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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 576 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vito Tassone e Saverio Tassone Parte_1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in San Vito sullo Ionio, Via Umberto I n. 378/A;
- appellante principale contro
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Laudadio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via XX Settembre n. 26;
-appellato-appellante incidentale e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Cortese in virtù di procura CP_2
a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Chiaravalle Centrale, Via Luigi
Razza n. 128;
-appellato-appellante incidentali e
in qualità di erede di , rappresentata e difesa Controparte_3 Persona_1 dall'Avv. Domenico Cortese in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 10-12-2019, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Chiaravalle Centrale, Via Luigi Razza n. 128;
-appellata-appellante incidentali e , in qualità di erede di , rappresentata e difesa Controparte_4 Persona_2 dall'Avv. Domenico Cortese in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 17-3-2025, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Chiaravalle Centrale, Via Luigi Razza n. 128;
-appellata-appellante incidentali sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante principale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- condannare gli appellati amministratori comunali e i rispettivi eredi CP_2 dei defunti ex amministratori comunali e al Persona_1 Persona_2 pagamento in solido della somma di €uro 9.209,52 (anziché di €uro 8.317,31 come deciso dal primo Giudice), oltre al pagamento della relativa rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'1-6-1999 al soddisfo, a favore dell'appellante
[...]
Pt_1
- condannare gli appellati amministratori comunali e i rispettivi eredi CP_2 dei defunti ex amministratori comunali e al Persona_1 Persona_2 pagamento in solido delle spese e competenze del giudizio di primo grado, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello a favore dell'appellante ; Parte_1
- accertare e dichiarare che, contrariamente alla infondata statuizione del primo
Giudice, nessuna domanda di indebito arricchimento è stata esperita dall'attore –
[... odierno appellante nei confronti del convenuto – odierno appellato CP_1
CP_1
- accertare e dichiarare l'ammissibilità della contestualità della proposizione delle domande attoree alle condizioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
accertare e dichiarare che il non ha risposto Controparte_1 all'invito di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- accertare e dichiarare l'ammissibilità delle precisazioni e modificazioni di cui ai nn. 1 e 2 del punto III della prima memoria istruttoria ex art. 183, 6 comma, n. 1),
c.p.c., datata 16 febbraio 2007 e depositata dall'attore-odierno appellante il 20 febbraio 2007, e quindi accertare e dichiarare l'ammissibilità del proposto intervento ad adiuvandum alla domanda ex art. 2041 c.c. proposta dai convenuti-odierno appellati amministratori comunali nei confronti del convenuto Controparte_5
– odierno appellato Controparte_1 - accertare e dichiarare che, contrariamente alla infondata statuizione del primo
Giudice, l'attore -odierno appellante all'epoca dei fatti per cui è causa (cioè dal 4 dicembre 1998 al 30 aprile 1999) non è incorso in alcuna negligenza a norma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 77/1995, nel testo vigente dal 5 dicembre 1998 al 30 aprile 1999;
- accertare e dichiarare che, contrariamente alla infondata statuizione del primo
Giudice, l'attore -odierno appellante non è soccombente su alcunchè nei confronti del convenuto – odierno appellato e quindi non deve rifondergli Controparte_1 le spese e competenze del giudizio di primo grado, e quindi, in riforma dell'appellata sentenza, condannare il al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del giudizio di primo grado a favore dell'attore-odierno appellante;
- condannare in solido gli appellati amministratori comunali e i rispettivi CP_2 eredi dei defunti ex amministratori comunali e al Persona_1 Persona_2 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di secondo grado a favore dell'appellante ; Parte_1
- condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del presente giudizio di secondo grado a favore dell'appellante . Parte_1
- Per l'appellato-appellante incidentale Voglia la Corte Controparte_1
d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, rigettare l'appello proposto del in quanto inammissibile e/o Parte_1 comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, con contestuale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
Controparte_1
-Per gli appellati-appellanti incidentali , n.q. di erede CP_2 Controparte_3 di e n.q. di erede di : Voglia Persona_1 Controparte_4 Persona_2
l'On. Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuire:
- dichiarare inammissibile ovvero rigettare nel merito l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso e in accoglimento dei motivi di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata per le parti oggetto di censura e conseguentemente:
-accertare e dichiarare che con la deliberazione n. 181 del 27-11-1998 il CP_1
pur dichiarandolo rescisso, ha prorogato l'originario contratto stipulato tra
[...] il Comune di e l' per la gestione della discarica Parrera nel CP_1 CP_6
Comune di Petrizzi – non ancora giunto a scadenza -, in attesa di espletare le procedure per l'individuazione della nuova impresa cui affidare l'incarico; -accertare e dichiarare che, pertanto, nel caso di specie esisteva sia il contratto che il relativo impegno di spesa, previsto nell'originaria delibera di aggiudicazione n. 97 dell'8-7-1998, contenente espressa attestazione di copertura finanziaria;
-accertare e dichiarare che, pertanto, nel caso di specie non trova applicazione il disposto di cui all'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 77/1995 e che l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del solo Controparte_1
-accertare e dichiarare che gli amministratori hanno diritto ad essere tenuti indenni dal per tutte le somme che, eventualmente, saranno chiamati a Controparte_1 corrispondere in favore dell'impresa ; Pt_1
-accertare e dichiarare che l'impresa non ha fornito prova di avere Pt_1 effettivamente svolto il servizio nel periodo successivo alla comunicazione della deliberazione n. 181 del 27-11-1998, né relativamente ai criteri di determinazione del quantum debeatur e, pertanto, rigettare ogni domanda sul punto.
Condannare, quindi, gli appellati al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi all'allora Sezione Distaccata di Chiaravalle C.le, gli epigrafati convenuti, affermando che:
-in data 28-7-1998 stipulava con il Comune di previa delibera di G.M. n. CP_1
97/98, regolare contratto di appalto per la gestione di una discarica consortile, per un corrispettivo annuo di € 13.931,32, Iva inclusa, al netto del ribasso d'asta;
-in data 4-12-1998 gli veniva trasmessa copia della delibera di G.M. n. 181 /1998, con cui si rescindeva il succitato contratto, contestualmente disponendo che la gestione della discarica gli fosse comunque affidata per un periodo di trenta giorni dalla notifica di detta deliberazione, per un importo di € 1.421,24 Iva inclusa;
-il rapporto gestionale temporaneo disposto dal Comune di cessava di fatto CP_1 in data 30-4-1999;
-fino alla data di rescissione del contratto di appalto, l'obbligo di pagamento della somma dovuta a titolo di corrispettivo costituiva oggetto dell'apposita sentenza n.
77/2005, emessa dall'ex Sezione Di staccata di Chiaravalle C.le di questo Tribunale
e ormai passata in giudicato.
Chiedeva pertanto il pagamento di un indennizzo per l'ingiustificata locupletazione, ex art. 2041 c.c., presumibilmente realizzata dal qualora tuttavia Controparte_1 quest'ultimo gli avesse comunicato l'avventa previsione del capitolo di spesa relativo al pagamento dell'importo dovutogli per la gestione della discarica, rinunciando in tal caso alla domanda avanzata nei confronti degli amministratori.
Nel caso in cui gli fosse stata, a contrario, comunicata la mancata previsione del predetto capitolo di spesa, o qualora ciò si fosse comunque reso necessario all'esito del giudizio, l'azione medesima sarebbe stata, a suo dire, esercitata “utendo juribus” in surrogazione degli amministratori stessi ex art. 2900 c.c., manifestando purtuttavia l'intenzione di coltivare in tale altro caso anche l'azione per il pagamento delle somme dovute esercitata contro gli amministratori per violazione degli obblighi contabili (punto E dell'atto di citazione).
Instauratosi il contraddittorio, il chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda attorea, mentre i convenuti , e Persona_1 CP_2 Per_2 proponevano, in via ulteriormente gradata, domanda riconvenzionale
[...]
d'indebito arricchimento nei confronti della convenuta amministrazione comunale, chiedendo invece, in via rispettivamente principale e subordinata, il rigetto della domanda, nonché l'accertamento e conseguente dichiarazione dell'esclusiva responsabilità del CP_1
La causa, previa acquisizione d'idonea documentazione prodotta dalle parti, nonché escussione degli indicati testimoni ed espletamento di interrogatorio formale, all'udienza del 16-1-2017 era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ordinari previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi ..”.
Con sentenza depositata il 17-1-2019 n. 91, il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, in composizione monocratica, così statuiva:
“Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla TT nei Pt_1 confronti degli epigrafati amministratori e, per l'effetto, condanna i convenuti CP_2
e in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'attore Per_2 Per_1 dell'importo di € 8.317,31 comprensivo di rivalutazione, oltre interessi compensativi come da motivazione;
Dichiara inammissibile la domanda di indebito arricchimento esperita dallo stesso attore nei confronti del di e, per l'effetto, lo condanna alla refusione CP_1 CP_1 delle spese in favore dell'Ente pubblico locale, che si liquidano in complessivi €
3.500,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti come per legge;
Accoglie la domanda di indebito arricchimento avanzata dai suddetti amministratori nei confronti del e, per l'effetto, condanna quest'ultimo ad Controparte_1 indennizzarli mediante il versamento, nei loro confronti, della complessiva posta di
€ 6.777,98, all'attualità, oltre agli interessi come in motivazione;
La particolarità delle questioni trattate, in uno con la sostanziale soccombenza reciproca intercorsa tra tutte le parti processuale, giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio, fatta eccezione per quanto sopra indicato in riferimento al rapporto riguardante parte attrice e il ” Controparte_1
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione in via principale dinanzi a questa Corte d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 11-
3-2019, in qualità di titolare dell'impresa omonima, censurandone Parte_1 le statuizioni con essa adottate nei suoi confronti e invocandone, pertanto, la riforma per i seguenti motivi.
Con un primo motivo di gravame l'appellante deduceva il vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., nonché di illogica, contraddittoria e errata motivazione della decisione di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento che si riteneva nella specie essere stata da esso attore esperita in quella sede nei confronti del e, conseguentemente, condannato il Controparte_1 predetto alla rifusione delle spese processuali in favore dell'ente locale da ultimo citato.
Più nello specifico, si sosteneva sul punto a fondamento della proposta impugnazione come l'affermazione contenuta in sentenza in merito alla circostanza secondo cui parte attrice in prime cure avesse coltivato fino alla precisazione delle conclusioni, unitamente alla domanda ex art. 35 D.Lgs. n. 77/1995, anche quella di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del convenuto CP_1 si ponesse in netto contrasto con il complessivo contenuto degli scritti
[...] difensivi versati agli atti di causa nell'interesse della predetta. Si opponeva in argomento innanzi tutto l'avvenuta espressa sottoposizione nell'atto di citazione introduttivo del giudizio della richiesta di condanna del al Controparte_1 pagamento della somma ivi indicata ai sensi dell'art. 2041 c.c. alla condizione che non fossero stati violati gli obblighi di natura contabile di cui al combinato disposto degli artt. 35 e 37 D.Lgs. n. 77/1995 e succ. mod., laddove peraltro, nonostante l'invito rivoltogli in via preventiva nell'atto di citazione in questione a comunicare per iscritto se per i lavori temporanei di cui alla deliberazione G.M. n. 181 del 27-
11-1998 e fino alla cessazione degli stessi in data 30-4-1999, affidati alla impresa fosse stato previsto il relativo capitolo di spesa per il pagamento delle Pt_1 prestazioni spettanti alla predetta di gestione della discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sita in località Perrera del Comune di Petrizzi dal 4-12-1998 al
30-4-1999, l'Ente locale citato non aveva inteso rispondere entro il termine assegnato, ma solo controdedotto sul punto in sede di successiva costituzione, mentre diversamente non avrebbe avuto alcuna necessità di difendersi, posto che dalla tempestiva comunicazione circa la mancata previsione di spesa nella specie non ne sarebbe potuto che discendere ad opera di parte attrice e attuale appellante la conferma della rinuncia all'azione diretta di indebito arricchimento nei confronti del già preannunziata nell'atto di citazione e poi effettivamente Controparte_1 formalizzata nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., per come ammesso dallo stesso ente nei propri scritti difensivi.
Si evidenziava, inoltre, al contrario di quanto ritenuto nella pronuncia gravata, come in prime cure neppure fosse mai stata proposta alcuna domanda in via indiretta di indebito arricchimento nei confronti del convenuto su cui l'organo CP_1 giudicante sarebbe stato chiamato a pronunciarsi, atteso che sempre nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. in merito all'actio in rem verso utendo iuribus ex art. 2900 c.c. dei convenuti amministratori autori della deliberazione di giunta del 27-
11-1998 n. 181 l'attore, una volta preso atto dell'avvenuta proposizione nel medesimo giudizio da parte di quest'ultimi in via riconvenzionale nei confronti del dell'azione di indebito arricchimento, avesse prospettato come la stessa CP_1 fosse da ritenersi comunque ammissibile in termini di intervento ad adiuvandum, ricorrendone tutti i presupposti processuali ex art. 105, comma 2, del codice di rito, oltre che insistito per la sua fondatezza in sede di precisazione delle conclusioni.
A mezzo di un secondo motivo di appello la decisione di primo grado veniva impugnata nella parte in cui il primo giudice, in sede di valutazione della posizione dell'allora attore e odierno appellante principale in esito al giudizio anche ai fini delle determinazioni da assumersi in punto di regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con il convenuto, aveva affermato come il predetto fosse CP_1 incorso nell'ambito della vicenda oggetto di causa in una grave negligenza per non avere atteso la comunicazione prevista dall'art. 35 D.Lgs. n. 77/1995 prima di continuare a svolgere le attività di gestione della discarica, deducendosene il vizio, per un verso, di falsa applicazione di legge, non essendo rinvenibile nella formulazione dell'art. 35 D.Lgs. cit. ratione temporis applicabile alla concreta fattispecie in esame alcun riferimento alla facoltà riconosciuta al terzo interessato in mancanza della comunicazione di cui si discute di non eseguire la prestazione fino al momento della sua ricezione, e, per l'altro, di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. per non avere nessuna delle parti costituite in giudizio chiesto di accertare e dichiarare la condotta negligente dell'attore per avere espletato l'attività di gestione della discarica senza essersi preventivamente informato se il avesse adempiuto all'assunzione CP_1 del relativo impegni di spesa a norma dell'art. 35 in questione.
Ancora con il terzo motivo di appello contestava la ricorrenza nella Parte_1 specie dei presupposti giustificativi sulla base dei quali il giudice di primo grado aveva disposto la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra lui e gli amministratori comunali convenuti, non potendo ravvisarsi alcuna situazione di soccombenza reciproca tra di essi in esito al giudizio per non essere il predetto soccombente relativamente ad alcuna domanda e/ o eccezione proposta nei confronti di costoro ovvero ad eventuali domande di questi ultimi nei suoi confronti, né risultando adeguatamente specificate le questioni particolari trattate richiamate a tal proposito nella pronuncia.
A mezzo del quarto motivo di gravame veniva poi invocata la riforma della sentenza di primo grado nel senso che il stante il mancato esperimento da Controparte_1 parte del nei confronti dello stesso di alcuna azione ex art. 2041 c.c. Parte_1 nei termini suindicati e tenuto conto della soccombenza di quest'ultimo per esserne state già rigettate esplicitamente o implicitamente con la pronuncia gravata tutte le richieste sia di merito, che istruttorie, fosse condannato alla rifusione in favore dell'attore citato delle spese e competenze del giudizio di primo grado.
Con il quinto ed ultimo motivo di appello il si doleva della errata Parte_1 quantificazione ad opera del primo giudice della somma dovuta in suo favore da parte degli amministratori convenuti in ragione di soli €uro 8.317,21, anziché più correttamente nell'importo di €uro 9.209,52 per come richiesto nell'atto di citazione sulla scorta delle fatture emesse in relazione ai corrispettivi spettanti per l'attività di gestione della discarica n. 1/99 del 5-2-1999 e n. 3/99 dell'1-6-1999 per le rispettive somme di €uro 8.847,60 e di €uro 5.304,89, ed al cui pagamento il CP_1 era stato tuttavia condannato con la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
[...]
77 del 2005 passata in giudicato nei limiti di soli €uro 4.942,97 a fronte della prestazione resa in forza del contratto di appalto stipulato per iscritto e fino alla rescissione dello stesso del 4-12-1998, non essendosi per contro statuito nulla con riferimento alla residua somma di cui alle prodotte fatture in questione in difetto dell'accertata mancanza di forma scritta del contratto per la gestione temporanea della discarica in parola dal 4-12-1998 al 30-4-1999.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata il 4-6-2019, il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 resistere al gravame, di cui contestava la fondatezza e chiedeva il rigetto, nonchè per interporre a sua volta avverso la decisione di primo grado impugnazione in via incidentale, a mezzo della quale censurava la determinazione del quantum della somma oggetto della condanna statuita a suo carico in favore degli amministratori a titolo di indebito arricchimento in ragione di €uro 6.777,98, in quanto da ritenersi a dire dell'ente affetta da errori di calcolo in rapporto alla presupposta e collegata non corretta quantificazione della somma al cui pagamento erano stati condannati i medesimi in favore del oltre che non sorretta da idonea Parte_1 motivazione in difetto della esplicitazione degli specifici parametri utilizzati per giungere alla sua concreta determinazione, concludendo nei termini di cui in epigrafe.
Si costituivano altresì in giudizio, come da comparsa di risposta depositata il 5-6-
2019, , e per resistere all'avverso Persona_1 CP_2 Persona_2 gravame, di cui eccepivano in via preliminare l'inammissibilità in rito e contestavano nel merito la fondatezza, chiedendone il rigetto, nonchè per proporre anch'essi avverso la decisione di primo grado appello incidentale, a mezzo del quale, sul presupposto della inopponibilità nei loro confronti dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 77/2005 del Tribunale di Catanzaro passata in giudicato per non essere stati essi parti nell'ambito di quel giudizio, invocavano la riforma della decisione di primo grado nel senso che fosse esclusa la loro tenutezza al pagamento di alcunchè in favore del innanzi tutto dovendosi, al contrario di quanto ritenuto Parte_1 dal primo giudice, interpretare la delibera di G.M. n. 181 del 27-11-1998 quale proroga degli effetti dell'originario contratto di appalto inter partes e peraltro all'epoca non ancora giunto a scadenza, laddove contenente l'indicazione di un corrispettivo e dell'impegno di spesa mediante il richiamo al contratto e alla copertura finanziaria siccome attestata nella delibera di aggiudicazione dell'appalto in questione n. 97 del 9-7-1998 sulla cui base il contratto stesso era stato stipulato, ed inoltre non essendo stata fornita dalla impresa appaltatrice in giudizio la prova circa l'effettivo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, ed ancora in linea subordinata sulla scorta dell'ulteriore rilievo della loro partecipazione alla delibera
G.M. n. 181/1998 quale atto meramente preparatorio e ad efficacia interna all'ente e da cui pertanto non si sarebbe potuta desumere la dimostrazione di quanti e quali amministratori avessero effettivamente consentito alla impresa citata di eseguire le prestazioni oggetto della richiesta di compenso, e comunque deducendo in ogni caso, da ultimo, l'insufficienza del quantum determinato dal primo giudice da rimborsarsi in loro favore da parte del ex art. 2041 c.c., poiché da Controparte_1 commisurarsi più correttamente nell'intero ammontare della diminuzione patrimoniale da essi subita in corrispondenza di quanto gli stessi erano stati condannati a pagare in favore della TT , rassegnando pertanto le richieste Pt_1 conclusive nei termini di cui in epigrafe.
All'udienza di prima comparizione delle parti il procuratore dell'appellato
[...]
dichiarava la morte del proprio assistito e la Corte dichiarava l'interruzione Per_1 del giudizio.
Riassunto il giudizio ex art. 303 c.p.c. dall'appellante in via principale
[...]
come da ricorso in atti, veniva fissata udienza per la prosecuzione del Pt_1 giudizio.
Quindi, in esito alla suddetta udienza, nel corso della quale si costituiva in giudizio come da comparsa di costituzione in atti, , in qualità di erede di Controparte_3
, riportandosi alle conclusioni di cui agli scritti difensivi depositati Persona_1 nell'interesse del proprio dante causa, una volta provvedutosi sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante principale contestualmente alla proposizione dell'impugnazione, come da ordinanza della Corte in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel prosieguo, a seguito della dichiarazione di decesso dell'appellato Per_2 da parte del suo procuratore, il giudizio veniva dichiarato nuovamente
[...] interrotto.
Con successivo ricorso in atti l'appellante principale riassumeva il Parte_1 giudizio e veniva quindi fissata udienza per la sua prosecuzione, nel corso della quale si costituiva come da comparsa in atti in qualità di erede di Controparte_4 [...]
, riportandosi alle conclusioni di cui agli scritti difensivi depositati Persona_2 nell'interesse del proprio dante causa, ed al cui esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 25-3-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre prendere le mosse, ad avviso della Corte, dalla disamina del primo, terzo e quarto motivo dell'appello proposto in via principale da nella sua Parte_1 qualità di titolare e legale rappresentante della omonima TT individuale, a mezzo dei quali sono state impugnate le statuizioni adottate dal giudice di primo grado a carico del predetto di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'allora convenuto, sulla scorta della dedotta erroneità del presupposto Controparte_1 valutativo posto a fondamento di esse in merito alla ritenuta inammissibilità della domanda di indebito arricchimento in quella sede esperita da esso appellante nei confronti dell'ente citato.
A tal proposito, va innanzi tutto disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dal appellato sotto il profilo del difetto CP_1 nella specie di legittimazione e capacità processuale in capo al in Parte_1 conseguenza del venir meno della sua qualità di imprenditore individuale per effetto della cessazione dell'attività e della cancellazione della TT individuale di costui dal registro delle imprese già dall'anno 2001 e, dunque, sin da epoca antecedente alla instaurazione del giudizio di primo grado, essendo appena il caso di rilevare al contrario come, laddove l'impresa individuale è un'attività economica esercitata da una persona fisica e, pertanto, non ha una soggettività giuridica distinta ed autonoma rispetto a quest'ultima, l'intervenuta cancellazione di essa dal registro delle imprese non comporta la perdita della legittimazione e della capacità di stare in giudizio dell'ex titolare per la tutela dei diritti di credito rivenienti dall'attività di impresa in precedenza svolta (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 22-11-2021 n. 35962).
Quanto al merito, i sopra indicati motivi dell'appello principale di cui al presente vaglio sono da reputarsi comunque tutti indistintamente infondati e, come tali, da respingere.
Non appare, infatti, condivisibile l'assunto sostenuto in argomento da parte appellante secondo cui, al contrario di quanto affermato nella pronuncia gravata, in ordine ad alcuna sua domanda di indebito arricchimento nei confronti del CP_1 convenuto proposta in via diretta ex art. 2041 c.c. in relazione all'attività di gestione della discarica comunale dei rifiuti solidi urbani svolta nell'arco temporale 4-12-
1998/ 30-4-1999 sulla base della delibera G.M. n. 181 del 27-11-1998 di affidamento dell'incarico, ma che poi non era stato formalizzato in un contratto scritto, ovvero in via indiretta in surrogazione ex art. 2900 c.c. dei funzionari e/o amministratori dell'ente che avevano nella concreta vicenda ordinato la prestazione si sarebbero fondatamente potuti ritenere chiamati, rispettivamente, l'amministrazione comunale suddetta a difendersi e il giudice di prime cure a pronunciarsi, in quanto da lui introdotta in giudizio condizionatamente e in ogni caso tempestivamente rinunciata in conseguenza dei concreti sviluppi processuali verificatisi nel corso del giudizio.
Ed invero, rileva ai presenti fini valutativi la essenziale connotazione conferita all'azione di ingiustificato arricchimento della sussidiarietà nei termini previsti dal disposto di cui all'art. 2042 c.c., in forza della quale detta azione non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare ai fini di farsi indennizzare il pregiudizio subito un'altra azione tipica nei confronti o dello stesso arricchito ovvero anche di persone diverse da quest'ultimo che vi siano obbligate per legge o per contratto.
Ne discende, dunque, che il segnalato carattere di residualità dell'azione suddetta comporta di ritenere già ab origine inammissibile la cumulativa introduzione in giudizio di essa in via diretta o indiretta nei confronti del unitamente ad CP_1 altre domande costituenti idonei rimedi a disposizione del soggetto per il conseguimento della tutela dei propri diritti, quale per l'appunto nella specie quella concomitante intentata dall'attore in prime cure nei confronti degli amministratori comunali che gli avevano commissionato l'esecuzione dei lavori in questione e avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità personale e diretta dei medesimi per il pagamento dei corrispettivi dovuti in favore del medesimo, in dipendenza dell'avvenuta autorizzazione della prestazione resa senza che si fosse preventivamente ottemperato agli obblighi di regolarizzazione contabile della spesa previsti dagli artt. 35 e 37 D.Lgs. n. 77 del 1995 (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 30-
10-2013 n. 24478).
Né, d'altra parte, può fondatamente prospettarsi la situazione di incertezza nella individuazione della domanda ritualmente esperibile in capo alla parte all'atto della introduzione del giudizio di primo grado in difetto della preventiva comunicazione ad opera del convenuto, sebbene specificamente richiestone, in ordine CP_1 all'avvenuta previsione o meno dell'impegno di spesa con riferimento al pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni dedotte in causa siccome in concreto incidente sulla operatività del criterio di residualità sopra richiamato, con la conseguente evidenziata immediata rinuncia alla proposta azione di arricchimento senza causa nei confronti dell'ente a seguito della costituzione in giudizio di quest'ultimo.
Di contro, infatti, non può negarsi né che il soggetto il quale nel caso in esame aveva agito in giudizio fosse perfettamente a conoscenza sin dall'inizio sulla base degli atti a sua disposizione della inesistenza nella specie di alcun regolare impegno di spesa, né che il medesimo ben avrebbe potuto in ogni caso attivarsi per acquisire idonee informazioni sul punto onde determinarsi adeguatamente al momento di adire le vie legali in ordine al tipo di rimedio esperibile e al soggetto nei cui confronti azionarlo.
A rafforzare peraltro la valenza di quanto appena evidenziato da ultimo soccorre vieppiù la considerazione che a norma dell'art. 35 D.Lgs. n. 77 del 1995, nella sua formulazione vigente già all'epoca dei fatti per come integrata, contrariamente a quanto infondatamente opposto sul punto dall'appellante principale, dall'art. 4 del
D.Lgs. n. 342/1996 entrato in vigore anteriormente ad essi e attualmente trasfuso nell'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000, a fronte dell'obbligo di comunicazione al terzo interessato in ordine alla copertura finanziaria e all'impegno di spesa contestualmente all'ordinazione della prestazione, era stata finanche prevista altresì la facoltà per il medesimo, in mancanza di detta comunicazione, di astenersi dalla esecuzione della prestazione sino al momento in cui non l'avesse ricevuta, e tanto ad ulteriore riprova dei precisi oneri di richiesta preventiva di informazioni in tema gravanti sul soggetto, le conseguenze economiche della cui prestazione ove comunque eseguita pur in difetto della diligente ottemperanza dei quali avrebbe potuto restare definitivamente a carico del predetto.
Anche sotto lo specifico profilo in questione, dunque, può ritenersi che l'attore in prime cure e odierno appellante principale fosse incorso, con l'avere intentato una domanda in radice improponibile sia dal punto di vista oggettivo, che soggettivo nei termini sopra esposti, in una condotta che risulta pertanto essere stata correttamente valutata all'esito del giudizio nella sentenza impugnata in sede di adottate determinazioni in punto di regolamentazione delle spese di lite tra le citate parti secondo il criterio ordinario della soccombenza.
Per quel afferisce, inoltre, ai residui secondo e quinto motivo dell'appello principale proposto dal , che investono, rispettivamente, la determinazione del Parte_1 quantum della somma oggetto della condanna al pagamento in favore del predetto a titolo di corrispettivo dovuto per l'attività svolta di gestione della discarica durante l'arco temporale intercorso tra il 4-12-1998 e il 30-4-1999, pronunciata in primo grado a carico degli amministratori comunali, e la disposta compensazione delle spese processuali nei rapporti tra le parti citate, occorre evidenziare come per essenziali ragioni di ordine logico sia pregiudiziale alla disamina di questi quella dei motivi dell'appello dispiegato in via incidentale dagli amministratori suddetti, a mezzo dei quali è stata per converso contestata a monte la stessa fondatezza nell'an della pretesa creditoria avanzata in prime cure dall'allora attore nei confronti di questi ultimi e conclusivamente invocata la riforma della decisione nel senso del rigetto della domanda giudiziale intentata ex art. 35 D.Lgs. n. 77 del 1995. Orbene, reputa in merito la Corte che i motivi di appello incidentale in questione siano tutti indistintamente privi di pregio e, come tali, vadano respinti.
Ed invero, la prospettazione degli appellanti incidentali secondo cui la delibera di
G.M. n. 181 del 28-11-1998, con la quale il aveva statuito in Controparte_1 danno dell'impresa la rescissione del contratto con cui era stato affidato Pt_1
l'espletamento del servizio di gestione della discarica consortile sita in località
Parrera del Comune di Petrizzi, assumerebbe la mera valenza di proroga degli effetti dell'originario contratto di appalto in questione stipulato tra la TT IR e il citato in data 28-7-1998, con la conseguenza di doversi pertanto ritenere, CP_1 contrariamente a quanto affermato dal primo giudice nella sentenza gravata in punto di ravvisata carenza di rapporto obbligatorio tra le parti all'indomani dell'adozione della delibera sopra richiamata, lo svolgimento dell'attività da parte della TT citata assistito da un contratto scritto che peraltro all'epoca non era neppure ancora giunto a scadenza in quanto stipulato per la durata di un anno, oltre che dotato di regolare copertura finanziaria come da impegno di spesa di cui alle condizioni del contratto suddetto, non appare in alcun modo condivisibile.
Dal contenuto della delibera in questione, infatti, laddove con essa la Giunta
Municipale del costituita nelle persone del Sindaco Controparte_1 [...]
e degli Assessori e , disponeva la rescissione Per_1 Persona_2 CP_2 del contratto di appalto relativo alla gestione della discarica in parola del contratto stipulato con la TT registrato in Chiaravalle Centrale in data 29- Parte_1
8-1998 per inadempienza all'art. 3 dello stesso, e al contempo si determinava ad affidare in via provvisoria e nelle more dell'espletamento di una nuova licitazione privata sempre alla TT medesima la gestione della discarica per un periodo di ulteriori trenta giorni a decorrere dalla notifica della deliberazione all'interessato e per la complessiva somma di 2.751.900 delle vecchie lire iva inclusa, si desume l'inequivoca volontà dell'ente di porre fine al preesistente rapporto contrattuale intercorso tra le parti e nello stesso tempo di costituirne temporaneamente uno nuovo mediante l'affidamento allo stesso soggetto l'incarico di continuazione dell'esercizio della stessa attività che non avrebbe potuto essere interrotta per motivi di interesse pubblico, con previsione di autonomo termine di durata e di un diverso corrispettivo,
a cui tuttavia non faceva più seguito alcuna formalizzazione in un contratto scritto tra l'impresa affidataria e l'organo deputato alla manifestazione all'esterno con efficacia vincolante della volontà negoziale dell'ente comunale, né altrimenti alcuna regolarizzazione dal punto di vista contabile della relativa spesa agli atti di quest'ultimo. Né, d'altra parte, il contrario assunto circa la configurabilità nella fattispecie di una proroga degli effetti del contratto di appalto originario piuttosto che di avvenuta costituzione ex novo di un'obbligazione autonoma e distinta, può rinvenire adeguato fondamento nella segnalata circostanza che in costanza dell'adozione della citata delibera n. 181/1998 il contratto suddetto fosse ancora vigente per non esserne all'epoca scaduto il pattuito termine annuale di durata, atteso che proprio per effetto della rescissione anticipata del rapporto per inadempimento della TT appaltatrice deliberata dall'ente nei termini suesposti il contratto originario non era mai giunto alla sua scadenza naturale.
Così come del pari infondato si atteggia l'ulteriore rilievo dedotto dagli amministratori appellati-appellanti incidentali e/o dai loro aventi causa al fine di contestare qualsivoglia tenutezza da parte loro al pagamento di alcunchè in favore dell'impresa in merito al preteso difetto di prova del fatto che quest'ultima Pt_1 avesse effettivamente proseguito l'attività di gestione della discarica commessale con la delibera n. 181 del 1998 per il periodo di trenta giorni a decorrere dal 4-12-
1998, nonché nel corso dei mesi successivi sino al 30-4-1999, essendosi al contrario acquisita certa e tranquillante dimostrazione di tale circostanza anche attraverso le dichiarazioni dei testi escussi sul punto nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado e, segnatamente, la deposizione resa da , il quale ha avuto modo Testimone_1 di offrirne ampia conferma nel riferire di essere stato a conoscenza nella sua qualità di tecnico comunale all'epoca dei fatti che dopo la rescissione la TT IR aveva continuato a gestire la discarica per altri tre, quattro mesi.
Ne discende, pertanto, la correttezza dell'affermata responsabilità in via diretta e personale ad opera del giudice di prime cure in capo agli amministratori locali che ebbero nella vicenda ad autorizzare la prestazione nei confronti della TT incaricata, stante la riscontrata assenza della instaurazione di un valido rapporto contrattuale tra le parti sul punto, oltre che della necessaria attestazione circa la copertura finanziaria della relativa spesa, e tanto in aderenza al consolidato principio interpretativo elaborato in materia secondo cui, nel difetto di contratto scritto ad substantiam tra il privato fornitore e l'ente pubblico, nonché della previsione del correlativo impegno contabile di spesa, il rapporto contrattuale si instaura soltanto con l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura e non anche con l'ente, essendosi realizzata una vera e propria scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra il privato e l'amministratore, da una parte, e la pubblica amministrazione, dall'altra, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme c.d. ad evidenza pubblica (cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 22-5-2007 n. 11854).
A questo punto, venendo al vaglio del sopra richiamato quinto motivo dell'appello principale proposto avverso le medesime statuizioni sotto il profilo della dedotta erroneità per difetto della operata determinazione della somma accertata come dovuta per le causali in atti dagli amministratori locali in favore del Parte_1 in ragione di soli €uro 8.317,21, invece che di €uro 9.209,52, non resta che affermarne l'assoluta infondatezza, atteso che il rilievo circa il maggior importo di cui la parte invoca il riconoscimento risulta essere stato basato sull'inconferente automatismo della individuata differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi indicati nelle fatture azionate dal suddetto nel precedente giudizio intentato nei confronti del dinanzi al Tribunale di Catanzaro e Controparte_1 quello liquidato alla TT appaltatrice con la sentenza definitiva n. 77 del 2005 resa in esito ad esso per l'attività di gestione della discarica svolta sino al momento della rescissione del contratto di appalto giusta deliberazione G.M. del 28-11-1998 n. 181, senza considerare tuttavia che anche con riferimento alla suindicata fase del rapporto assistita da un regolare contratto scritto non si era in alcun modo giunti ad accertare CP_ in quella sede la tenutezza dell' al pagamento in favore della controparte per la prestazione resa di somme in misura perfettamente corrispondente al totale degli importi oggetto della pertinente fatturazione emessa da quest'ultima.
Così come neppure merita accoglimento il secondo motivo dell'appello principale in punto di invocata riforma delle statuizioni di cui alla decisione di primo grado in merito alla disposta compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il
[...]
e gli allora amministratori comunali convenuti, atteso che una volta Pt_1 ritenuta la correttezza nei termini appena esposti della quantificazione della somma oggetto della condanna al pagamento pronunciata in favore del primo e a carico dei secondi in ragione di un ammontare comunque inferiore rispetto a quello originariamente richiesto con la domanda giudiziale, si ravvisano i presupposti per la configurabilità in capo all'allora parte attrice di una posizione di soccombenza parziale sul punto in esito al giudizio e, come tale, idonea a giustificare la disposta compensazione tra le parti delle spese di lite.
Soccorre, infatti, a tale specifico proposito il principio interpretativo secondo cui la reciproca parziale soccombenza suscettibile di comportare la compensazione totale o parziale delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto fondata sul principio della causalità degli oneri processuali, va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, e ciò tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 3, sentenza 22-2-2016 n. 3438).
Del pari da disattendere si atteggiano, infine, i residui motivi addotti a sostegno dei distinti appelli incidentali interposti avverso la decisione di primo grado, rispettivamente, dal e dagli amministratori comunali e a mezzo Controparte_1 dei quali ne sono state impugnate per ragioni contrapposte le statuizioni relative alla quantificazione dell'indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 2041 c.c. in favore dei secondi e a carico del primo, e tanto in conseguenza della concomitante condanna pronunciata nei confronti dei predetti al pagamento alla TT IR dei corrispettivi dovuti per il servizio affidatole senza il rispetto delle vigenti regole procedimentali di contabilità pubblica.
In merito, infatti, è appena il caso di osservare, per un verso, come il giudice di prime sede abbia dato adeguato conto del criterio di quantificazione dell'indennizzo dovuto dall'ente comunale, correttamente ancorandolo all'importo di aggiudicazione del servizio a base d'asta sulla cui base parametrare il risparmio di spesa di cui lo stesso ha beneficiato per avere nell'ambito della vicenda di causa in concreto usufruito della prestazione del servizio senza sostenere alcun esborso, mentre, per l'altro, che per espressa previsione normativa in materia la possibilità dell'impoverito di essere indennizzato per il depauperamento subito è in ogni caso destinata a trovare, a prescindere dall'ammontare di quest'ultimo, un limite invalicabile nella concreta entità del correlativo arricchimento altrui, dovendo l'indennità per indebito arricchimento essere liquidata in ragione della minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito (cfr. Cass. Civ., Sez. L., sentenza
26-6-2001 n. 8752; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 15-7-1978 n. 3654).
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto sia dell'appello principale, che degli appelli incidentali, con conseguente conferma in toto della sentenza impugnata.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza totale reciproca delle parti in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre la compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, e di CP_1 [...]
, e , con atto di citazione notificato l'11-3- Per_1 Persona_2 CP_2
2019, e sugli appelli incidentali proposti dal e da , Controparte_1 Persona_1
e con comparse di costituzione e risposta depositate Persona_2 CP_2 rispettivamente il 4-6-2019 e il 5-6-2019, avverso la sentenza del Tribunale di
Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 17-1-
2019 n. 91, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale, che gli appelli incidentali, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 576 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vito Tassone e Saverio Tassone Parte_1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in San Vito sullo Ionio, Via Umberto I n. 378/A;
- appellante principale contro
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Laudadio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via XX Settembre n. 26;
-appellato-appellante incidentale e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Cortese in virtù di procura CP_2
a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Chiaravalle Centrale, Via Luigi
Razza n. 128;
-appellato-appellante incidentali e
in qualità di erede di , rappresentata e difesa Controparte_3 Persona_1 dall'Avv. Domenico Cortese in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 10-12-2019, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Chiaravalle Centrale, Via Luigi Razza n. 128;
-appellata-appellante incidentali e , in qualità di erede di , rappresentata e difesa Controparte_4 Persona_2 dall'Avv. Domenico Cortese in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 17-3-2025, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Chiaravalle Centrale, Via Luigi Razza n. 128;
-appellata-appellante incidentali sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante principale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
- condannare gli appellati amministratori comunali e i rispettivi eredi CP_2 dei defunti ex amministratori comunali e al Persona_1 Persona_2 pagamento in solido della somma di €uro 9.209,52 (anziché di €uro 8.317,31 come deciso dal primo Giudice), oltre al pagamento della relativa rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'1-6-1999 al soddisfo, a favore dell'appellante
[...]
Pt_1
- condannare gli appellati amministratori comunali e i rispettivi eredi CP_2 dei defunti ex amministratori comunali e al Persona_1 Persona_2 pagamento in solido delle spese e competenze del giudizio di primo grado, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello a favore dell'appellante ; Parte_1
- accertare e dichiarare che, contrariamente alla infondata statuizione del primo
Giudice, nessuna domanda di indebito arricchimento è stata esperita dall'attore –
[... odierno appellante nei confronti del convenuto – odierno appellato CP_1
CP_1
- accertare e dichiarare l'ammissibilità della contestualità della proposizione delle domande attoree alle condizioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
accertare e dichiarare che il non ha risposto Controparte_1 all'invito di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- accertare e dichiarare l'ammissibilità delle precisazioni e modificazioni di cui ai nn. 1 e 2 del punto III della prima memoria istruttoria ex art. 183, 6 comma, n. 1),
c.p.c., datata 16 febbraio 2007 e depositata dall'attore-odierno appellante il 20 febbraio 2007, e quindi accertare e dichiarare l'ammissibilità del proposto intervento ad adiuvandum alla domanda ex art. 2041 c.c. proposta dai convenuti-odierno appellati amministratori comunali nei confronti del convenuto Controparte_5
– odierno appellato Controparte_1 - accertare e dichiarare che, contrariamente alla infondata statuizione del primo
Giudice, l'attore -odierno appellante all'epoca dei fatti per cui è causa (cioè dal 4 dicembre 1998 al 30 aprile 1999) non è incorso in alcuna negligenza a norma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 77/1995, nel testo vigente dal 5 dicembre 1998 al 30 aprile 1999;
- accertare e dichiarare che, contrariamente alla infondata statuizione del primo
Giudice, l'attore -odierno appellante non è soccombente su alcunchè nei confronti del convenuto – odierno appellato e quindi non deve rifondergli Controparte_1 le spese e competenze del giudizio di primo grado, e quindi, in riforma dell'appellata sentenza, condannare il al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del giudizio di primo grado a favore dell'attore-odierno appellante;
- condannare in solido gli appellati amministratori comunali e i rispettivi CP_2 eredi dei defunti ex amministratori comunali e al Persona_1 Persona_2 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di secondo grado a favore dell'appellante ; Parte_1
- condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 del presente giudizio di secondo grado a favore dell'appellante . Parte_1
- Per l'appellato-appellante incidentale Voglia la Corte Controparte_1
d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, rigettare l'appello proposto del in quanto inammissibile e/o Parte_1 comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, con contestuale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
Controparte_1
-Per gli appellati-appellanti incidentali , n.q. di erede CP_2 Controparte_3 di e n.q. di erede di : Voglia Persona_1 Controparte_4 Persona_2
l'On. Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuire:
- dichiarare inammissibile ovvero rigettare nel merito l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso e in accoglimento dei motivi di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata per le parti oggetto di censura e conseguentemente:
-accertare e dichiarare che con la deliberazione n. 181 del 27-11-1998 il CP_1
pur dichiarandolo rescisso, ha prorogato l'originario contratto stipulato tra
[...] il Comune di e l' per la gestione della discarica Parrera nel CP_1 CP_6
Comune di Petrizzi – non ancora giunto a scadenza -, in attesa di espletare le procedure per l'individuazione della nuova impresa cui affidare l'incarico; -accertare e dichiarare che, pertanto, nel caso di specie esisteva sia il contratto che il relativo impegno di spesa, previsto nell'originaria delibera di aggiudicazione n. 97 dell'8-7-1998, contenente espressa attestazione di copertura finanziaria;
-accertare e dichiarare che, pertanto, nel caso di specie non trova applicazione il disposto di cui all'art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 77/1995 e che l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del solo Controparte_1
-accertare e dichiarare che gli amministratori hanno diritto ad essere tenuti indenni dal per tutte le somme che, eventualmente, saranno chiamati a Controparte_1 corrispondere in favore dell'impresa ; Pt_1
-accertare e dichiarare che l'impresa non ha fornito prova di avere Pt_1 effettivamente svolto il servizio nel periodo successivo alla comunicazione della deliberazione n. 181 del 27-11-1998, né relativamente ai criteri di determinazione del quantum debeatur e, pertanto, rigettare ogni domanda sul punto.
Condannare, quindi, gli appellati al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi all'allora Sezione Distaccata di Chiaravalle C.le, gli epigrafati convenuti, affermando che:
-in data 28-7-1998 stipulava con il Comune di previa delibera di G.M. n. CP_1
97/98, regolare contratto di appalto per la gestione di una discarica consortile, per un corrispettivo annuo di € 13.931,32, Iva inclusa, al netto del ribasso d'asta;
-in data 4-12-1998 gli veniva trasmessa copia della delibera di G.M. n. 181 /1998, con cui si rescindeva il succitato contratto, contestualmente disponendo che la gestione della discarica gli fosse comunque affidata per un periodo di trenta giorni dalla notifica di detta deliberazione, per un importo di € 1.421,24 Iva inclusa;
-il rapporto gestionale temporaneo disposto dal Comune di cessava di fatto CP_1 in data 30-4-1999;
-fino alla data di rescissione del contratto di appalto, l'obbligo di pagamento della somma dovuta a titolo di corrispettivo costituiva oggetto dell'apposita sentenza n.
77/2005, emessa dall'ex Sezione Di staccata di Chiaravalle C.le di questo Tribunale
e ormai passata in giudicato.
Chiedeva pertanto il pagamento di un indennizzo per l'ingiustificata locupletazione, ex art. 2041 c.c., presumibilmente realizzata dal qualora tuttavia Controparte_1 quest'ultimo gli avesse comunicato l'avventa previsione del capitolo di spesa relativo al pagamento dell'importo dovutogli per la gestione della discarica, rinunciando in tal caso alla domanda avanzata nei confronti degli amministratori.
Nel caso in cui gli fosse stata, a contrario, comunicata la mancata previsione del predetto capitolo di spesa, o qualora ciò si fosse comunque reso necessario all'esito del giudizio, l'azione medesima sarebbe stata, a suo dire, esercitata “utendo juribus” in surrogazione degli amministratori stessi ex art. 2900 c.c., manifestando purtuttavia l'intenzione di coltivare in tale altro caso anche l'azione per il pagamento delle somme dovute esercitata contro gli amministratori per violazione degli obblighi contabili (punto E dell'atto di citazione).
Instauratosi il contraddittorio, il chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda attorea, mentre i convenuti , e Persona_1 CP_2 Per_2 proponevano, in via ulteriormente gradata, domanda riconvenzionale
[...]
d'indebito arricchimento nei confronti della convenuta amministrazione comunale, chiedendo invece, in via rispettivamente principale e subordinata, il rigetto della domanda, nonché l'accertamento e conseguente dichiarazione dell'esclusiva responsabilità del CP_1
La causa, previa acquisizione d'idonea documentazione prodotta dalle parti, nonché escussione degli indicati testimoni ed espletamento di interrogatorio formale, all'udienza del 16-1-2017 era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ordinari previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi ..”.
Con sentenza depositata il 17-1-2019 n. 91, il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, in composizione monocratica, così statuiva:
“Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla TT nei Pt_1 confronti degli epigrafati amministratori e, per l'effetto, condanna i convenuti CP_2
e in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'attore Per_2 Per_1 dell'importo di € 8.317,31 comprensivo di rivalutazione, oltre interessi compensativi come da motivazione;
Dichiara inammissibile la domanda di indebito arricchimento esperita dallo stesso attore nei confronti del di e, per l'effetto, lo condanna alla refusione CP_1 CP_1 delle spese in favore dell'Ente pubblico locale, che si liquidano in complessivi €
3.500,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti come per legge;
Accoglie la domanda di indebito arricchimento avanzata dai suddetti amministratori nei confronti del e, per l'effetto, condanna quest'ultimo ad Controparte_1 indennizzarli mediante il versamento, nei loro confronti, della complessiva posta di
€ 6.777,98, all'attualità, oltre agli interessi come in motivazione;
La particolarità delle questioni trattate, in uno con la sostanziale soccombenza reciproca intercorsa tra tutte le parti processuale, giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio, fatta eccezione per quanto sopra indicato in riferimento al rapporto riguardante parte attrice e il ” Controparte_1
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione in via principale dinanzi a questa Corte d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 11-
3-2019, in qualità di titolare dell'impresa omonima, censurandone Parte_1 le statuizioni con essa adottate nei suoi confronti e invocandone, pertanto, la riforma per i seguenti motivi.
Con un primo motivo di gravame l'appellante deduceva il vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., nonché di illogica, contraddittoria e errata motivazione della decisione di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento che si riteneva nella specie essere stata da esso attore esperita in quella sede nei confronti del e, conseguentemente, condannato il Controparte_1 predetto alla rifusione delle spese processuali in favore dell'ente locale da ultimo citato.
Più nello specifico, si sosteneva sul punto a fondamento della proposta impugnazione come l'affermazione contenuta in sentenza in merito alla circostanza secondo cui parte attrice in prime cure avesse coltivato fino alla precisazione delle conclusioni, unitamente alla domanda ex art. 35 D.Lgs. n. 77/1995, anche quella di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti del convenuto CP_1 si ponesse in netto contrasto con il complessivo contenuto degli scritti
[...] difensivi versati agli atti di causa nell'interesse della predetta. Si opponeva in argomento innanzi tutto l'avvenuta espressa sottoposizione nell'atto di citazione introduttivo del giudizio della richiesta di condanna del al Controparte_1 pagamento della somma ivi indicata ai sensi dell'art. 2041 c.c. alla condizione che non fossero stati violati gli obblighi di natura contabile di cui al combinato disposto degli artt. 35 e 37 D.Lgs. n. 77/1995 e succ. mod., laddove peraltro, nonostante l'invito rivoltogli in via preventiva nell'atto di citazione in questione a comunicare per iscritto se per i lavori temporanei di cui alla deliberazione G.M. n. 181 del 27-
11-1998 e fino alla cessazione degli stessi in data 30-4-1999, affidati alla impresa fosse stato previsto il relativo capitolo di spesa per il pagamento delle Pt_1 prestazioni spettanti alla predetta di gestione della discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sita in località Perrera del Comune di Petrizzi dal 4-12-1998 al
30-4-1999, l'Ente locale citato non aveva inteso rispondere entro il termine assegnato, ma solo controdedotto sul punto in sede di successiva costituzione, mentre diversamente non avrebbe avuto alcuna necessità di difendersi, posto che dalla tempestiva comunicazione circa la mancata previsione di spesa nella specie non ne sarebbe potuto che discendere ad opera di parte attrice e attuale appellante la conferma della rinuncia all'azione diretta di indebito arricchimento nei confronti del già preannunziata nell'atto di citazione e poi effettivamente Controparte_1 formalizzata nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., per come ammesso dallo stesso ente nei propri scritti difensivi.
Si evidenziava, inoltre, al contrario di quanto ritenuto nella pronuncia gravata, come in prime cure neppure fosse mai stata proposta alcuna domanda in via indiretta di indebito arricchimento nei confronti del convenuto su cui l'organo CP_1 giudicante sarebbe stato chiamato a pronunciarsi, atteso che sempre nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. in merito all'actio in rem verso utendo iuribus ex art. 2900 c.c. dei convenuti amministratori autori della deliberazione di giunta del 27-
11-1998 n. 181 l'attore, una volta preso atto dell'avvenuta proposizione nel medesimo giudizio da parte di quest'ultimi in via riconvenzionale nei confronti del dell'azione di indebito arricchimento, avesse prospettato come la stessa CP_1 fosse da ritenersi comunque ammissibile in termini di intervento ad adiuvandum, ricorrendone tutti i presupposti processuali ex art. 105, comma 2, del codice di rito, oltre che insistito per la sua fondatezza in sede di precisazione delle conclusioni.
A mezzo di un secondo motivo di appello la decisione di primo grado veniva impugnata nella parte in cui il primo giudice, in sede di valutazione della posizione dell'allora attore e odierno appellante principale in esito al giudizio anche ai fini delle determinazioni da assumersi in punto di regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con il convenuto, aveva affermato come il predetto fosse CP_1 incorso nell'ambito della vicenda oggetto di causa in una grave negligenza per non avere atteso la comunicazione prevista dall'art. 35 D.Lgs. n. 77/1995 prima di continuare a svolgere le attività di gestione della discarica, deducendosene il vizio, per un verso, di falsa applicazione di legge, non essendo rinvenibile nella formulazione dell'art. 35 D.Lgs. cit. ratione temporis applicabile alla concreta fattispecie in esame alcun riferimento alla facoltà riconosciuta al terzo interessato in mancanza della comunicazione di cui si discute di non eseguire la prestazione fino al momento della sua ricezione, e, per l'altro, di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c. per non avere nessuna delle parti costituite in giudizio chiesto di accertare e dichiarare la condotta negligente dell'attore per avere espletato l'attività di gestione della discarica senza essersi preventivamente informato se il avesse adempiuto all'assunzione CP_1 del relativo impegni di spesa a norma dell'art. 35 in questione.
Ancora con il terzo motivo di appello contestava la ricorrenza nella Parte_1 specie dei presupposti giustificativi sulla base dei quali il giudice di primo grado aveva disposto la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra lui e gli amministratori comunali convenuti, non potendo ravvisarsi alcuna situazione di soccombenza reciproca tra di essi in esito al giudizio per non essere il predetto soccombente relativamente ad alcuna domanda e/ o eccezione proposta nei confronti di costoro ovvero ad eventuali domande di questi ultimi nei suoi confronti, né risultando adeguatamente specificate le questioni particolari trattate richiamate a tal proposito nella pronuncia.
A mezzo del quarto motivo di gravame veniva poi invocata la riforma della sentenza di primo grado nel senso che il stante il mancato esperimento da Controparte_1 parte del nei confronti dello stesso di alcuna azione ex art. 2041 c.c. Parte_1 nei termini suindicati e tenuto conto della soccombenza di quest'ultimo per esserne state già rigettate esplicitamente o implicitamente con la pronuncia gravata tutte le richieste sia di merito, che istruttorie, fosse condannato alla rifusione in favore dell'attore citato delle spese e competenze del giudizio di primo grado.
Con il quinto ed ultimo motivo di appello il si doleva della errata Parte_1 quantificazione ad opera del primo giudice della somma dovuta in suo favore da parte degli amministratori convenuti in ragione di soli €uro 8.317,21, anziché più correttamente nell'importo di €uro 9.209,52 per come richiesto nell'atto di citazione sulla scorta delle fatture emesse in relazione ai corrispettivi spettanti per l'attività di gestione della discarica n. 1/99 del 5-2-1999 e n. 3/99 dell'1-6-1999 per le rispettive somme di €uro 8.847,60 e di €uro 5.304,89, ed al cui pagamento il CP_1 era stato tuttavia condannato con la sentenza del Tribunale di Catanzaro n.
[...]
77 del 2005 passata in giudicato nei limiti di soli €uro 4.942,97 a fronte della prestazione resa in forza del contratto di appalto stipulato per iscritto e fino alla rescissione dello stesso del 4-12-1998, non essendosi per contro statuito nulla con riferimento alla residua somma di cui alle prodotte fatture in questione in difetto dell'accertata mancanza di forma scritta del contratto per la gestione temporanea della discarica in parola dal 4-12-1998 al 30-4-1999.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata il 4-6-2019, il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 resistere al gravame, di cui contestava la fondatezza e chiedeva il rigetto, nonchè per interporre a sua volta avverso la decisione di primo grado impugnazione in via incidentale, a mezzo della quale censurava la determinazione del quantum della somma oggetto della condanna statuita a suo carico in favore degli amministratori a titolo di indebito arricchimento in ragione di €uro 6.777,98, in quanto da ritenersi a dire dell'ente affetta da errori di calcolo in rapporto alla presupposta e collegata non corretta quantificazione della somma al cui pagamento erano stati condannati i medesimi in favore del oltre che non sorretta da idonea Parte_1 motivazione in difetto della esplicitazione degli specifici parametri utilizzati per giungere alla sua concreta determinazione, concludendo nei termini di cui in epigrafe.
Si costituivano altresì in giudizio, come da comparsa di risposta depositata il 5-6-
2019, , e per resistere all'avverso Persona_1 CP_2 Persona_2 gravame, di cui eccepivano in via preliminare l'inammissibilità in rito e contestavano nel merito la fondatezza, chiedendone il rigetto, nonchè per proporre anch'essi avverso la decisione di primo grado appello incidentale, a mezzo del quale, sul presupposto della inopponibilità nei loro confronti dell'accertamento contenuto nella sentenza n. 77/2005 del Tribunale di Catanzaro passata in giudicato per non essere stati essi parti nell'ambito di quel giudizio, invocavano la riforma della decisione di primo grado nel senso che fosse esclusa la loro tenutezza al pagamento di alcunchè in favore del innanzi tutto dovendosi, al contrario di quanto ritenuto Parte_1 dal primo giudice, interpretare la delibera di G.M. n. 181 del 27-11-1998 quale proroga degli effetti dell'originario contratto di appalto inter partes e peraltro all'epoca non ancora giunto a scadenza, laddove contenente l'indicazione di un corrispettivo e dell'impegno di spesa mediante il richiamo al contratto e alla copertura finanziaria siccome attestata nella delibera di aggiudicazione dell'appalto in questione n. 97 del 9-7-1998 sulla cui base il contratto stesso era stato stipulato, ed inoltre non essendo stata fornita dalla impresa appaltatrice in giudizio la prova circa l'effettivo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, ed ancora in linea subordinata sulla scorta dell'ulteriore rilievo della loro partecipazione alla delibera
G.M. n. 181/1998 quale atto meramente preparatorio e ad efficacia interna all'ente e da cui pertanto non si sarebbe potuta desumere la dimostrazione di quanti e quali amministratori avessero effettivamente consentito alla impresa citata di eseguire le prestazioni oggetto della richiesta di compenso, e comunque deducendo in ogni caso, da ultimo, l'insufficienza del quantum determinato dal primo giudice da rimborsarsi in loro favore da parte del ex art. 2041 c.c., poiché da Controparte_1 commisurarsi più correttamente nell'intero ammontare della diminuzione patrimoniale da essi subita in corrispondenza di quanto gli stessi erano stati condannati a pagare in favore della TT , rassegnando pertanto le richieste Pt_1 conclusive nei termini di cui in epigrafe.
All'udienza di prima comparizione delle parti il procuratore dell'appellato
[...]
dichiarava la morte del proprio assistito e la Corte dichiarava l'interruzione Per_1 del giudizio.
Riassunto il giudizio ex art. 303 c.p.c. dall'appellante in via principale
[...]
come da ricorso in atti, veniva fissata udienza per la prosecuzione del Pt_1 giudizio.
Quindi, in esito alla suddetta udienza, nel corso della quale si costituiva in giudizio come da comparsa di costituzione in atti, , in qualità di erede di Controparte_3
, riportandosi alle conclusioni di cui agli scritti difensivi depositati Persona_1 nell'interesse del proprio dante causa, una volta provvedutosi sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante principale contestualmente alla proposizione dell'impugnazione, come da ordinanza della Corte in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel prosieguo, a seguito della dichiarazione di decesso dell'appellato Per_2 da parte del suo procuratore, il giudizio veniva dichiarato nuovamente
[...] interrotto.
Con successivo ricorso in atti l'appellante principale riassumeva il Parte_1 giudizio e veniva quindi fissata udienza per la sua prosecuzione, nel corso della quale si costituiva come da comparsa in atti in qualità di erede di Controparte_4 [...]
, riportandosi alle conclusioni di cui agli scritti difensivi depositati Persona_2 nell'interesse del proprio dante causa, ed al cui esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 25-3-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre prendere le mosse, ad avviso della Corte, dalla disamina del primo, terzo e quarto motivo dell'appello proposto in via principale da nella sua Parte_1 qualità di titolare e legale rappresentante della omonima TT individuale, a mezzo dei quali sono state impugnate le statuizioni adottate dal giudice di primo grado a carico del predetto di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'allora convenuto, sulla scorta della dedotta erroneità del presupposto Controparte_1 valutativo posto a fondamento di esse in merito alla ritenuta inammissibilità della domanda di indebito arricchimento in quella sede esperita da esso appellante nei confronti dell'ente citato.
A tal proposito, va innanzi tutto disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dal appellato sotto il profilo del difetto CP_1 nella specie di legittimazione e capacità processuale in capo al in Parte_1 conseguenza del venir meno della sua qualità di imprenditore individuale per effetto della cessazione dell'attività e della cancellazione della TT individuale di costui dal registro delle imprese già dall'anno 2001 e, dunque, sin da epoca antecedente alla instaurazione del giudizio di primo grado, essendo appena il caso di rilevare al contrario come, laddove l'impresa individuale è un'attività economica esercitata da una persona fisica e, pertanto, non ha una soggettività giuridica distinta ed autonoma rispetto a quest'ultima, l'intervenuta cancellazione di essa dal registro delle imprese non comporta la perdita della legittimazione e della capacità di stare in giudizio dell'ex titolare per la tutela dei diritti di credito rivenienti dall'attività di impresa in precedenza svolta (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 22-11-2021 n. 35962).
Quanto al merito, i sopra indicati motivi dell'appello principale di cui al presente vaglio sono da reputarsi comunque tutti indistintamente infondati e, come tali, da respingere.
Non appare, infatti, condivisibile l'assunto sostenuto in argomento da parte appellante secondo cui, al contrario di quanto affermato nella pronuncia gravata, in ordine ad alcuna sua domanda di indebito arricchimento nei confronti del CP_1 convenuto proposta in via diretta ex art. 2041 c.c. in relazione all'attività di gestione della discarica comunale dei rifiuti solidi urbani svolta nell'arco temporale 4-12-
1998/ 30-4-1999 sulla base della delibera G.M. n. 181 del 27-11-1998 di affidamento dell'incarico, ma che poi non era stato formalizzato in un contratto scritto, ovvero in via indiretta in surrogazione ex art. 2900 c.c. dei funzionari e/o amministratori dell'ente che avevano nella concreta vicenda ordinato la prestazione si sarebbero fondatamente potuti ritenere chiamati, rispettivamente, l'amministrazione comunale suddetta a difendersi e il giudice di prime cure a pronunciarsi, in quanto da lui introdotta in giudizio condizionatamente e in ogni caso tempestivamente rinunciata in conseguenza dei concreti sviluppi processuali verificatisi nel corso del giudizio.
Ed invero, rileva ai presenti fini valutativi la essenziale connotazione conferita all'azione di ingiustificato arricchimento della sussidiarietà nei termini previsti dal disposto di cui all'art. 2042 c.c., in forza della quale detta azione non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare ai fini di farsi indennizzare il pregiudizio subito un'altra azione tipica nei confronti o dello stesso arricchito ovvero anche di persone diverse da quest'ultimo che vi siano obbligate per legge o per contratto.
Ne discende, dunque, che il segnalato carattere di residualità dell'azione suddetta comporta di ritenere già ab origine inammissibile la cumulativa introduzione in giudizio di essa in via diretta o indiretta nei confronti del unitamente ad CP_1 altre domande costituenti idonei rimedi a disposizione del soggetto per il conseguimento della tutela dei propri diritti, quale per l'appunto nella specie quella concomitante intentata dall'attore in prime cure nei confronti degli amministratori comunali che gli avevano commissionato l'esecuzione dei lavori in questione e avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità personale e diretta dei medesimi per il pagamento dei corrispettivi dovuti in favore del medesimo, in dipendenza dell'avvenuta autorizzazione della prestazione resa senza che si fosse preventivamente ottemperato agli obblighi di regolarizzazione contabile della spesa previsti dagli artt. 35 e 37 D.Lgs. n. 77 del 1995 (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 30-
10-2013 n. 24478).
Né, d'altra parte, può fondatamente prospettarsi la situazione di incertezza nella individuazione della domanda ritualmente esperibile in capo alla parte all'atto della introduzione del giudizio di primo grado in difetto della preventiva comunicazione ad opera del convenuto, sebbene specificamente richiestone, in ordine CP_1 all'avvenuta previsione o meno dell'impegno di spesa con riferimento al pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni dedotte in causa siccome in concreto incidente sulla operatività del criterio di residualità sopra richiamato, con la conseguente evidenziata immediata rinuncia alla proposta azione di arricchimento senza causa nei confronti dell'ente a seguito della costituzione in giudizio di quest'ultimo.
Di contro, infatti, non può negarsi né che il soggetto il quale nel caso in esame aveva agito in giudizio fosse perfettamente a conoscenza sin dall'inizio sulla base degli atti a sua disposizione della inesistenza nella specie di alcun regolare impegno di spesa, né che il medesimo ben avrebbe potuto in ogni caso attivarsi per acquisire idonee informazioni sul punto onde determinarsi adeguatamente al momento di adire le vie legali in ordine al tipo di rimedio esperibile e al soggetto nei cui confronti azionarlo.
A rafforzare peraltro la valenza di quanto appena evidenziato da ultimo soccorre vieppiù la considerazione che a norma dell'art. 35 D.Lgs. n. 77 del 1995, nella sua formulazione vigente già all'epoca dei fatti per come integrata, contrariamente a quanto infondatamente opposto sul punto dall'appellante principale, dall'art. 4 del
D.Lgs. n. 342/1996 entrato in vigore anteriormente ad essi e attualmente trasfuso nell'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000, a fronte dell'obbligo di comunicazione al terzo interessato in ordine alla copertura finanziaria e all'impegno di spesa contestualmente all'ordinazione della prestazione, era stata finanche prevista altresì la facoltà per il medesimo, in mancanza di detta comunicazione, di astenersi dalla esecuzione della prestazione sino al momento in cui non l'avesse ricevuta, e tanto ad ulteriore riprova dei precisi oneri di richiesta preventiva di informazioni in tema gravanti sul soggetto, le conseguenze economiche della cui prestazione ove comunque eseguita pur in difetto della diligente ottemperanza dei quali avrebbe potuto restare definitivamente a carico del predetto.
Anche sotto lo specifico profilo in questione, dunque, può ritenersi che l'attore in prime cure e odierno appellante principale fosse incorso, con l'avere intentato una domanda in radice improponibile sia dal punto di vista oggettivo, che soggettivo nei termini sopra esposti, in una condotta che risulta pertanto essere stata correttamente valutata all'esito del giudizio nella sentenza impugnata in sede di adottate determinazioni in punto di regolamentazione delle spese di lite tra le citate parti secondo il criterio ordinario della soccombenza.
Per quel afferisce, inoltre, ai residui secondo e quinto motivo dell'appello principale proposto dal , che investono, rispettivamente, la determinazione del Parte_1 quantum della somma oggetto della condanna al pagamento in favore del predetto a titolo di corrispettivo dovuto per l'attività svolta di gestione della discarica durante l'arco temporale intercorso tra il 4-12-1998 e il 30-4-1999, pronunciata in primo grado a carico degli amministratori comunali, e la disposta compensazione delle spese processuali nei rapporti tra le parti citate, occorre evidenziare come per essenziali ragioni di ordine logico sia pregiudiziale alla disamina di questi quella dei motivi dell'appello dispiegato in via incidentale dagli amministratori suddetti, a mezzo dei quali è stata per converso contestata a monte la stessa fondatezza nell'an della pretesa creditoria avanzata in prime cure dall'allora attore nei confronti di questi ultimi e conclusivamente invocata la riforma della decisione nel senso del rigetto della domanda giudiziale intentata ex art. 35 D.Lgs. n. 77 del 1995. Orbene, reputa in merito la Corte che i motivi di appello incidentale in questione siano tutti indistintamente privi di pregio e, come tali, vadano respinti.
Ed invero, la prospettazione degli appellanti incidentali secondo cui la delibera di
G.M. n. 181 del 28-11-1998, con la quale il aveva statuito in Controparte_1 danno dell'impresa la rescissione del contratto con cui era stato affidato Pt_1
l'espletamento del servizio di gestione della discarica consortile sita in località
Parrera del Comune di Petrizzi, assumerebbe la mera valenza di proroga degli effetti dell'originario contratto di appalto in questione stipulato tra la TT IR e il citato in data 28-7-1998, con la conseguenza di doversi pertanto ritenere, CP_1 contrariamente a quanto affermato dal primo giudice nella sentenza gravata in punto di ravvisata carenza di rapporto obbligatorio tra le parti all'indomani dell'adozione della delibera sopra richiamata, lo svolgimento dell'attività da parte della TT citata assistito da un contratto scritto che peraltro all'epoca non era neppure ancora giunto a scadenza in quanto stipulato per la durata di un anno, oltre che dotato di regolare copertura finanziaria come da impegno di spesa di cui alle condizioni del contratto suddetto, non appare in alcun modo condivisibile.
Dal contenuto della delibera in questione, infatti, laddove con essa la Giunta
Municipale del costituita nelle persone del Sindaco Controparte_1 [...]
e degli Assessori e , disponeva la rescissione Per_1 Persona_2 CP_2 del contratto di appalto relativo alla gestione della discarica in parola del contratto stipulato con la TT registrato in Chiaravalle Centrale in data 29- Parte_1
8-1998 per inadempienza all'art. 3 dello stesso, e al contempo si determinava ad affidare in via provvisoria e nelle more dell'espletamento di una nuova licitazione privata sempre alla TT medesima la gestione della discarica per un periodo di ulteriori trenta giorni a decorrere dalla notifica della deliberazione all'interessato e per la complessiva somma di 2.751.900 delle vecchie lire iva inclusa, si desume l'inequivoca volontà dell'ente di porre fine al preesistente rapporto contrattuale intercorso tra le parti e nello stesso tempo di costituirne temporaneamente uno nuovo mediante l'affidamento allo stesso soggetto l'incarico di continuazione dell'esercizio della stessa attività che non avrebbe potuto essere interrotta per motivi di interesse pubblico, con previsione di autonomo termine di durata e di un diverso corrispettivo,
a cui tuttavia non faceva più seguito alcuna formalizzazione in un contratto scritto tra l'impresa affidataria e l'organo deputato alla manifestazione all'esterno con efficacia vincolante della volontà negoziale dell'ente comunale, né altrimenti alcuna regolarizzazione dal punto di vista contabile della relativa spesa agli atti di quest'ultimo. Né, d'altra parte, il contrario assunto circa la configurabilità nella fattispecie di una proroga degli effetti del contratto di appalto originario piuttosto che di avvenuta costituzione ex novo di un'obbligazione autonoma e distinta, può rinvenire adeguato fondamento nella segnalata circostanza che in costanza dell'adozione della citata delibera n. 181/1998 il contratto suddetto fosse ancora vigente per non esserne all'epoca scaduto il pattuito termine annuale di durata, atteso che proprio per effetto della rescissione anticipata del rapporto per inadempimento della TT appaltatrice deliberata dall'ente nei termini suesposti il contratto originario non era mai giunto alla sua scadenza naturale.
Così come del pari infondato si atteggia l'ulteriore rilievo dedotto dagli amministratori appellati-appellanti incidentali e/o dai loro aventi causa al fine di contestare qualsivoglia tenutezza da parte loro al pagamento di alcunchè in favore dell'impresa in merito al preteso difetto di prova del fatto che quest'ultima Pt_1 avesse effettivamente proseguito l'attività di gestione della discarica commessale con la delibera n. 181 del 1998 per il periodo di trenta giorni a decorrere dal 4-12-
1998, nonché nel corso dei mesi successivi sino al 30-4-1999, essendosi al contrario acquisita certa e tranquillante dimostrazione di tale circostanza anche attraverso le dichiarazioni dei testi escussi sul punto nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado e, segnatamente, la deposizione resa da , il quale ha avuto modo Testimone_1 di offrirne ampia conferma nel riferire di essere stato a conoscenza nella sua qualità di tecnico comunale all'epoca dei fatti che dopo la rescissione la TT IR aveva continuato a gestire la discarica per altri tre, quattro mesi.
Ne discende, pertanto, la correttezza dell'affermata responsabilità in via diretta e personale ad opera del giudice di prime cure in capo agli amministratori locali che ebbero nella vicenda ad autorizzare la prestazione nei confronti della TT incaricata, stante la riscontrata assenza della instaurazione di un valido rapporto contrattuale tra le parti sul punto, oltre che della necessaria attestazione circa la copertura finanziaria della relativa spesa, e tanto in aderenza al consolidato principio interpretativo elaborato in materia secondo cui, nel difetto di contratto scritto ad substantiam tra il privato fornitore e l'ente pubblico, nonché della previsione del correlativo impegno contabile di spesa, il rapporto contrattuale si instaura soltanto con l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura e non anche con l'ente, essendosi realizzata una vera e propria scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra il privato e l'amministratore, da una parte, e la pubblica amministrazione, dall'altra, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme c.d. ad evidenza pubblica (cfr. ex plurimis: Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 22-5-2007 n. 11854).
A questo punto, venendo al vaglio del sopra richiamato quinto motivo dell'appello principale proposto avverso le medesime statuizioni sotto il profilo della dedotta erroneità per difetto della operata determinazione della somma accertata come dovuta per le causali in atti dagli amministratori locali in favore del Parte_1 in ragione di soli €uro 8.317,21, invece che di €uro 9.209,52, non resta che affermarne l'assoluta infondatezza, atteso che il rilievo circa il maggior importo di cui la parte invoca il riconoscimento risulta essere stato basato sull'inconferente automatismo della individuata differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi indicati nelle fatture azionate dal suddetto nel precedente giudizio intentato nei confronti del dinanzi al Tribunale di Catanzaro e Controparte_1 quello liquidato alla TT appaltatrice con la sentenza definitiva n. 77 del 2005 resa in esito ad esso per l'attività di gestione della discarica svolta sino al momento della rescissione del contratto di appalto giusta deliberazione G.M. del 28-11-1998 n. 181, senza considerare tuttavia che anche con riferimento alla suindicata fase del rapporto assistita da un regolare contratto scritto non si era in alcun modo giunti ad accertare CP_ in quella sede la tenutezza dell' al pagamento in favore della controparte per la prestazione resa di somme in misura perfettamente corrispondente al totale degli importi oggetto della pertinente fatturazione emessa da quest'ultima.
Così come neppure merita accoglimento il secondo motivo dell'appello principale in punto di invocata riforma delle statuizioni di cui alla decisione di primo grado in merito alla disposta compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il
[...]
e gli allora amministratori comunali convenuti, atteso che una volta Pt_1 ritenuta la correttezza nei termini appena esposti della quantificazione della somma oggetto della condanna al pagamento pronunciata in favore del primo e a carico dei secondi in ragione di un ammontare comunque inferiore rispetto a quello originariamente richiesto con la domanda giudiziale, si ravvisano i presupposti per la configurabilità in capo all'allora parte attrice di una posizione di soccombenza parziale sul punto in esito al giudizio e, come tale, idonea a giustificare la disposta compensazione tra le parti delle spese di lite.
Soccorre, infatti, a tale specifico proposito il principio interpretativo secondo cui la reciproca parziale soccombenza suscettibile di comportare la compensazione totale o parziale delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c., in quanto fondata sul principio della causalità degli oneri processuali, va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, e ciò tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 3, sentenza 22-2-2016 n. 3438).
Del pari da disattendere si atteggiano, infine, i residui motivi addotti a sostegno dei distinti appelli incidentali interposti avverso la decisione di primo grado, rispettivamente, dal e dagli amministratori comunali e a mezzo Controparte_1 dei quali ne sono state impugnate per ragioni contrapposte le statuizioni relative alla quantificazione dell'indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 2041 c.c. in favore dei secondi e a carico del primo, e tanto in conseguenza della concomitante condanna pronunciata nei confronti dei predetti al pagamento alla TT IR dei corrispettivi dovuti per il servizio affidatole senza il rispetto delle vigenti regole procedimentali di contabilità pubblica.
In merito, infatti, è appena il caso di osservare, per un verso, come il giudice di prime sede abbia dato adeguato conto del criterio di quantificazione dell'indennizzo dovuto dall'ente comunale, correttamente ancorandolo all'importo di aggiudicazione del servizio a base d'asta sulla cui base parametrare il risparmio di spesa di cui lo stesso ha beneficiato per avere nell'ambito della vicenda di causa in concreto usufruito della prestazione del servizio senza sostenere alcun esborso, mentre, per l'altro, che per espressa previsione normativa in materia la possibilità dell'impoverito di essere indennizzato per il depauperamento subito è in ogni caso destinata a trovare, a prescindere dall'ammontare di quest'ultimo, un limite invalicabile nella concreta entità del correlativo arricchimento altrui, dovendo l'indennità per indebito arricchimento essere liquidata in ragione della minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito (cfr. Cass. Civ., Sez. L., sentenza
26-6-2001 n. 8752; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 15-7-1978 n. 3654).
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto sia dell'appello principale, che degli appelli incidentali, con conseguente conferma in toto della sentenza impugnata.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza totale reciproca delle parti in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre la compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, e di CP_1 [...]
, e , con atto di citazione notificato l'11-3- Per_1 Persona_2 CP_2
2019, e sugli appelli incidentali proposti dal e da , Controparte_1 Persona_1
e con comparse di costituzione e risposta depositate Persona_2 CP_2 rispettivamente il 4-6-2019 e il 5-6-2019, avverso la sentenza del Tribunale di
Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 17-1-
2019 n. 91, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta sia l'appello principale, che gli appelli incidentali, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)