Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 00587/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2016, proposto da
Antica Osteria Vittoria di PE IE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ferretto, con domicilio eletto domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Grancona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia e Federica Castegnaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mariagrazia Romeo in Venezia, Santacroce 205;
per il risarcimento del danno
a seguito dell’annullamento, per effetto della sentenza n. 511 dell’11 maggio 2015 del T.A.R. Veneto, dei seguenti atti e provvedimenti come impugnati con il ricorso n. 388 del 2015:
a) dell'ordinanza n.1 del 2015, prot. n. 437 del 12 febbraio 2015, pubblicata in data 18 febbraio 2015, con la quale il Sindaco di Grancona disponeva la istituzione del divieto di sosta e di fermata per la realizzazione di un passaggio pedonale protetto in località Spiazzo di Grancona;
b) del nulla osta prot. n. 9586 dell’1 settembre 2014 emesso da Vi.Abilità s.p.a. Ufficio Concessioni e Autorizzazioni per la realizzazione di un percorso pedonale protetto dentro il centro abitato in Comune di Grancona;
c) della nota del Sindaco di Grancona prot. n.3763 del 18 dicembre 2014;
d) del parere favorevole del Corpo Polizia Locale di Lonigo prot. n. 3034 del 10 febbraio 2015;
e) degli atti istruttori e presupposti alla emissione del provvedimento di cui sub. a), incluso il progetto redatto dall’UTC come validato, approvato ed autorizzato dal provvedimento sub a), per quanto di interesse;
f) di ogni altro provvedimento, atto e documento presupposto e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che con ricorso n. 399 del 2015, la signora PE IE, titolare dell’Antica Osteria Vittoria, che svolge l’attività di “ somministrazione di alimenti e bevande con annessa rivendita di tabacchi ”, ha impugnato avanti a questo Tribunale amministrativo l’ordinanza n. 1 del 12 febbraio 2015 con cui il Sindaco del Comune di Grancona ha istituito “ il divieto di sosta e di fermata” nell’area comunale adiacente all’esercizio commerciale, in precedenza adibita a parcheggio e utilizzata dai suoi clienti, chiedendo altresì il “ risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, con riserva della loro quantificazione in corso di causa ”;
- che con sentenza n. 511 dell’11 maggio 2015 questo Tribunale Amministrativo ha accolto la domanda di annullamento degli atti impugnati con riferimento al primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamentava il difetto di competenza del Sindaco in quanto in base al sopravvenuto disposto dell’art. 107 del T.U.E.L., devono “ ritenersi ricompresi nell’ambito delle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada attribuiscono espressamente al sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano l’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ma di gestione ordinaria, e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. (Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2010, n. 13885; Cons. St., sez. II, parere 2 aprile 2003, n. 1661; T.A.R. Veneto, sez. I, 3 aprile 2013, n. 494) ”;
- che con la medesima sentenza veniva invece respinta la domanda risarcitoria, “ non avendo la ricorrente documentato sotto il profilo probatorio, i danni economici asseritamente subiti ”;
- che con il ricorso in esame, notificato in data 9 marzo 2016 e depositato 7 aprile 2016, parte ricorrente ha agito per il “ risarcimento per l’ingiusto danno patito a seguito dell’illegittima emissione di un provvedimento poi annullato in sede giurisdizionale, come seguito dalla apposizione dei cartelli di divieto di sosta ”, in quanto per “ 98 giorni il provvedimento annullato e la segnaletica apposta dal Comune di Grancona hanno impedito alla clientela e agli avventori il regolare e consueto accesso all’attività commerciale che ha quindi visto diminuire in modo consistente la frequentazione del locale e gli incassi ”;
- che il Comune di Grancona si è costituito in giudizio eccependo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità dello stesso in ragione del giudicato intervenuto in ordine al rigetto della domanda risarcitoria proposta;
- che in vista dell’udienza le parti hanno depositato memorie e repliche in cui in particolare parte ricorrente ha sostenuto, in relazione all’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato, che la sentenza n. 511 del 2015 era una sentenza breve, assunta, ai sensi ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., allorché i danni subiti non erano ancora documentabili. Tale sentenza sarebbe quindi interpretabile come pronuncia in rito. Inoltre con il ricorso verrebbero chiesti danni differenti e in particolare quelli intervenuti nel corso del giudizio e quelli successivi alla pubblicazione della sentenza, i quali non potevano essere documentati in precedenza;
- che all’udienza pubblica dell’8 marzo 2023 nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che è inammissibile la domanda di risarcimento del danno, riproposta in via autonoma dopo essere stata respinta da una precedente sentenza per mancanza di prova (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 28 gennaio 2022, n. 62. Conformi ex multis : T.R.G.A., Trento, Sez. I, 16 ottobre 2019, n. 131; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 15 ottobre 2018, n. 253);
- che infatti nelle controversie risarcitorie trova piena applicazione il principio dell’onere della prova e spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria (Cons. Stato, Sez. II, 10 ottobre 2022, n. 8644);
- che la sentenza di rigetto per difetto di prova è una sentenza di merito, non di rito;
- che nel ricorso n. 388 del 2015 la ricorrente aveva chiesto il “ risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, con riserva della loro quantificazione in corso di causa ”, pertanto oggetto del giudizio erano tutti i danni conseguenti all’adozione dell’ordinanza impugnata;
- che nel verbale della camera di consiglio del 22 aprile 2014, concernente il ricorso n. 399 del 2015, è stato dato atto che il Presidente ha avvertito le parti che il Collegio si riservava “ di emanare sentenza in forma semplificata ” e nella sentenza n. 511 del 2015 è stata espressamente rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. e altresì della “ mancata enunciazione di osservazioni in senso contrario delle parti costituite ”;
- che era onere di parte ricorrente opporsi alla prospettata definizione della causa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm, evidenziando l’intenzione di fornire ulteriori mezzi di prova nei termini di cui all’art. 73, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, e comunque proporre appello avverso la sentenza n. 511 del 2015 nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno;
Considerato altresì:
- che la domanda risarcitoria è peraltro infondata nel merito in quanto non risultano adeguatamente provati gli elementi costitutivi della responsabilità dell’Amministrazione;
- che infatti l’errore posto in essere dall’Amministrazione appare scusabile in ragione, da un lato, delle accertate problematiche viabilistiche e della presenza di un ampio parcheggio nelle vicinanze e, dall’altro lato, del non univoco orientamento giurisprudenziale in tema di competenza del Sindaco ad emettere ordinanze ex art. 7 del Codice della Strada;
- che, come eccepito dall’Amministrazione, non risulta sufficiente a provare il danno subito il confronto con le risultanze delle scritture contabili relative al solo anno 2014;
Ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione del precedente giudicato di rigetto della domanda risarcitoria;
Ritenuto che per la peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO