Articolo 8 della Legge 26 febbraio 1963, n. 290
Articolo 7
Versione
11 aprile 1963
Art. 8.
Per il funzionamento dell'Istituto e' concesso un contributo annuo di lire 30.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 da iscrivere nello stato di previsione della spesa, del Ministero della pubblica istruzione.
All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 aprile 1963