anticipo rispetto a quanto riconosciuto dal con CP_1 conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive. Solo questo è l'oggetto del presente giudizio e, a prescindere dal merito, vi è interesse ad agire di parte ricorrente considerato che il nega la sussistenza del diritto CP_1 che invece parte ricorrente afferma.
6. Ciò premesso, nel merito il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La questione in diritto posta dal ricorso è stata espressamente affrontata dalla Corte di legittimità che, pronunciando sentenza all'esito di pubblica udienza (e, dunque, con pronuncia dal marcato valore nomofilattico ai sensi dell'art. 375, comma 1,
c.p.c.), ha affermato che «in tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero» (Cass. lav., 21 maggio 2025, n. 13618, Rv. 675571 - 01).
Ritiene questo giudice di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, la cui pronuncia deve intendersi integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Si precisa che, in motivazione, la Corte di legittimità ha chiarito che è
«maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. … A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua
Pag. 4 a 6 disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. … Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. … La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare
Pag. 5 a 6 la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del
2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva» (Cass. lav., 21 maggio 2025, n. 13618, in motivazione).
7. Con riferimento alle spese si osserva quanto segue.
Con le note scritte depositate in data 16.11.2025 parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, nonostante sia sopravvenuta una pronuncia della Corte di legittimità dal marcato valore nomofilattico in quanto resa all'esito di pubblica udienza. Ciò comporterebbe la necessità di condannare la ricorrente alle spese del giudizio limitatamente alla fase decisionale, con compensazione delle spese per le precedenti fasi in quanto anteriori alla pronuncia della Corte di cassazione.
Tuttavia, le note scritte depositata in data 16.11.2025 devono essere dichiarate inammissibili in quanto tardive poiché depositate successivamente alla scadenza del termine perentorio assegnato (ossia, 14.11.2025): di tali note scritte, quindi, non è possibile tenere in alcun modo conto nella presente decisione, nemmeno ai fini della regolamentazione delle spese di lite. Pertanto, in assenza di (ammissibili) scritti difensivi di parte ricorrente successivi alla pronuncia della Corte di cassazione, le spese vengono integralmente compensate in ragione della novità della questione al tempo del deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese.
Ivrea, 17.11.2025
Il Giudice
RE IO
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. RE IO viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
28.11.2025 dal resistente, CP_1 dato atto dell'avvenuto deposito da parte della ricorrente di note scritte ex art. 127ter
c.p.c. in data 16.11.2025 (data successiva alla scadenza del termine perentorio assegnato, ossia 14.11.2025), alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 185/2025 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Marco Pascale e Giuseppe Rocca
RICORRENTE
contro cod. fisc. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse Concetta Parafioriti e Antonella Bocconello
RESISTENTE
conclusioni delle parti per parte ricorrente Parte_1
- accertare, altresì, e dichiarare il diritto della ricorrente, al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'annualità 2013, in funzione della corretta ricostruzione della carriera scolastica e del conseguente inquadramento nelle fasce stipendiali superiori;
- per lo effetto, condannare l'Amministrazione resistente, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera già emanato, ad effettuare
Pag. 1 a 6 l'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente mediante riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'annualità 2013;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della ricorrente all'inquadramento nella fascia stipendiale 15/20 già a far data dal 21.01.2019
e in quella 21/27 a far data dal 21.01.2025;
- condannare, infine, l'amministrazione resistente al pagamento della somma di €. 207,32 (delle quali €. 15,95 a titolo di quota 13° mensilità) a titolo di differenze retributive alla data del 31.12.2024 derivate dal nuovo, corretto, inquadramento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condannare, altresì, il ministero resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa mediante versamento delle relative differenze;
- Vinte le spese con maggiorazione 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014, spese generali, CPA ed IVA, come da nota spese allegata e con distrazione in favore dell'avvocato antistario ex art. 93 c.p.c.) per parte resistente Controparte_2
Rigettare il ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.
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oggetto: blocco stipendiale anno 2013
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte ricorrente LD adiva il Tribunale di Ivrea allegando che:
a) è dipendente di ruolo del dal 1.9.2011 con Controparte_2 qualifica di collaboratore scolastico;
b) con sentenza n. 352/2021 il Tribunale di Ivrea accertava che l'anzianità preruolo da riconoscere alla ricorrente, sia ai fini giuridici e che ai fini economici, era pari a:
7 anni, 7 mesi e 9 giorni;
c) in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, il Controparte_2
con decreto prot. n. 868 del 1.3.2022 procedeva alla nuova
[...] ricostruzione della carriera di parte ricorrente.
Parte ricorrente lamentava che, nell'adottare il nuovo decreto di ricostruzione carriera, il non aveva attribuito rilevanza ai fini giuridici all'annualità 2013. CP_1
Pag. 2 a 6 In particolare, parte ricorrente sosteneva che il avesse operato un'erronea CP_1 applicazione dell'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.P.R. 122/2013, trasformando il blocco stipendiale, per l'anno 2013, da temporaneo a definitivo in quanto sottrae al dipendente un anno di servizio nel periodo utile per passare nelle fasce stipendiali successive.
Secondo parte ricorrente, la normativa richiamata si limiterebbe a non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nel periodo bloccato (anno 2013)
e non escluderebbe la valutazione giuridica del servizio prestato in quel medesimo periodo nella complessiva carriera del dipendente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e, quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Parte ricorrente chiedeva, quindi, il riconoscimento delle differenze retributive dovute nei limiti della prescrizione quinquennale in quanto – sulla base dell'erronea applicazione dell'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.P.R. 122/2013 – era stata inquadrata nella fascia stipendiale 15/20 anni dal 21.1.2020, mentre tale fascia stipendiale avrebbe dovuto esserle riconosciuta a partire dal
21.1.2019.
2. Tempestivamente costituitosi in giudizio, il : Controparte_2
i) eccepiva la sussistenza del giudicato con conseguente inammissibilità del ricorso, poiché la questione per cui è causa avrebbe dovuto essere trattata nell'ambito del giudizio definito dal Tribunale di Ivrea con sentenza n. 352/2021 e, conseguentemente, non potrebbe più essere trattata in altro successivo giudizio in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
ii) eccepiva la carenza di interesse ad agire avendo parte ricorrente già la piena disponibilità degli effetti giuridici anche con riferimento all'anno 2013;
iii) eccepiva l'avvenuto decorso della prescrizione quinquennale;
iv) nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso richiamando quanto affermato da Cass. lav., 21 maggio 2025, n. 13618.
3. Con note scritte depositate in data 28.10.2025 il resistente richiamava le CP_1 difese di cui alla memoria di costituzione e conclusioni ivi rassegnate.
Con note scritte depositate in data 16.11.2025 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
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4. L'eccezione di giudicato non può essere esaminata in quanto il CP_1 resistente, pur avendo prodotto la sentenza n. 352/2021 del Tribunale di Ivrea, non ha prodotto l'attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. e parte ricorrente, pur avendo affermato che il ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ivrea, CP_1 non ha espressamente ammesso che tale pronuncia è passata in giudicato. Sul punto si condivide l'orientamento espresso da Cass. III, 28 dicembre 2023, n. 36258, Rv. 669781 – 01 «La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza
Pag. 3 a 6 ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno» (in senso parzialmente difforme, cfr. Cass. III, 5 febbraio 2025, n. 2827).
5. L'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dal non è fondata. A CP_1 prescindere dalle locuzioni utilizzate in ricorso (“fini giuridici”, blocco “di tipo giuridico e di conseguenza economico”), dall'esame complessivo dell'atto introduttivo risulta chiaramente quale sia la pretesa di parte ricorrente: la parte lamenta di aver conseguito con un anno di ritardo l'inquadramento nella fascia stipendiale 15/20 anni e chiede, quindi, l'accertamento del suo diritto al conseguimento di tale fascia stipendiale con un anno anticipo rispetto a quanto riconosciuto dal con CP_1 conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive. Solo questo è l'oggetto del presente giudizio e, a prescindere dal merito, vi è interesse ad agire di parte ricorrente considerato che il nega la sussistenza del diritto CP_1 che invece parte ricorrente afferma.
6. Ciò premesso, nel merito il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La questione in diritto posta dal ricorso è stata espressamente affrontata dalla Corte di legittimità che, pronunciando sentenza all'esito di pubblica udienza (e, dunque, con pronuncia dal marcato valore nomofilattico ai sensi dell'art. 375, comma 1,
c.p.c.), ha affermato che «in tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero» (Cass. lav., 21 maggio 2025, n. 13618, Rv. 675571 - 01).
Ritiene questo giudice di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, la cui pronuncia deve intendersi integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Si precisa che, in motivazione, la Corte di legittimità ha chiarito che è
«maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. … A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua
Pag. 4 a 6 disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. … Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. … La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare
Pag. 5 a 6 la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del
2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva» (Cass. lav., 21 maggio 2025, n. 13618, in motivazione).
7. Con riferimento alle spese si osserva quanto segue.
Con le note scritte depositate in data 16.11.2025 parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, nonostante sia sopravvenuta una pronuncia della Corte di legittimità dal marcato valore nomofilattico in quanto resa all'esito di pubblica udienza. Ciò comporterebbe la necessità di condannare la ricorrente alle spese del giudizio limitatamente alla fase decisionale, con compensazione delle spese per le precedenti fasi in quanto anteriori alla pronuncia della Corte di cassazione.
Tuttavia, le note scritte depositata in data 16.11.2025 devono essere dichiarate inammissibili in quanto tardive poiché depositate successivamente alla scadenza del termine perentorio assegnato (ossia, 14.11.2025): di tali note scritte, quindi, non è possibile tenere in alcun modo conto nella presente decisione, nemmeno ai fini della regolamentazione delle spese di lite. Pertanto, in assenza di (ammissibili) scritti difensivi di parte ricorrente successivi alla pronuncia della Corte di cassazione, le spese vengono integralmente compensate in ragione della novità della questione al tempo del deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese.
Ivrea, 17.11.2025
Il Giudice
RE IO
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