Decreto presidenziale 9 febbraio 2024
Decreto cautelare 24 febbraio 2024
Decreto cautelare 26 febbraio 2024
Decreto presidenziale 27 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 7 agosto 2024
Decreto cautelare 9 agosto 2024
Decreto presidenziale 12 agosto 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Decreto presidenziale 23 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza breve 17 marzo 2025
Decreto presidenziale 14 maggio 2025
Inammissibile
Sentenza 1 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/10/2025, n. 7651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7651 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07651/2025REG.PROV.COLL.
N. 09710/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9710 del 2024, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Claudio Consolo e Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del Presidente pro tempore , Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Prof. Aristide Police e Raimondo D’Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS-del 25 novembre 2024 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. V, che ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso per ottemperanza proposto dall’odierno appellante
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del dott. -OMISSIS- e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il Consigliere Michele Tecchia e uditi per le parti gli Avvocati Antonio Sasso, Filippo Degni (quest’ultimo in sostituzione degli Avvocati Prof. Aristide Police e Raimondo D’Aquino di Caramanico) e Anna Collabolletta;
PREMESSO CHE:
(i) l’oggetto del presente giudizio è l’atto di appello con cui il dott. -OMISSIS- impugna la sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- resa dal T.A.R. per il -OMISSIS-in data 25 novembre 2024; con tale sentenza il primo giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere del giudizio di ottemperanza, ciò in considerazione della sopravvenuta esecuzione (da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nel prosieguo anche il “CPGT”) della ottemperanda sentenza di cognizione n. -OMISSIS-, che lo stesso T.A.R. per il -OMISSIS-aveva reso in data 6 dicembre 2023;
(ii) l’odierno appello di ottemperanza è stato definito da questa Sezione con la sentenza n. -OMISSIS-, che aveva accolto l’azione di ottemperanza basandosi principalmente sulle statuizioni della sentenza di cognizione di secondo grado di questo Consiglio di Stato (n. -OMISSIS-);
(iii) la sentenza di cognizione di secondo grado (n. -OMISSIS-) è stata successivamente annullata dalle Sezioni Unite Civili di Cassazione con ordinanza n. -OMISSIS- del 21 marzo 2025;
(iv) successivamente, una volta riassunto il giudizio di cognizione di secondo grado dinanzi a questo Consiglio di Stato su iniziativa del CPGT, la Sezione ha pronunziato una sentenza (n. -OMISSIS-) di improcedibilità dell’appello proposto avverso la sentenza di cognizione del T.A.R., poiché il CPGT ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’appello;
(v) nel frattempo, con istanza depositata in data 18 aprile 2025 nel presente giudizio di appello di ottemperanza (già definito – come anticipato – con sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 17 marzo 2025), l’odierno appellante ha chiesto al Collegio di procedere alla nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.;
(vi) nella camera di consiglio fissata in data 10 giugno 2025 per la trattazione della summenzionata istanza di nomina del commissario ad acta , il Collegio ha sottoposto al contraddittorio tra le parti - ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. - plurime questioni processuali;
(vii) con successiva sentenza non definitiva n. -OMISSIS-pubblicata in data 1° luglio 2025 nel presente giudizio di appello di ottemperanza (all’esito della già richiamata camera di consiglio del 10 giugno 2025) il Collegio:
a) ha dichiarato l’ inammissibilità dell’istanza di nomina del commissario ad acta , atteso che “ la sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- già resa da questa Sezione nel presente giudizio di ottemperanza – in quanto indissolubilmente collegata alla sentenza cognitoria n. -OMISSIS- di questa stessa Sezione (i cui effetti sono stati cassati dall’ordinanza delle Sezioni Unite di Cassazione n. -OMISSIS-/2025) – si deve intendere automaticamente caducata in virtù dell’effetto espansivo esterno del summenzionato giudicato cassatorio dell’ordinanza delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. (è ormai ius receptum, infatti, che l’art. 336 c.p.c., nel testo novellato dall’art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel prevedere il cd. “effetto espansivo esterno”, disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di merito, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente, cfr. in tal senso, ex multis, Cass. 8 luglio 2024 n. 18502; Cass., 19 luglio 2005, n. 15220)”, con la conseguenza che “ l’istanza di nomina del commissario ad acta depositata dall’appellante in data 18 aprile 2025 – in quanto rivolta a dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- ormai caducata – è inammissibile per oggettiva carenza del comando giudiziale a cui si sarebbe dovuto dare esecuzione con la nomina del commissario ad acta ”;
b) ha assegnato alle parti il termine perentorio del 2 settembre 2025 per il deposito di memorie vertenti sulle questioni che erano state rilevate d’ufficio nel corso della camera di consiglio del 10 giugno 2025, nonché per il deposito della delibera del CPGT n. -OMISSIS-;
c) ha rinviato alla camera di consiglio del 23 settembre 2025 per l’assunzione di nuove eventuali decisioni nell’ambito del presente giudizio di appello di ottemperanza ;
(viii) successivamente, le parti del presente giudizio di appello di ottemperanza hanno provveduto al tempestivo deposito delle rispettive memorie e documenti;
(ix) nella camera di consiglio del 23 settembre 2025, la difesa della parte appellante ha chiarito, su invito del Presidente, che:
a) l’appellante conserva ancora un interesse alla ridefinizione del presente giudizio di appello di ottemperanza ;
b) i vizi provvedimentali che la parte appellante aveva originariamente qualificato (in via subordinata) come autonomi motivi di illegittimità (con conseguente possibile conversione del rito e rimessione della loro cognizione al T.A.R.) debbono essere intesi alla stregua di ulteriori forme di violazione e/o elusione del giudicato, rientrando quindi nell’alveo dell’azione di ottemperanza de qua agitur (e non di un’autonoma azione di cognizione);
(x) inoltre, sempre nel corso della camera di consiglio del 23 settembre 2025:
a) la difesa della parte appellante ha rappresentato di avere da poco ottenuto accesso ad alcune relazioni allegate alla delibera del CPGT n. -OMISSIS- (con cui l’appellante è stato assegnato al ruolo di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del -OMISSIS-), e ha quindi rimesso al Collegio ogni eventuale determinazione circa la rilevanza (o meno) di tale documentazione aggiuntiva ai fine della sua possibile acquisizione;
b) tutte le parti hanno rappresentato al Collegio - previa richiesta di chiarimenti sul punto da parte del Presidente - che la sentenza con cui la Sezione ha definito il giudizio di appello di cognizione in sede di riassunzione (n. -OMISSIS-del 19 maggio 2025) non risulta ancora passata in giudicato, non essendo stata notificata;
(xi) all’esito della camera di consiglio del 23 settembre 2025, pertanto, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;
RILEVATO CHE:
(xii) contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellante, le questioni rilevate d’ufficio e sottoposte al contraddittorio tra le parti nel corso della camera di consiglio del 10 giugno 2025, non possono essere qualificate nulle , atteso che nell’ambito del processo amministrativo la nullità è una forma di patologia dell’atto processuale, ovverossia una sanzione che colpisce l’atto eventualmente difforme rispetto al paradigma normativo; sicché detta categoria non può essere invocata rispetto a questioni di diritto (e non ad atti processuali) che il Collegio ha sottoposto al contraddittorio tra le parti e rispetto alle quali non viene in rilievo alcuna formale conformità ad un paradigma normativo (bensì soltanto la loro fondatezza o meno); si aggiunga che le questioni processuali rilevate d’ufficio dal Collegio non sono affatto eccentriche rispetto al thema decidendum del presente giudizio, in quanto esse afferiscono:
a) in parte a domande espressamente formulate dalla parte appellante in questo specifico giudizio (si vedano, in tal senso, le due questioni incentrate rispettivamente sulla possibile inammissibilità della domanda di risarcimento danni e sulla possibile rimessione al T.A.R. degli autonomi motivi di annullamento formulati in via subordinata dalla stessa parte appellante nel presente appello di ottemperanza );
b) in parte a sopravvenienze processuali e provvedimentali che hanno una ricaduta diretta sull’esito del presente giudizio (si vedano, in tal senso, le due questioni incentrate rispettivamente sugli effetti dell’ordinanza delle Sezioni Unite di Cassazione e sugli effetti della delibera del CPGT n. -OMISSIS- in relazione al bene della vita richiesto in questo giudizio);
(xiii) fermo quanto precede, con la sentenza non definitiva n. -OMISSIS-del 2025 è già stato accertato (e non può che essere qui ribadito) che la sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- resa da questa Sezione nel presente giudizio di appello di ottemperanza – in quanto indissolubilmente collegata alla sentenza cognitoria n. -OMISSIS- di questa stessa Sezione (i cui effetti sono stati cassati dall’ordinanza delle Sezioni Unite di Cassazione n. -OMISSIS-/2025) – si deve intendere automaticamente caducata in virtù dell’effetto espansivo esterno del summenzionato giudicato cassatorio dell’ordinanza delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. (è ormai ius receptum , infatti, che l’art. 336 c.p.c., nel testo novellato dall’art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel prevedere il cd. “ effetto espansivo esterno ”, disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di merito, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente, cfr. in tal senso, ex multis , Cass. 8 luglio 2024 n. 18502; Cass., 19 luglio 2005, n. 15220);
(xiv) il riconoscimento della sopravvenuta caducazione della sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- conduce – così come già prospettato alle parti nella camera di consiglio del 10 giugno 2025 ex art. 73 comma 3 c.p.a. – alla necessità di ridefinire il presente giudizio di appello di ottemperanza , tanto più se si considera che la parte appellante ha esplicitamente dichiarato – nel corso della camera di consiglio del 23 settembre 2025 – il perdurante interesse alla ridefinizione del giudizio de quo (ridefinizione resasi necessaria, peraltro, proprio per conseguire una determinazione finale sull’azione di ottemperanza originariamente intrapresa dall’odierno appellante ed evitare che sia al ricorrente preclusa la possibilità di mettere in discussione la sentenza di ottemperanza del Tar a lui sfavorevole);
(xv) tale necessità di ridefinizione dell’ appello di ottemperanza da parte del Consiglio di Stato non è impedita dal fatto che l’unico decisum attualmente ottemperabile sia quello del T.A.R. per il -OMISSIS-( id est la sentenza di cognizione n. -OMISSIS-del 6 dicembre 2023, per la cui esecuzione lo stesso T.A.R. per il -OMISSIS-ha già pronunziato la sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- ora appellata); tale obiezione non tiene conto, infatti, dell’esistenza di due distinti due autonomi profili processuali , ovverossia da un lato il profilo di eventuali incidenti di esecuzione della sentenza del T.A.R. per il -OMISSIS-(la cui competenza funzionale spetta allo stesso T.A.R. per il -OMISSIS- ex art. 113, comma 1, c.p.a.) e dall’altro lato il profilo dell’ appello della sentenza di ottemperanza già resa dal T.A.R. per il -OMISSIS-(la cui competenza spetta a questo Consiglio di Stato);
(xvi) né vale obiettare che il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda del T.A.R. per il -OMISSIS-avrebbe automaticamente determinato lo spostamento della competenza funzionale su questa causa dal Consiglio di Stato al T.A.R. per il Lazio, posto che:
a) innanzitutto la sentenza di cognizione del T.A.R. per il -OMISSIS-non ha ancora acquisito autorità di cosa giudicata formale , in quanto non è ancora decorso il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello (n. -OMISSIS-del 19 maggio 2025, non notificata), circostanza – questa – confermata da tutte le parti nella camera di consiglio del 23 settembre 2025;
b) in ogni caso, e per completezza, la competenza funzionale sull’appello di una sentenza di ottemperanza resa in primo grado dal T.A.R. resta comunque in capo al Consiglio di Stato (a nulla rilevando – in senso contrario – il fatto che l’originaria sentenza ottemperanda promani dal T.A.R.);
c) non v’è alcuna disposizione processuale che obblighi la parte che ha inizialmente agito per l’ottemperanza di una sentenza del T.A.R. meramente “esecutiva” (cfr. art. 112, co. 2, lett. b), c.p.a.), a incardinare un nuovo giudizio di ottemperanza soltanto perché la sentenza ottemperanda è passata medio tempore in giudicato (una simile soluzione contrasterebbe ictu oculi , infatti, con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che informano il giudizio amministrativo);
(xvii) acclarata la necessità di ridefinire il presente appello di ottemperanza , quest’ultimo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire , in considerazione della sopravvenuta delibera del CPGT n. -OMISSIS-;
(xviii) ed infatti, con tale delibera il CPGT – preso atto della richiesta dell’appellante di essere riassegnato al posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria del -OMISSIS- di secondo grado (in ragione della riscontrata impossibilità di ricoprire il posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria del -OMISSIS-di primo grado in via esclusiva), nonché preso atto degli effetti complessivamente derivanti dall’ordinanza delle Sezioni Unite di cassazione n. -OMISSIS-/2025 – ha disposto il rientro dell’appellante nel posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria del -OMISSIS- di secondo grado; tale sopravvenienza provvedimentale – in quanto successiva ed incompatibile rispetto ai pregressi provvedimenti del CPGT della cui nullità si controverte nell’odierno giudizio di appello di ottemperanza ( id est la delibera n. -OMISSIS- e la delibera -OMISSIS- , in forza dei quali l’appellante è stato applicato in sovrannumero come Presidente della Corte di Giustizia Tributaria -OMISSIS-) – implicano l’ improcedibilità dell’ appello di ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in quanto l’eventuale declaratoria di nullità degli atti impugnati lascerebbe comunque impregiudicati gli effetti della sopravvenuta delibera del CPGT n. -OMISSIS-, che non è mai stata tempestivamente impugnata;
(xix) né vale obiettare che il dott. -OMISSIS- – nel momento in cui ha eseguito la summenzionata delibera n. -OMISSIS- del CPGT – ha esplicitamente dichiarato di voler proseguire il giudizio pendente; se da un lato è vero, infatti, che quest’ultima dichiarazione impedisce di ravvisare qualsiasi forma di acquiescenza del dott. -OMISSIS- rispetto alla delibera de qua , dall’altro lato è anche vero, tuttavia, che ciò non dispensava l’appellante dall’onere di impugnare comunque la delibera in questione entro i termini perentori all’uopo previsti, ciò che invece non è mai stato fatto;
(xx) né si ravvisa alcuna necessità di un eventuale rinvio della causa per consentire alla parte appellante di esaminare le relazioni (da poco acquisite) allegate alla summenzionata delibera n. -OMISSIS- del CPGT, posto che tale delibera presenta un suo autonomo contenuto, qui oggetto di cognizione al solo fine di valutare la procedibilità del ricorso ma che esula dall’ambito del presente giudizio e ciò rende irrilevante l’acquisizione delle relazioni de quibus ;
(xxi) va da sé che gli effetti ormai irreversibili e irretrattabili della delibera del CPGT n. -OMISSIS-, privano di satisfattività qualsiasi eventuale sentenza di accoglimento del presente appello di ottemperanza ;
( xxii ) va in ogni caso soggiunto, soltanto per completezza di analisi, che il presente appello di ottemperanza è comunque anche infondato (oltre che improcedibile), in quanto gli atti amministrativi medio tempore posti in essere dal CPGT a valle della sentenza di cognizione ottemperanda ( id est la sentenza del T.A.R. per il -OMISSIS-n. -OMISSIS-del 6 dicembre 2023) - così come correttamente rilevato dalla sentenza di ottemperanza appellata - esauriscono lo spettro delle azioni che l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto adottare;
(xxiii) ed infatti, il dictum della sentenza del T.A.R. per il -OMISSIS-di cui si chiede l’ottemperanza prevede chiaramente che:
a) l’appellante deve essere applicato temporaneamente presso la Corte di Giustizia Tributaria di -OMISSIS-di primo grado in qualità di Presidente nel rispetto delle previsioni della Risoluzione del CPGT n. 2 del 2022, e cioè sino al completamento dell’interpello o del concorso per la copertura di detto posto da parte di un altro candidato;
b) l’applicazione temporanea dell’appellante non può mai interferire con la procedura di copertura del posto (che può esplicarsi e concludersi anche se il posto è nel frattempo occupato dall’appellante);
(xxiv) orbene, i due specifici atti posti in essere dal CPGT al fine di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda sono sostanzialmente coerenti con quest’ultima , in quanto:
a) con la delibera n. -OMISSIS- il CPGT – vista la sopravvenuta nomina del controinteressato quale nuovo Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di -OMISSIS-di primo grado con effetto dal 1° febbraio 2024 – ha proposto all’appellante l’alternativa tra il posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di -OMISSIS-in sovrannumero e il posto di Presidente non in sovrannumero di altre Corti di Giustizia Tributaria dove il posto presidenziale era allora vacante;
b) con la delibera -OMISSIS- il CPGT – vista l’opzione espressa dall’appellante per il posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di -OMISSIS-in sovrannumero – assecondava tale opzione;
(xxv) per quel che concerne, poi, la domanda di risarcimento danni proposta per la prima volta dall’appellante soltanto nel presente giudizio di appello in cui è appellata la sentenza di ottemperanza del TAR per il -OMISSIS-(cfr. pag. 28 dell’atto di appello del 27 dicembre 2024), domanda che l’appellante ha proposto ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. al fine di veder risarciti i danni derivanti dall’asserita violazione e/o elusione della sentenza ottemperanda del 6 dicembre 2023 (oppure comunque dall’impossibilità di esecuzione della stessa), il Collegio – così come già prospettato alle parti ex art. 73 comma 3 c.p.a. – non può che dichiararne l’ inammissibilità , posto che si tratta di danni collegati alla mancata esecuzione della sentenza ottemperanda , sicché l’appellante avrebbe dovuto rivendicarli già con il ricorso di ottemperanza di primo grado, non potendo invece rivendicarli per la prima volta soltanto in appello (a ciò ostando il divieto di novum dell’art. 104 c.p.a.);
(xxvi) né vale obiettare, in senso contrario, che il dott. -OMISSIS- aveva formulato la domanda di risarcimento danni anche nel giudizio di ottemperanza di primo grado (segnatamente con le proprie memorie difensive depositate dinanzi al T.A.R. per il -OMISSIS-in data 2 agosto 2024 e 9 settembre 2024) posto che tali atti non erano mai stati notificati alle altre parti del processo; in assenza di una rituale notifica degli atti di primo grado recanti la domanda risarcitoria, pertanto, tale domanda non può considerarsi validamente proposta nel giudizio di ottemperanza di primo grado, stante il consolidato insegnamento di questo Consiglio secondo il quale “ le uniche domande esaminabili e le uniche poste di danno valutabili sono solo quelle specificate in atti notificati (ricorso principale, motivi, aggiunti, ricorso incidentale, ex plurimis sez. IV n. 2716 del 2021, n. 2999 del 2018, n. 1827 del 2017), cosicché è corretta e va confermata la sentenza del T.a.r. che non ha esaminato quelle poste di danno la cui allegazione è stata fatta nella memoria difensiva depositata dalla società nel corso del giudizio e avente funzione meramente illustrativa ” (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 5 aprile 2023, n. 3532 e Cons. St., sez. IV, 30 giugno 2021 n. 4926);
(xxvii) per quel che riguarda, infine, la possibilità di qualificare come autonomi vizi di legittimità le censure che l’appellante ha dedotto in via subordinata in relazione alla Delibera del CPGT -OMISSIS- impugnata in primo grado con i primi motivi aggiunti (cfr. pag. 6 dei primi motivi aggiunti), nonché in relazione agli ulteriori atti impugnati in primo grado con i secondi motivi aggiunti (cfr. pag. 21 dei secondi motivi aggiunti), il Collegio non può che prendere atto di quanto rappresentato dallo stesso appellante sia nella camera di consiglio del 23 settembre 2025, sia con la memoria depositata in data 2 settembre 2025, con la quale ha esposto che “ le doglianze prospettate in via subordinata dal -OMISSIS- nei primi e nei secondi motivi aggiunti di ottemperanze non assumono, infatti, il carattere di vizi autonomi, estranei al perimetro dell’ottemperanza, ma sono profili di doglianza connessi a tutti gli elementi elusivi/violativi dedotti e sono stati proposti solo per corroborare l’attestazione del carattere violativo ed elusivo degli atti del CPGT successivi al decisum esecutivo di primo grado. Nel nostro caso, le censure formulate in via subordinata nei motivi aggiunti non costituiscono affatto “vizi autonomi” estranei all’oggetto dell’ottemperanza. Al contrario, esse sono state prospettate in chiave meramente tuzioristica, al fine di corroborare la qualificazione dei provvedimenti CPGT come atti violativi ed elusivi del giudicato” (cfr. pag. 22 della memoria del 2 settembre 2025 del dott. -OMISSIS-);
(xxviii) ne discende, pertanto, che i motivi di censura formulati in via subordinata dall’appellante – in quanto espressamente ricondotti dallo stesso appellante esclusivamente nell’alveo dell’originaria azione di ottemperanza (anziché nel perimetro di un’autonoma azione di annullamento da rimettere al T.A.R.) – scontano l’esito già visto, e cioè quello dell’improcedibilità dell’ actio iudicati per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
(xxix) in conclusione, pertanto, il presente appello di ottemperanza va dichiarato improcedibile , mentre la domanda di risarcimento danni va dichiarata inammissibile ;
(xxvii) per quel che concerne, infine, le spese del presente giudizio di appello, la natura in rito della pronunzia, in uno alla particolare complessità della vicenda, ne giustificano la compensazione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, così dispone:
a) dichiara improcedibile l’appello di ottemperanza;
b) dichiara inammissibile l’azione di risarcimento danni;
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.