Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5277/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] in data [...], rapp.ta e difesa Parte_1
dall'Avv. RECUPERO BRUNO GIULIANA;
E
nato in [...] in data [...], Controparte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. RECUPERO BRUNO GIULIANA;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)-
Conclusioni delle parti: si vedano ricorso introduttivo, memoria integrativa depositata il 16/12/2024 e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 3/02/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del
3.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno confermato il ricorso congiunto depositato come modificato con successivo atto sottoscritto il 3/12/2024.
2. Con ricorso congiunto, depositato il 19/11/2024, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale di disciplinare il regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore
, nato a [...] il [...] dalla loro relazione Persona_1
sentimentale, sulla base delle condizioni ivi riportate.
Con decreto dell'1.12.2024 il Tribunale, nel preminente interesse del minore, ha invitato le parti ad integrare le condizioni concordate con riferimento al diritto di visita del padre.
In data 16.12.2024 le parti hanno, quindi, depositato l'accordo integrativo sottoscritto il 3/12/2024 secondo indicazioni del Tribunale.
Le parti hanno dunque chiesto di regolare il regime di affidamento, visita e mantenimento del figlio alla stregua delle seguenti condizioni:
“
1. Il figlio minore resterà affidato in via super esclusivo Persona_1
o rafforzato alla madre, sig.ra Parte_1
2. Il padre potrà incontrare il bambino quante Controparte_1
volte dovesse tornare nel paese di residenza del figlio, previo preavviso alla
Per_ madre di almeno 7 giorni. La continuità del rapporto del piccolo con il padre viene garantito attraverso l'impegno del genitore di effettuare almeno una videochiamata, con cadenza settimanale, con il bambino.
Durante le FESTIVITÀ NATALIZIE, entrambi i genitori potranno tenere con sé
Per_ il minore dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio, secondo il criterio dell'alternanza, sulla base di accordi da stabilire entro il 30 settembre di ciascun anno.
Durante il PERIODO ESTIVO, ciascun genitore potrà tenere con sé il minore per un periodo continuativo di 7 giorni nei mesi di luglio o di agosto, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Per_ Fino ai 6 anni di età di , nei periodi da trascorrere con il bambino, il sig.
, ove possibile in considerazione dei propri impegni lavorativi, si CP_1
trasferirà nella provincia di residenza del minore;
dopo il compimento dei 7 anni,
Per_ il piccolo potrà raggiungere il luogo di residenza del padre. Gli spostamenti del bambino per l'esercizio del diritto di visita del padre, avverranno a mezzo aereo con accompagnamento del sig. , sia nel viaggio di andata che di CP_1
ritorno, a cura e spese di quest'ultimo; ove ad accompagnare il minore nel viaggio debba essere la sig.ra le spese della trasferta di quest'ultima e Pt_1
di un eventuale alloggio, saranno ripartite in ragione del 50% tra i due ricorrenti.
3. Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € CP_1 Pt_1
Per_ 160,00 quale contributo per il mantenimento del piccolo .
l'Assegno Unico Universale viene percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
4. Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti”;
3. Il ricorso va senz'altro accolto, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole.
4. In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra e e dispone che il regime Parte_1 Controparte_1 di affidamento, mantenimento e visita del figlio minore, Persona_1
, nato a [...] il [...], sia regolato in base alle condizioni
[...]
riportate in motivazione;
2) nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Relatore.