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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/09/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4549/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4549/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(PD), Via Ciro Menotti, n. 34, int. 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Cleo Vianello del Foro di VE
(pec: presso il cui studio – sito in VE, Santa Croce n. 468/B – è Email_1
elettivamente domiciliata;
e
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Marco Polo, n. 34, int. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Bernardo del Foro di Treviso
rdineavvocati.treviso.it), presso il cui studio – sito in Treviso, Viale Brigata Marche, Email_2
n. 6 – è elettivamente domiciliato;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 12.11.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 13.03.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 25.03.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2024, e – premesso di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in data 19.05.2012, a Scorzé, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del R.G. 4549/2024 V.G.
Comune di Scorzé dell'anno 2012, parte II, serie A, atto n. 9 e che dall'unione è nato il figlio R_
(nato a [...], il [...]) – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51
[...]
c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
1. “I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare ove crede la propria residenza.
1. Il figlio minor verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione R_
prevalente presso la madre.
2. I coniugi potranno prendere separatamente le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno adottate concordemente da entrambi, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3. Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre, e lo terrà presso di sé quantomeno secondo il seguente calendario:
- A week end alternati dal venerdì ore 19.00 alla domenica sera ore 22.00;
- Un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle ore 15,00 circa (o dalle ore
14.00 in periodo non scolastico) alle ore 21.00;
- In periodo non scolastico il minore starà con il padre due pomeriggi infrasettimanali dalle ore
16.00, compreso il pernotto, sino al mattino seguente o alla sera previo accordo tra i genitori con riaccompagnamento dalla madre o in altro luogo concordato trai genitori (nonni, centri estivi etc.)
- Per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31.12 al 6 gennaio;
- Per tre giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali comprensivi ad anni alterni del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo:
- Per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. I coniugi si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno il proprio periodo di ferie.
4. I coniugi si impegnano, laddove si rechino per più giorni con il figlio al di fuori del comune di residenza, a comunicare all'altro genitore il luogo di soggiorno ed i relativi recapiti.
5. Il IG corrisponderà alla IG.r , a decorrere dal mese successivo CP_1 Parte_1
alla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 in via anticipata entro il giorno 15 del mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
6. I coniugi concordano che le spese straordinarie necessarie per il figlio come meglio individuate e specificate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di VE del 20.09.2019, siano ripartite al 50% R.G. 4549/2024 V.G.
tra i genitori. Pertanto, ciascun genitore rimborserà mensilmente all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute (previo accordo laddove previsto) per il figlio, previa esibizione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
Nel caso di spese che richiedano il preventivo accordo, il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche tramite messaggio sms o whatsapp, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque non oltre 7 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria;
7. L'assegno unico ed universale verrà ripartito al 50% tra le parti. Ciascuno, pertanto, si impegna a fornire all'altro la documentazione fiscale necessaria per l'inoltro della domanda. Il IG CP_1
si impegna, a far data dal mese successivo, alla firma del presente ricorso e fino al momento della sentenza di separazione e, comunque, fino a quando l'assegno unico non verrà corrisposto separatamente ai genitori, a corrispondere alla IG.r , mediante bonifico, la quota a lei Parte_1
spettante dell'assegno unico attualmente di € 230,00, già percepito dal nucleo familiare, ovvero circa € 115,00.
8. La casa coniugale sita in Salzano (VE), Via Marco Polo n. 34 int. 2 con i relativi arredi verrà assegnata al IG , mentre la IGnor si è già trasferita con il figlio presso CP_1 Parte_1
altra abitazione.
9. Fatto salvo quanto in appresso concordato in ordine agli accordi patrimoniali ed economici di cui al punto 10, il IG , a decorrere dal momento in cui la IGnor ha lasciato la casa CP_1 Parte_1
coniugale, si è accollato e si accolla per intero e in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a € 105,839,93) che i coniugi hanno verso ” per il Controparte_2
mutuo relativo alla casa coniugale di originari € 153,800,00, di cui al contratto in data 05,11,2008
a rogito Notaio (registrato a VE al n. 15177 del 11,11,2008), rinunciando Per_2
espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso nei confronti della IGnor per ratei Parte_1
già pagati e da pagarsi ed impegnandosi a rimborsare alla medesima IGnor entro sette Parte_1
giorni dal relativo pagamento, le somme che la stessa fosse eventualmente costretta a pagare alla banca creditrice in forza del predetto mutuo.
10. A definizione di ogni questione di carattere patrimoniale intercorrente tra le parti, i IGnori
concordano quanto segue: Parte_1 CP_1
A) La IGnor si impegna a cedere e trasferire al IGno , che Parte_1 CP_1
accetta, la propria quota indivisa di proprietà pari al 50% dell'immobile coniugale sito in Salzano
(VE), Via Marco Polo n. 34 int. 2 e precisamente dell'appartamento, del garage pertinenziale e del posto auto così rispettivamente censiti al catasto fabbricati del Comune di Salzano (VE), R.G. 4549/2024 V.G.
Foglio 10, mappale 1412, subalterno 35 via Marco Polo, piano 1 cat. A/2, cl. 5, vani 5 R.C.E.
413,17; mappale 1412, subalterno 20 via Marco Polo, piano T cat. C/6, cl. 10 mq 16 R.C.E. 41,32; mappale 1412, subalterno 7 via Marco Polo, piano T cat. C/6, cl. 1, mq 12 R.C.E. 6,82.
B) A fronte del predetto trasferimento, il IG si impegna ed obbliga: CP_1
b1) A corrispondere alla IGnor la somma di € 20.000,00 (euro ventimila) con Parte_1
le seguenti modalità:
- € 7.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla IG.r Parte_1
da consegnarsi il giorno del deposito del presente ricorso da effettuarsi entro il 31.10.2024;
- € 13.000,00 alla data del rogito definitivo.
b2) Ad accollarsi entro e non oltre la data del rogito, la quota di debito residuo, di spettanza della parte cedente, relativa al mutuo ipotecario stipulato co concesso ai Controparte_3
IGnor impegnandosi - nei confronti della medesima parte Parte_1 CP_1
cedente - a pagare all sino a completa estinzione, oltre che la quota di propria spettanza CP_3
anche la quota di mutuo residuo di spettanza della parte cedente stessa, liberandola da ogni obbligazione nei confronti d . Il IG si obbliga fin d'ora a Controparte_4 CP_1
rimborsare alla medesima IGnor entro sette giorni dal relativo pagamento, le Parte_1
eventuali somme che la stessa fosse costretta a pagare alla banca creditrice in forza del predetto mutuo. Le eventuali spese di accollo saranno a carico del IG . CP_1
Resta inteso che in caso di mancato accollo da parte del IG della quota di debito residuo CP_1
di spettanza della IG.r relativa al citato mutuo ipotecario, con conseguente liberazione Parte_1
della stessa dagli obblighi nei confronti dell'istituto bancario, il IG. si impegna ed CP_1
obbliga a pagare per intero le rate del mutuo così come stabilito al punto 9.
Resta inteso, altresì, che la IGnor provvederà al trasferimento della propria quota di Parte_1
proprietà della casa coniugale di cui al punto 10A solo a seguito del buon fine dell'accollo del mutuo da parte del IG. con totale liberazione della IGnora nei confronti CP_1 Parte_1
dell'Istituto bancario mutuante. Resta inteso che in caso di mancato trasferimento della quota di proprietà da parte della IGnor , la stessa sarà tenuta a rimborsare al IG la Parte_1 CP_1
somma di € 7.000,00 di cui sopra.
b3) Al momento dell'accollo del mutuo da parte del IG in favore della IGnor , CP_1 Parte_1
le parti concordano sin d'ora che verrà tolta l'intestazione in capo alla IG.r nel conto Parte_1
corrente cointestato ai coniugi ed il saldo residuo del conto rimarrà interamente a favore del IG.
. CP_1 R.G. 4549/2024 V.G.
11. Il trasferimento della proprietà di cui al punto 10A) del presente ricorso verrà perfezionato con atto notarile entro e non oltre 60 giorni dall'emissione della sentenza di omologa della separazione.
Le spese dell'atto notarile saranno interamente a carico del IGno . CP_1
I coniugi concordano altresì che in tale sede chiederanno l'applicazione della esenzione fiscale come previsto dall'art. 19 della legge n. 74/1987, essendosi essi con gli accordi assunti in questa sede di procedimento di separazione, dati un nuovo assetto agli interessi economici e patrimoniali e comunque con accordi volti a definire la risoluzione della crisi coniugale.
12. I coniugi terranno per sé le automobili di rispettiva proprietà.
13. I coniugi si dichiarano, allo stato, entrambi economicamente indipendenti, autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio sostentamento, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento.
14. Fatti salvi gli obblighi nascenti dal presente atto, le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro intercorrente relativa al rapporto di coniugio, di avere provveduto alla divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale come da separata scrittura e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, se non quanto stabilito nel presente ricorso.
15. I genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, per loro e per il figlio minore.
16. Spese e compensi professionali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
17. I IGnori e chiedono che l'intestato Tribunale Voglia Parte_1 CP_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui sopra ordinando al conservatore dell'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza di procedere alle annotazioni di legge. Entrambi i coniugi concordemente chiedono emettersi omologa della separazione ed ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile, necessario e/o connesso alla richiesta pronuncia.
18. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti prestano, sin d'ora, acquiescenza all'emananda sentenza rinunciando, altresì, all'impugnazione della stessa.”
Celebrata l'udienza del 25.03.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio, ha concluso in data 5.06.2025 come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i R.G. 4549/2024 V.G.
coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione,
dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione della separazione. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di VE, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Scorzè in data 19.05.2012, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Scorzè dell'anno 2012, parte II, serie A, atto n. 9;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 17.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4549/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(PD), Via Ciro Menotti, n. 34, int. 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Cleo Vianello del Foro di VE
(pec: presso il cui studio – sito in VE, Santa Croce n. 468/B – è Email_1
elettivamente domiciliata;
e
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Marco Polo, n. 34, int. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Bernardo del Foro di Treviso
rdineavvocati.treviso.it), presso il cui studio – sito in Treviso, Viale Brigata Marche, Email_2
n. 6 – è elettivamente domiciliato;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 12.11.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 13.03.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 25.03.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2024, e – premesso di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in data 19.05.2012, a Scorzé, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del R.G. 4549/2024 V.G.
Comune di Scorzé dell'anno 2012, parte II, serie A, atto n. 9 e che dall'unione è nato il figlio R_
(nato a [...], il [...]) – hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51
[...]
c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
1. “I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare ove crede la propria residenza.
1. Il figlio minor verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione R_
prevalente presso la madre.
2. I coniugi potranno prendere separatamente le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno adottate concordemente da entrambi, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3. Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre, e lo terrà presso di sé quantomeno secondo il seguente calendario:
- A week end alternati dal venerdì ore 19.00 alla domenica sera ore 22.00;
- Un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle ore 15,00 circa (o dalle ore
14.00 in periodo non scolastico) alle ore 21.00;
- In periodo non scolastico il minore starà con il padre due pomeriggi infrasettimanali dalle ore
16.00, compreso il pernotto, sino al mattino seguente o alla sera previo accordo tra i genitori con riaccompagnamento dalla madre o in altro luogo concordato trai genitori (nonni, centri estivi etc.)
- Per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31.12 al 6 gennaio;
- Per tre giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali comprensivi ad anni alterni del giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo:
- Per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. I coniugi si comunicheranno entro il 31 maggio di ogni anno il proprio periodo di ferie.
4. I coniugi si impegnano, laddove si rechino per più giorni con il figlio al di fuori del comune di residenza, a comunicare all'altro genitore il luogo di soggiorno ed i relativi recapiti.
5. Il IG corrisponderà alla IG.r , a decorrere dal mese successivo CP_1 Parte_1
alla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 in via anticipata entro il giorno 15 del mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
6. I coniugi concordano che le spese straordinarie necessarie per il figlio come meglio individuate e specificate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di VE del 20.09.2019, siano ripartite al 50% R.G. 4549/2024 V.G.
tra i genitori. Pertanto, ciascun genitore rimborserà mensilmente all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute (previo accordo laddove previsto) per il figlio, previa esibizione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
Nel caso di spese che richiedano il preventivo accordo, il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche tramite messaggio sms o whatsapp, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque non oltre 7 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria;
7. L'assegno unico ed universale verrà ripartito al 50% tra le parti. Ciascuno, pertanto, si impegna a fornire all'altro la documentazione fiscale necessaria per l'inoltro della domanda. Il IG CP_1
si impegna, a far data dal mese successivo, alla firma del presente ricorso e fino al momento della sentenza di separazione e, comunque, fino a quando l'assegno unico non verrà corrisposto separatamente ai genitori, a corrispondere alla IG.r , mediante bonifico, la quota a lei Parte_1
spettante dell'assegno unico attualmente di € 230,00, già percepito dal nucleo familiare, ovvero circa € 115,00.
8. La casa coniugale sita in Salzano (VE), Via Marco Polo n. 34 int. 2 con i relativi arredi verrà assegnata al IG , mentre la IGnor si è già trasferita con il figlio presso CP_1 Parte_1
altra abitazione.
9. Fatto salvo quanto in appresso concordato in ordine agli accordi patrimoniali ed economici di cui al punto 10, il IG , a decorrere dal momento in cui la IGnor ha lasciato la casa CP_1 Parte_1
coniugale, si è accollato e si accolla per intero e in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante oggi a € 105,839,93) che i coniugi hanno verso ” per il Controparte_2
mutuo relativo alla casa coniugale di originari € 153,800,00, di cui al contratto in data 05,11,2008
a rogito Notaio (registrato a VE al n. 15177 del 11,11,2008), rinunciando Per_2
espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso nei confronti della IGnor per ratei Parte_1
già pagati e da pagarsi ed impegnandosi a rimborsare alla medesima IGnor entro sette Parte_1
giorni dal relativo pagamento, le somme che la stessa fosse eventualmente costretta a pagare alla banca creditrice in forza del predetto mutuo.
10. A definizione di ogni questione di carattere patrimoniale intercorrente tra le parti, i IGnori
concordano quanto segue: Parte_1 CP_1
A) La IGnor si impegna a cedere e trasferire al IGno , che Parte_1 CP_1
accetta, la propria quota indivisa di proprietà pari al 50% dell'immobile coniugale sito in Salzano
(VE), Via Marco Polo n. 34 int. 2 e precisamente dell'appartamento, del garage pertinenziale e del posto auto così rispettivamente censiti al catasto fabbricati del Comune di Salzano (VE), R.G. 4549/2024 V.G.
Foglio 10, mappale 1412, subalterno 35 via Marco Polo, piano 1 cat. A/2, cl. 5, vani 5 R.C.E.
413,17; mappale 1412, subalterno 20 via Marco Polo, piano T cat. C/6, cl. 10 mq 16 R.C.E. 41,32; mappale 1412, subalterno 7 via Marco Polo, piano T cat. C/6, cl. 1, mq 12 R.C.E. 6,82.
B) A fronte del predetto trasferimento, il IG si impegna ed obbliga: CP_1
b1) A corrispondere alla IGnor la somma di € 20.000,00 (euro ventimila) con Parte_1
le seguenti modalità:
- € 7.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla IG.r Parte_1
da consegnarsi il giorno del deposito del presente ricorso da effettuarsi entro il 31.10.2024;
- € 13.000,00 alla data del rogito definitivo.
b2) Ad accollarsi entro e non oltre la data del rogito, la quota di debito residuo, di spettanza della parte cedente, relativa al mutuo ipotecario stipulato co concesso ai Controparte_3
IGnor impegnandosi - nei confronti della medesima parte Parte_1 CP_1
cedente - a pagare all sino a completa estinzione, oltre che la quota di propria spettanza CP_3
anche la quota di mutuo residuo di spettanza della parte cedente stessa, liberandola da ogni obbligazione nei confronti d . Il IG si obbliga fin d'ora a Controparte_4 CP_1
rimborsare alla medesima IGnor entro sette giorni dal relativo pagamento, le Parte_1
eventuali somme che la stessa fosse costretta a pagare alla banca creditrice in forza del predetto mutuo. Le eventuali spese di accollo saranno a carico del IG . CP_1
Resta inteso che in caso di mancato accollo da parte del IG della quota di debito residuo CP_1
di spettanza della IG.r relativa al citato mutuo ipotecario, con conseguente liberazione Parte_1
della stessa dagli obblighi nei confronti dell'istituto bancario, il IG. si impegna ed CP_1
obbliga a pagare per intero le rate del mutuo così come stabilito al punto 9.
Resta inteso, altresì, che la IGnor provvederà al trasferimento della propria quota di Parte_1
proprietà della casa coniugale di cui al punto 10A solo a seguito del buon fine dell'accollo del mutuo da parte del IG. con totale liberazione della IGnora nei confronti CP_1 Parte_1
dell'Istituto bancario mutuante. Resta inteso che in caso di mancato trasferimento della quota di proprietà da parte della IGnor , la stessa sarà tenuta a rimborsare al IG la Parte_1 CP_1
somma di € 7.000,00 di cui sopra.
b3) Al momento dell'accollo del mutuo da parte del IG in favore della IGnor , CP_1 Parte_1
le parti concordano sin d'ora che verrà tolta l'intestazione in capo alla IG.r nel conto Parte_1
corrente cointestato ai coniugi ed il saldo residuo del conto rimarrà interamente a favore del IG.
. CP_1 R.G. 4549/2024 V.G.
11. Il trasferimento della proprietà di cui al punto 10A) del presente ricorso verrà perfezionato con atto notarile entro e non oltre 60 giorni dall'emissione della sentenza di omologa della separazione.
Le spese dell'atto notarile saranno interamente a carico del IGno . CP_1
I coniugi concordano altresì che in tale sede chiederanno l'applicazione della esenzione fiscale come previsto dall'art. 19 della legge n. 74/1987, essendosi essi con gli accordi assunti in questa sede di procedimento di separazione, dati un nuovo assetto agli interessi economici e patrimoniali e comunque con accordi volti a definire la risoluzione della crisi coniugale.
12. I coniugi terranno per sé le automobili di rispettiva proprietà.
13. I coniugi si dichiarano, allo stato, entrambi economicamente indipendenti, autosufficienti ed in grado di provvedere al proprio sostentamento, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento.
14. Fatti salvi gli obblighi nascenti dal presente atto, le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro intercorrente relativa al rapporto di coniugio, di avere provveduto alla divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale come da separata scrittura e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, se non quanto stabilito nel presente ricorso.
15. I genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, per loro e per il figlio minore.
16. Spese e compensi professionali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
17. I IGnori e chiedono che l'intestato Tribunale Voglia Parte_1 CP_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui sopra ordinando al conservatore dell'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza di procedere alle annotazioni di legge. Entrambi i coniugi concordemente chiedono emettersi omologa della separazione ed ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile, necessario e/o connesso alla richiesta pronuncia.
18. Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti prestano, sin d'ora, acquiescenza all'emananda sentenza rinunciando, altresì, all'impugnazione della stessa.”
Celebrata l'udienza del 25.03.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio, ha concluso in data 5.06.2025 come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i R.G. 4549/2024 V.G.
coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione,
dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio minore.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento dell'immobile adibito a casa familiare è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione della separazione. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di VE, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Scorzè in data 19.05.2012, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Scorzè dell'anno 2012, parte II, serie A, atto n. 9;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 17.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero