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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/10/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note scritte depositate, ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 Marzo 2025 : dall'Avv. Giovanni Di Battista, difensore di parte attrice;
dall'Avv. Pierluigi Cirillo, difensore di parte convenuta, emette, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2158 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA Parte 1 ( c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Lanciano
(CH), alla Via Monte Bianco n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Battista, che la rappresenta e difende, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
P.IVA 1 ), in persona (c.f. Controparte 1
dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza Ettore Troilo, 11, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Cirillo, che lo rappresenta e difende, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare
- spese condominiali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione
"Parte 1 nella spiegata qualità di condomina, ha convenuto in dell'udienza,
giudizio il Controparte 2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “nel merito, ed in via principale, accertare e dichiarare nulla per le motivazioni suesposte, la delibera dell'assemblea del 22.03.2024 adottata dal [...]
وin violazione delle disposizioni di cui all'art. 1136 cc, 5° comma, Controparte 1 con conseguenziale condanna del CP_1 resistente delle spese sostenute dall'istante in sede di mediazione, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi dal Giudice in via equitativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare nulla per le motivazioni su esposte la a delibera dell'assemblea del 22.03.2024 adottata dal Controparte_1
[...], per abuso e/o eccesso di potere contrario allalegge ed alle regole della gestione del Condominio e dell'uso delle parti comuni, con conseguenziale condanna del CP 1 resistente delle spese sostenute dall'istante in sede di mediazione, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi dal Giudice in via equitativa;
con condanna in ogni caso del resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre CAP ed accessori come per legge, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario".
Controparte_22) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva in giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “in via preliminare
[...]
,
dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio, per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziale da parte degli istanti, in virtù di quanto previsto dall'art. 1137, 2° comma cc;
In subordine rigettare, in ogni caso, la domanda formulata dalla sig.ra perché inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondata in fatto Parte 1 ed in diritto. Condannare la sig.ra al risarcimento del danno per lite
- Parte 1
temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario".
3) Con ordinanza resa all'udienza di comparizione delle parti del 13/11/2024, ferme le produzioni documentali, ritenuta l'opportunità di decisione sulla questione preliminare sollevata da parte convenuta, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termine per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025.
4) La questione di decadenza sollevata da parte convenuta appare assorbire ogni altra proposta.
5) Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1137 c.c., il termine per impugnare una delibera assembleare è di giorni trenta decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
6) Nel caso in esame la delibera di cui si controverte è stata adottata in data 22/03/2024 e, come risulta dal relativo verbale, l'attrice vi ha partecipato a mezzo di persona all'uopo delegata. Sicché è da quella data che deve calcolarsi la decorrenza del termine di decadenza.
7) E' vero anche che la proposizione della mediazione, prevista quale condizioni di procedibilità della domanda, sospende tale termine (la data di invio della domanda interrompe il temine) il quale comincia a decorrere dalla data del primo incontro di mediazione.
8) Ciò nondimeno, nel caso in esame risulta che l'istanza di mediazione è stata depositata non entro il 21/04/2024, bensì il 3/05/2024 (come è dato evincersi dal verbale negativo di mediazione allegato n°5 di parte attrice), ergo oltre il termine dianzi richiamato.
9) Non appaiono ravvisabili motivi di nullità considerato che la delibera è stata adottata da assemblea regolarmente costituita con partecipazione di condomini rappresentati il 100% delle quote millesimali (4 partecipanti su quattro condomini) secondo i requisiti richiesti ex art. 1136 c.c.
10) Ne consegue che la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore indeterminato, ma comunque non superiore ad euro
26.000,00, con esclusione della fase istruttoria, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4 co. I, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la domanda;
condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge
(iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 15 Ottobre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note scritte depositate, ex art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 Marzo 2025 : dall'Avv. Giovanni Di Battista, difensore di parte attrice;
dall'Avv. Pierluigi Cirillo, difensore di parte convenuta, emette, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2158 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA Parte 1 ( c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Lanciano
(CH), alla Via Monte Bianco n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Battista, che la rappresenta e difende, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
P.IVA 1 ), in persona (c.f. Controparte 1
dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza Ettore Troilo, 11, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Cirillo, che lo rappresenta e difende, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare
- spese condominiali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione
"Parte 1 nella spiegata qualità di condomina, ha convenuto in dell'udienza,
giudizio il Controparte 2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “nel merito, ed in via principale, accertare e dichiarare nulla per le motivazioni suesposte, la delibera dell'assemblea del 22.03.2024 adottata dal [...]
وin violazione delle disposizioni di cui all'art. 1136 cc, 5° comma, Controparte 1 con conseguenziale condanna del CP_1 resistente delle spese sostenute dall'istante in sede di mediazione, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi dal Giudice in via equitativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare nulla per le motivazioni su esposte la a delibera dell'assemblea del 22.03.2024 adottata dal Controparte_1
[...], per abuso e/o eccesso di potere contrario allalegge ed alle regole della gestione del Condominio e dell'uso delle parti comuni, con conseguenziale condanna del CP 1 resistente delle spese sostenute dall'istante in sede di mediazione, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi dal Giudice in via equitativa;
con condanna in ogni caso del resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre CAP ed accessori come per legge, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario".
Controparte_22) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva in giudizio il per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “in via preliminare
[...]
,
dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio, per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziale da parte degli istanti, in virtù di quanto previsto dall'art. 1137, 2° comma cc;
In subordine rigettare, in ogni caso, la domanda formulata dalla sig.ra perché inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondata in fatto Parte 1 ed in diritto. Condannare la sig.ra al risarcimento del danno per lite
- Parte 1
temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario".
3) Con ordinanza resa all'udienza di comparizione delle parti del 13/11/2024, ferme le produzioni documentali, ritenuta l'opportunità di decisione sulla questione preliminare sollevata da parte convenuta, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termine per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025.
4) La questione di decadenza sollevata da parte convenuta appare assorbire ogni altra proposta.
5) Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1137 c.c., il termine per impugnare una delibera assembleare è di giorni trenta decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
6) Nel caso in esame la delibera di cui si controverte è stata adottata in data 22/03/2024 e, come risulta dal relativo verbale, l'attrice vi ha partecipato a mezzo di persona all'uopo delegata. Sicché è da quella data che deve calcolarsi la decorrenza del termine di decadenza.
7) E' vero anche che la proposizione della mediazione, prevista quale condizioni di procedibilità della domanda, sospende tale termine (la data di invio della domanda interrompe il temine) il quale comincia a decorrere dalla data del primo incontro di mediazione.
8) Ciò nondimeno, nel caso in esame risulta che l'istanza di mediazione è stata depositata non entro il 21/04/2024, bensì il 3/05/2024 (come è dato evincersi dal verbale negativo di mediazione allegato n°5 di parte attrice), ergo oltre il termine dianzi richiamato.
9) Non appaiono ravvisabili motivi di nullità considerato che la delibera è stata adottata da assemblea regolarmente costituita con partecipazione di condomini rappresentati il 100% delle quote millesimali (4 partecipanti su quattro condomini) secondo i requisiti richiesti ex art. 1136 c.c.
10) Ne consegue che la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore indeterminato, ma comunque non superiore ad euro
26.000,00, con esclusione della fase istruttoria, valori minimi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4 co. I, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la domanda;
condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge
(iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 15 Ottobre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi