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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15470/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15470 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4 CP_1
4
Controparte_5 minorenne
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 CP_9
9 CP_10
10 Controparte_11
11 CP_12 CP_1
12 Controparte_13
13 CP_14 CP_1
14 CP_15 Controparte_16
15 CP_17 Controparte_16
16 Controparte_18
17 Controparte_19
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_20
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dott. Giovanni Calasso 1
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 25.10.2023
1. nata a [...], Pouso Alto, SC, Brasile, il Controparte_1 15/06/1989, titolare della carta d'identità RG: e iscritto al CPF (codice Numero_1 fiscale] per sé e in qualità di responsabile genitoriale del P.IVA_1 minorenne: 2. nato a [...]-SC il 05/06/2012 iscritto al Controparte_21 CPF [codice fiscale): minorenne in questo atto rappresentato anche C.F._1 dal padre, iscritto al CPF [codice fiscale]: Persona_1 C.F._2
[..
, residenti all'indirizzo Estrada Geral Sertão Dos Medeiros Senza Numero Ângulo-Sertão Dos Medeiros Gravatal S/C CAP 88735-000; 3. nato a [...]/ PR Brasile, il giorno Parte_1 Nu 01/04/1975 titolare della carta d'identità e iscritto al CPF [codice NumeroD_3 fiscale]: per sé e in qualità di responsabile genitoriale di: NumeroDi_4 4. nato a [...]/PR Brasile, il Controparte_5 25/09/2007, in questo atto rappresentato anche dalla madre
[...] ata a São Miguel Do Iguaçu/ PR titolare del RG Parte_2
[carta d'identità]: CPF [codice fiscale): , residenti in NumeroDi_5 C.F._3 AV: Venâncio Aires, 867 Distretto di São Jorge, Comune São Miguel Do Iguaçu PR/ CAP: 85877-000; 5. nata a [...], il Controparte_6 02/02/1977, titolare della carta d'identità RG: e iscritta al CPF [codice Numero_6 fiscale]: per sé e in qualità di responsabile genitoriale di: P.IVA_2
6. nata il [...] a [...], Controparte_22
7. nata il [...] a [...], le minorenni Controparte_23 in questo atto rappresentate anche dal padre Persona_2 nato il [...] originario di AU LL SC/ RG [carta d'identità): Nume_7 CPF [codice fiscale]: , residenti in [...] 250, B: Fátima, CAP: 89229-126 Joinville-SC; 8. nata a [...], il [...], titolare CP_9 Nu della carta d'identità e CPF [codice fiscale] residente Numero_8 NumeroDi_9 a URUSSANGA, via SILVIO FERRARO 1098, COMUNE: URUSSANGA Cap 88840-000 QUARTIERE: ESTAÇÃO;
9. nata a [...], il [...], titolare della CP_10 carta d'identità RG e iscritta al CPF [codice fiscale]: Numer_10 C.F._5 residente a [...] QUARTIERE ESTAÇÃO, COMUNE: URUSSANGA S/C Cap 88840-000;
10. nato a [...]ÇU Controparte_11 Brasile, il giorno 11/12/1998, titolare della carta d'identità RG e NumeroDi_11 iscritto al CPF [codice fiscale]: , residente a [...]NumeroD_12 IGUAÇU, PR, avenida 867 QUARTIERE: SÃO JORGE, Persona_3 241 COMUNE: SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, Cap:85877-000; 11. nata a [...]-SC-BRASILE, il Parte_3 27/10/1976, carta d'identità RG SSP [Segreteria di Pubblica Sicurezza) Numer_13
- SC e iscritta al CPF [codice fiscale]: , per sé e in qualità di P.IVA_3 responsabile genitoriale del minorenne:
Dott. Giovanni Calasso 2
12. nato a [...] il [...] iscritto al Parte_4 CPF [codice fiscale): , in questo atto rappresentato anche dal padre P.IVA_4
nato a [...] il [...], titolare della carta Parte_5NumeroD_1 d'identità, , CPF [codice fiscale]: , residenti in R;
João C.F._6 Wessler 440/app.to 301 Quartiere Nossa Senhora Aparecida, São Ludgero;
13. nato a [...]-SC-BRASILE il Parte_6 10/07/1990 iscritto al CPF (codice fiscale]: , per sé e in qualità di C.F._7 responsabile genitoriale dei minorenni: 14. nato a [...], il giorno 30/03/2017 CPF Controparte_24
[codice fiscale): , C.F._8 15. nato il [...] a [...], in Parte_7 questo atto rappresentato anche dalla madre Parte_8 nata a [...] il [...], titolare della carta d'identità,
[...]
[codice fiscale] , residenti in [...] NumeroDiCa_16 440/app.to 301 Quartiere Nossa Senhora Aparecida, São Ludgero SC;
16. nato a [...], il [...], Controparte_18 carta d'identità RG e iscritto al CPF [codice fiscale] Numer_17 C.F._9 residente a [...] App To 11 Bloco 6- Coqueiros, Comune: Florianopolis S/C Cap 88080-700;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_20 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che gli ha validamente Persona_4 trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_4 Gregorio di Cavalpone, frazione nel Comune di Veronella (Provincia di Verona), il giorno 04.11.1867, figlio del IG. e della IG.ra Persona_5 Persona_6
. In data 24.08.1890, a San Bonifacio (VR), il IG.
[...] Persona_4
contraeva matrimonio con la IG.ra . Successivamente
[...] Parte_9 emigrava in Brasile, senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla loro unione nascevano in Brasile:
• il IG. il 08.03.1893, il quale in data 20.07.1932 sposava la IG.ra Persona_7 e dalla loro relazione nasceva in Brasile: Controparte_25
➢ il IG. il 27.11.1938, il quale in data 08.02.1964 Parte_10 sposava la IG.ra e dalla loro relazione nasceva: Controparte_26
✓ la IG.ra il 06.12.1967, la quale in Parte_11 data 10.09.1988 sposava il IG. e dalla loro CP_27 unione nasceva:
❖ la IG.ra il 15.06.1989, Controparte_1 odierna ricorrente, la quale in data 01.03.2023 sposava il IG. Prima del matrimonio Per_8 Persona_1 nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 3
▪ il 05.06.2012, Controparte_21 odierno ricorrente;
• il IG. il 27.03.1898, il quale in data 10.09.1921 sposava la Persona_5 IG.ra dalla loro unione nascevano: Parte_12
➢ il IG. il 23.05.1922, il quale in data 05.03.1943 Parte_13 sposava la IG.ra e dalla loro unione nascevano: CP_28
✓ il IG. il 19.02.1945, il quale in data Parte_14 28.06.1969 sposava la IG.ra e Parte_15 dalla loro unione nascevano:
❖ la IG.ra il 27.10.1976, Parte_3 odierna ricorrente, la quale in data 27.09.2008 sposava il IG. e dal loro matrimonio nasceva: Parte_5
▪ , il 22.01.2009, Parte_4 odierno ricorrente;
❖ il IG. il 10.07.1990, Parte_6 odierno ricorrente. Dall'unione more uxorio tra il IG. e la IG.ra Parte_6 [...] nascevano: Parte_16
▪ il 30.03.2017, Persona_9 odierno ricorrente;
▪ il 14.05.2018, Persona_10 odierno ricorrente;
✓ la IG.ra il 12.08.1958, la quale in data Parte_17 03.05.1975 si sposava con il IG. Controparte_29 e dalla loro unione nasceva:
❖ il IG. , il 02.01.1979, Controparte_18 odierno ricorrente;
➢ il IG. il 16.04.1926. Dall'unione more uxorio tra il Parte_18 IG. la IG.ra Parte_18 Parte_19 nasceva:
✓ il IG. il 21.06.1949, il quale in data Parte_20 29.06.1974 sposava la IG.ra e dalla Controparte_30 loro unione nasceva:
❖ il IG. il 01.04.1975, Parte_1 odierno ricorrente, il quale in data 25.07.1998 sposava la IG.ra e dalla loro Parte_2 unione nascevano:
▪ il IG. il Parte_21 11.12.1998, odierno ricorrente;
▪ il IG. Controparte_5 il 25.09.2007, odierno ricorrente;
In data 07.01.1950 il IG. sposava la IG.ra Parte_18 e dal loro matrimonio Parte_19 nascevano:
✓ la IG.ra il 03.01.1957, la quale in Parte_22 data 06.03.1976 sposava il IG. Persona_11
e dalla loro unione nasceva:
[...]
❖ la IG.ra , il Controparte_6 02.02.1977, odierna ricorrente. Dall'unione more uxorio tra
Dott. Giovanni Calasso 4
la IG.ra e il IG. Controparte_6 nasceva: Persona_2
il 02.02.2009, Persona_12 odierna ricorrente;
in data 13.11.2009 la IG.ra Controparte_6
sposava il IG.
[...] [...] e in virtù del matrimonio la Persona_2 sposa passava a firmare col nome di
[...]
dal loro Controparte_6 matrimonio nasceva:
▪ il 28.10.2013, Controparte_22 odierna ricorrente;
✓ la IG.ra il 05.09.1959, la quale in data Parte_23 13.11.1991 sposava il IG. e dalla loro unione Persona_13 nascevano:
❖ la IG.ra , il 29.03.1994, odierna CP_9 ricorrente;
❖ la IG.ra , il 16.02.1998, odierna CP_10 ricorrente;
II. Con comparsa depositata in data 01.09.2025 interveniva nel presente procedimento CP_19 nato a [...] l'[...], rappresentato dai genitori Persona_9 e Parte_6 Parte_16 rilevando che:
-era anche egli discendente diretto per nascita del sig. , Persona_4 padre di Persona_7 Persona_5 In data 10.09.1921 il IG. sposava la IG.ra dal loro Persona_5 Parte_12 matrimonio nascevano:
➢ il IG. il 16.04.1926; Parte_18
➢ il IG. il 23.05.1922, il quale in data 05.03.1943 Parte_13 sposava la IG.ra e dal loro matrimonio nascevano: CP_28
✓ il IG. il 19.02.1945, il quale in data Parte_14 28.06.1969 sposava la IG.ra e dal Parte_24 loro matrimonio nascevano:
❖ la IG.ra il 27.10.1976 Parte_3 (RICORRENTE PRINCIPALE);
❖ il IG. il 10.07.1990, il Parte_6 quale in data 06.06.2019 si sposava con la sig.ra
[...]
Prima del matrimonio Parte_16 nascevano:
▪ il 30.03.2017, Persona_9 (RICORRENTE PRINCIPALE);
▪ il 14.05.2018, Persona_10 (RICORRENTE PRINCIPALE); dal loro matrimonio nasceva:
▪ l'08.12.2024, Persona_14 odierno interventore;
✓ la IG.ra il 12.08.1958 Parte_17
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis
Dott. Giovanni Calasso 5
presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
IV. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_20 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti erano discendenti diretti del cittadino italiano Persona_4
, nato a [...], frazione nel Comune di Veronella (Provincia
[...] di Verona), il giorno 04.11.1867.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_20 conseguenti.
Dott. Giovanni Calasso 6
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_20 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_20 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti e l'intervenuto sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_20 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 20.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15470 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4 CP_1
4
Controparte_5 minorenne
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 CP_9
9 CP_10
10 Controparte_11
11 CP_12 CP_1
12 Controparte_13
13 CP_14 CP_1
14 CP_15 Controparte_16
15 CP_17 Controparte_16
16 Controparte_18
17 Controparte_19
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_20
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Dott. Giovanni Calasso 1
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 25.10.2023
1. nata a [...], Pouso Alto, SC, Brasile, il Controparte_1 15/06/1989, titolare della carta d'identità RG: e iscritto al CPF (codice Numero_1 fiscale] per sé e in qualità di responsabile genitoriale del P.IVA_1 minorenne: 2. nato a [...]-SC il 05/06/2012 iscritto al Controparte_21 CPF [codice fiscale): minorenne in questo atto rappresentato anche C.F._1 dal padre, iscritto al CPF [codice fiscale]: Persona_1 C.F._2
[..
, residenti all'indirizzo Estrada Geral Sertão Dos Medeiros Senza Numero Ângulo-Sertão Dos Medeiros Gravatal S/C CAP 88735-000; 3. nato a [...]/ PR Brasile, il giorno Parte_1 Nu 01/04/1975 titolare della carta d'identità e iscritto al CPF [codice NumeroD_3 fiscale]: per sé e in qualità di responsabile genitoriale di: NumeroDi_4 4. nato a [...]/PR Brasile, il Controparte_5 25/09/2007, in questo atto rappresentato anche dalla madre
[...] ata a São Miguel Do Iguaçu/ PR titolare del RG Parte_2
[carta d'identità]: CPF [codice fiscale): , residenti in NumeroDi_5 C.F._3 AV: Venâncio Aires, 867 Distretto di São Jorge, Comune São Miguel Do Iguaçu PR/ CAP: 85877-000; 5. nata a [...], il Controparte_6 02/02/1977, titolare della carta d'identità RG: e iscritta al CPF [codice Numero_6 fiscale]: per sé e in qualità di responsabile genitoriale di: P.IVA_2
6. nata il [...] a [...], Controparte_22
7. nata il [...] a [...], le minorenni Controparte_23 in questo atto rappresentate anche dal padre Persona_2 nato il [...] originario di AU LL SC/ RG [carta d'identità): Nume_7 CPF [codice fiscale]: , residenti in [...] 250, B: Fátima, CAP: 89229-126 Joinville-SC; 8. nata a [...], il [...], titolare CP_9 Nu della carta d'identità e CPF [codice fiscale] residente Numero_8 NumeroDi_9 a URUSSANGA, via SILVIO FERRARO 1098, COMUNE: URUSSANGA Cap 88840-000 QUARTIERE: ESTAÇÃO;
9. nata a [...], il [...], titolare della CP_10 carta d'identità RG e iscritta al CPF [codice fiscale]: Numer_10 C.F._5 residente a [...] QUARTIERE ESTAÇÃO, COMUNE: URUSSANGA S/C Cap 88840-000;
10. nato a [...]ÇU Controparte_11 Brasile, il giorno 11/12/1998, titolare della carta d'identità RG e NumeroDi_11 iscritto al CPF [codice fiscale]: , residente a [...]NumeroD_12 IGUAÇU, PR, avenida 867 QUARTIERE: SÃO JORGE, Persona_3 241 COMUNE: SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, Cap:85877-000; 11. nata a [...]-SC-BRASILE, il Parte_3 27/10/1976, carta d'identità RG SSP [Segreteria di Pubblica Sicurezza) Numer_13
- SC e iscritta al CPF [codice fiscale]: , per sé e in qualità di P.IVA_3 responsabile genitoriale del minorenne:
Dott. Giovanni Calasso 2
12. nato a [...] il [...] iscritto al Parte_4 CPF [codice fiscale): , in questo atto rappresentato anche dal padre P.IVA_4
nato a [...] il [...], titolare della carta Parte_5NumeroD_1 d'identità, , CPF [codice fiscale]: , residenti in R;
João C.F._6 Wessler 440/app.to 301 Quartiere Nossa Senhora Aparecida, São Ludgero;
13. nato a [...]-SC-BRASILE il Parte_6 10/07/1990 iscritto al CPF (codice fiscale]: , per sé e in qualità di C.F._7 responsabile genitoriale dei minorenni: 14. nato a [...], il giorno 30/03/2017 CPF Controparte_24
[codice fiscale): , C.F._8 15. nato il [...] a [...], in Parte_7 questo atto rappresentato anche dalla madre Parte_8 nata a [...] il [...], titolare della carta d'identità,
[...]
[codice fiscale] , residenti in [...] NumeroDiCa_16 440/app.to 301 Quartiere Nossa Senhora Aparecida, São Ludgero SC;
16. nato a [...], il [...], Controparte_18 carta d'identità RG e iscritto al CPF [codice fiscale] Numer_17 C.F._9 residente a [...] App To 11 Bloco 6- Coqueiros, Comune: Florianopolis S/C Cap 88080-700;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_20 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che gli ha validamente Persona_4 trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_4 Gregorio di Cavalpone, frazione nel Comune di Veronella (Provincia di Verona), il giorno 04.11.1867, figlio del IG. e della IG.ra Persona_5 Persona_6
. In data 24.08.1890, a San Bonifacio (VR), il IG.
[...] Persona_4
contraeva matrimonio con la IG.ra . Successivamente
[...] Parte_9 emigrava in Brasile, senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla loro unione nascevano in Brasile:
• il IG. il 08.03.1893, il quale in data 20.07.1932 sposava la IG.ra Persona_7 e dalla loro relazione nasceva in Brasile: Controparte_25
➢ il IG. il 27.11.1938, il quale in data 08.02.1964 Parte_10 sposava la IG.ra e dalla loro relazione nasceva: Controparte_26
✓ la IG.ra il 06.12.1967, la quale in Parte_11 data 10.09.1988 sposava il IG. e dalla loro CP_27 unione nasceva:
❖ la IG.ra il 15.06.1989, Controparte_1 odierna ricorrente, la quale in data 01.03.2023 sposava il IG. Prima del matrimonio Per_8 Persona_1 nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 3
▪ il 05.06.2012, Controparte_21 odierno ricorrente;
• il IG. il 27.03.1898, il quale in data 10.09.1921 sposava la Persona_5 IG.ra dalla loro unione nascevano: Parte_12
➢ il IG. il 23.05.1922, il quale in data 05.03.1943 Parte_13 sposava la IG.ra e dalla loro unione nascevano: CP_28
✓ il IG. il 19.02.1945, il quale in data Parte_14 28.06.1969 sposava la IG.ra e Parte_15 dalla loro unione nascevano:
❖ la IG.ra il 27.10.1976, Parte_3 odierna ricorrente, la quale in data 27.09.2008 sposava il IG. e dal loro matrimonio nasceva: Parte_5
▪ , il 22.01.2009, Parte_4 odierno ricorrente;
❖ il IG. il 10.07.1990, Parte_6 odierno ricorrente. Dall'unione more uxorio tra il IG. e la IG.ra Parte_6 [...] nascevano: Parte_16
▪ il 30.03.2017, Persona_9 odierno ricorrente;
▪ il 14.05.2018, Persona_10 odierno ricorrente;
✓ la IG.ra il 12.08.1958, la quale in data Parte_17 03.05.1975 si sposava con il IG. Controparte_29 e dalla loro unione nasceva:
❖ il IG. , il 02.01.1979, Controparte_18 odierno ricorrente;
➢ il IG. il 16.04.1926. Dall'unione more uxorio tra il Parte_18 IG. la IG.ra Parte_18 Parte_19 nasceva:
✓ il IG. il 21.06.1949, il quale in data Parte_20 29.06.1974 sposava la IG.ra e dalla Controparte_30 loro unione nasceva:
❖ il IG. il 01.04.1975, Parte_1 odierno ricorrente, il quale in data 25.07.1998 sposava la IG.ra e dalla loro Parte_2 unione nascevano:
▪ il IG. il Parte_21 11.12.1998, odierno ricorrente;
▪ il IG. Controparte_5 il 25.09.2007, odierno ricorrente;
In data 07.01.1950 il IG. sposava la IG.ra Parte_18 e dal loro matrimonio Parte_19 nascevano:
✓ la IG.ra il 03.01.1957, la quale in Parte_22 data 06.03.1976 sposava il IG. Persona_11
e dalla loro unione nasceva:
[...]
❖ la IG.ra , il Controparte_6 02.02.1977, odierna ricorrente. Dall'unione more uxorio tra
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la IG.ra e il IG. Controparte_6 nasceva: Persona_2
il 02.02.2009, Persona_12 odierna ricorrente;
in data 13.11.2009 la IG.ra Controparte_6
sposava il IG.
[...] [...] e in virtù del matrimonio la Persona_2 sposa passava a firmare col nome di
[...]
dal loro Controparte_6 matrimonio nasceva:
▪ il 28.10.2013, Controparte_22 odierna ricorrente;
✓ la IG.ra il 05.09.1959, la quale in data Parte_23 13.11.1991 sposava il IG. e dalla loro unione Persona_13 nascevano:
❖ la IG.ra , il 29.03.1994, odierna CP_9 ricorrente;
❖ la IG.ra , il 16.02.1998, odierna CP_10 ricorrente;
II. Con comparsa depositata in data 01.09.2025 interveniva nel presente procedimento CP_19 nato a [...] l'[...], rappresentato dai genitori Persona_9 e Parte_6 Parte_16 rilevando che:
-era anche egli discendente diretto per nascita del sig. , Persona_4 padre di Persona_7 Persona_5 In data 10.09.1921 il IG. sposava la IG.ra dal loro Persona_5 Parte_12 matrimonio nascevano:
➢ il IG. il 16.04.1926; Parte_18
➢ il IG. il 23.05.1922, il quale in data 05.03.1943 Parte_13 sposava la IG.ra e dal loro matrimonio nascevano: CP_28
✓ il IG. il 19.02.1945, il quale in data Parte_14 28.06.1969 sposava la IG.ra e dal Parte_24 loro matrimonio nascevano:
❖ la IG.ra il 27.10.1976 Parte_3 (RICORRENTE PRINCIPALE);
❖ il IG. il 10.07.1990, il Parte_6 quale in data 06.06.2019 si sposava con la sig.ra
[...]
Prima del matrimonio Parte_16 nascevano:
▪ il 30.03.2017, Persona_9 (RICORRENTE PRINCIPALE);
▪ il 14.05.2018, Persona_10 (RICORRENTE PRINCIPALE); dal loro matrimonio nasceva:
▪ l'08.12.2024, Persona_14 odierno interventore;
✓ la IG.ra il 12.08.1958 Parte_17
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis
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presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
IV. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_20 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti erano discendenti diretti del cittadino italiano Persona_4
, nato a [...], frazione nel Comune di Veronella (Provincia
[...] di Verona), il giorno 04.11.1867.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_20 conseguenti.
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Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_20 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_20 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti e l'intervenuto sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_20 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 20.11.2025.
IL GOP
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