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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2493/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 21 80029 Parte_1
SANT'ANTIMO, presso lo studio dell'avv. SABATINO NICOLA e dall'avv. G.
Italia , che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
contumace; Controparte_1
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 23.6.25 parte ricorrente ha esposto:
- che è stato assunto presso la società (All. 4 CCIA) Controparte_1
in data 13 febbraio 2024 con inquadramento 1° livello (All. 3 ), CCNL Pt_2
“EDILIZIA -ARTIGIANATO” (All.1);
- che veniva assunto con regolare contratto a tempo determinato, full time (40 ore) dal 13 febbraio 2024 al 12 maggio 2024;
1 - che nonostante il regolare svolgimento delle mansioni lavorative, il datore di lavoro non corrispondeva le retribuzioni relative ai mesi di Aprile e Maggio
2024 pari ad euro 2.255,02 (Cfr. All.2), ad eccezione di euro 500,00;
- che non veniva corrisposta l'indennità di malattia da parte del resistente per il periodo afferente dal 9 aprile 2024 al 10 maggio 2024, periodo nella quale il resistente soggiaceva a periodo di malattia (Cfr. All.2) e nemmeno il trattamento di fine rapporto, pari ad euro 398,67;
- che in data 7.5.25, inviava formale richiesta di pagamento degli stipendi e di consegna del CUD , ma la richiesta è rimasta inevasa.
Ha concluso chiedendo di “Accertato e dichiarato che il rapporto di lavoro tra il sig. e la società si è svolto con le modalità Parte_1 Controparte_1 fattuali descritte in premessa;
2) Per l'effetto: condannare la società
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere la somma Controparte_1 pari a euro 1755,02, per mensilità non corrisposte, nonché euro 398,67 a titolo di
T.F.R., in favore del sig. ovvero in quella somma maggiore o Parte_1 minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalle singole scadenze e sino al saldo effettivo;
3) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari della seguente procedura, oltre spese generali,
IVA E CPA”.
Parte resistente è rimasta contumace.
2.
L'odierna controversia attiene ad un rapporto formalizzato rispetto al quale parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità di Aprile e Maggio 2024 nonché al pagamento della malattia e del tfr (v. buste paga, unilav, in atti).
Parte resistente rimanendo contumace, non ha dato prova -come era suo onere- del pagamento delle mensilità richieste, né del tfr.
Pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto .
3.
2 Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice solo come parametro di valutazione e, quindi, senza che cio' implichi la pedissequa applicazione della disciplina propria del contratto di riferimento e l'attuazione, in ogni caso, di una parita' di trattamento fra iscritti e non iscritti.
In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva ma può anche discostarsene tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
Tale contratto collettivo può trovare applicazione anche in assenza di formale iscrizione del datore di lavoro alle organizzazioni stipulanti, direttamente ed integralmente, ove il datore vi abbia fidato tacita adesione che può essere dedotta dall'andamento dei livelli contrattuali, dall'inquadramento effettivamente attribuito al lavoratore e dalla retribuzione corrisposta.
Ne consegue che spettano, per i titoli di cui in premessa, complessivi € 1755,00 netti come quantificati dalla parte ricorrente sulla base delle buste paga in suo possesso detratto quanto ricevuto oltre ad euro 398,67 a titolo di tfr, come da conteggi questo Giudice ritiene di condividere perché corretti e non oggetto di
3 contestazioni, essendo la parte resistente rimasta contumace e corrispondenti a quanto indicato in busta paga
Ne consegue che la parte resistente dev'essere condannata al pagamento, a titolo di differenze retributive della somma di € 1755,00 netti oltre ad euro 398,67 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo stante la natura della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della somma di € 1755,00 netti a titolo di differenze retributive ed euro 398,67 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1314,00 oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
4
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2493/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 21 80029 Parte_1
SANT'ANTIMO, presso lo studio dell'avv. SABATINO NICOLA e dall'avv. G.
Italia , che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
contumace; Controparte_1
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 23.6.25 parte ricorrente ha esposto:
- che è stato assunto presso la società (All. 4 CCIA) Controparte_1
in data 13 febbraio 2024 con inquadramento 1° livello (All. 3 ), CCNL Pt_2
“EDILIZIA -ARTIGIANATO” (All.1);
- che veniva assunto con regolare contratto a tempo determinato, full time (40 ore) dal 13 febbraio 2024 al 12 maggio 2024;
1 - che nonostante il regolare svolgimento delle mansioni lavorative, il datore di lavoro non corrispondeva le retribuzioni relative ai mesi di Aprile e Maggio
2024 pari ad euro 2.255,02 (Cfr. All.2), ad eccezione di euro 500,00;
- che non veniva corrisposta l'indennità di malattia da parte del resistente per il periodo afferente dal 9 aprile 2024 al 10 maggio 2024, periodo nella quale il resistente soggiaceva a periodo di malattia (Cfr. All.2) e nemmeno il trattamento di fine rapporto, pari ad euro 398,67;
- che in data 7.5.25, inviava formale richiesta di pagamento degli stipendi e di consegna del CUD , ma la richiesta è rimasta inevasa.
Ha concluso chiedendo di “Accertato e dichiarato che il rapporto di lavoro tra il sig. e la società si è svolto con le modalità Parte_1 Controparte_1 fattuali descritte in premessa;
2) Per l'effetto: condannare la società
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere la somma Controparte_1 pari a euro 1755,02, per mensilità non corrisposte, nonché euro 398,67 a titolo di
T.F.R., in favore del sig. ovvero in quella somma maggiore o Parte_1 minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalle singole scadenze e sino al saldo effettivo;
3) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari della seguente procedura, oltre spese generali,
IVA E CPA”.
Parte resistente è rimasta contumace.
2.
L'odierna controversia attiene ad un rapporto formalizzato rispetto al quale parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità di Aprile e Maggio 2024 nonché al pagamento della malattia e del tfr (v. buste paga, unilav, in atti).
Parte resistente rimanendo contumace, non ha dato prova -come era suo onere- del pagamento delle mensilità richieste, né del tfr.
Pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto .
3.
2 Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice solo come parametro di valutazione e, quindi, senza che cio' implichi la pedissequa applicazione della disciplina propria del contratto di riferimento e l'attuazione, in ogni caso, di una parita' di trattamento fra iscritti e non iscritti.
In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva ma può anche discostarsene tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
Tale contratto collettivo può trovare applicazione anche in assenza di formale iscrizione del datore di lavoro alle organizzazioni stipulanti, direttamente ed integralmente, ove il datore vi abbia fidato tacita adesione che può essere dedotta dall'andamento dei livelli contrattuali, dall'inquadramento effettivamente attribuito al lavoratore e dalla retribuzione corrisposta.
Ne consegue che spettano, per i titoli di cui in premessa, complessivi € 1755,00 netti come quantificati dalla parte ricorrente sulla base delle buste paga in suo possesso detratto quanto ricevuto oltre ad euro 398,67 a titolo di tfr, come da conteggi questo Giudice ritiene di condividere perché corretti e non oggetto di
3 contestazioni, essendo la parte resistente rimasta contumace e corrispondenti a quanto indicato in busta paga
Ne consegue che la parte resistente dev'essere condannata al pagamento, a titolo di differenze retributive della somma di € 1755,00 netti oltre ad euro 398,67 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo stante la natura della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della somma di € 1755,00 netti a titolo di differenze retributive ed euro 398,67 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1314,00 oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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