Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05121/2025REG.PROV.COLL.
N. 04221/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4221 del 2022, proposto dal signor UI CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Amici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fratta Todina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Rampini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio GI OR in Roma, via Cicerone 44;
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 (Ausl Umbria 1), non costituita in giudizio;
nei confronti
Azienda agraria Scargetta Mauro, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (sezione prima) n. 974/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fratta Todina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi la parte appellata l’avvocato Marta Polenzani su delega dell’avvocato Mario Rampini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor UI CE ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso il permesso di costruire n. 3 del 6 luglio 2018, rilasciato all’azienda agraria confinante Scargetta Mauro per la realizzazione di una rimessa attrezzi e di una stalla per allevamento bovini in Fratta Todina in Via Marscianese snc.
2. Il signor CE è proprietario di un immobile adibito a civile abitazione, ove ha la propria residenza, situato nel Comune di Fratta Todina, a poca distanza dal centro abitato, in una zona classificata dal PRG come agricola.
2.1. A seguito di accesso agli atti, veniva a conoscenza dell’avvenuto rilascio, in data 6 luglio 2018, a favore dell’azienda agraria confinante del permesso costruire n. 3/2018 per la realizzazione di una rimessa per attrezzi e di una stalla. Il progetto approvato prevedeva, in particolare, la realizzazione di una struttura di dimensioni pari a mq. 215,86 (m. 14,23 x 15,17), con copertura a capanna, da adibire in parte a rimessa attrezzi e in parte a stalla, destinata ad ospitare n. 18 bovini da ingrasso; annessa alla stalla era prevista la realizzazione di una struttura di stoccaggio, destinata a contenere i liquami e le deiezioni prodotte dal bestiame.
2.2. Sul progetto venivano rilasciati i pareri favorevoli del servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (prot. n. 0076423 del 15 giugno 2017) e del servizio igiene e sanità pubblica della USL Umbria (parere del 29 giugno 2017).
3. Con ricorso di primo grado il signor CE chiedeva l’annullamento del sopra indicato titolo edilizio per violazione dell’art. 46 NTA del PRG del Comune di Fratta Todina, dell’art. 142 del reg. reg. n. 2 del 18 febbraio 2015, dell’art. 261 del r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934 e della d.g.r. Umbria n. 1423 del 2 agosto 2006.
4. T.a.r. adito, con sentenza n. 74 del 27 dicembre 2021, respingeva il ricorso rilevando che:
a) l’allevamento cui afferiscono gli impianti autorizzati con il gravato permesso di costruire è stato correttamente considerato estensivo, ai sensi dell’art. 46 NTA, poiché il carico di bestiame, dato dal rapporto tra Unità Bovino Adulto (UBA) e Superficie Agricola Utilizzabile (SAU), è pari a 0,50;
b) la normativa tecnica comunale non fornisce una definizione “Superficie Agricola Utilizzabile” e l’art. 46 NTA non richiedere la contiguità dei lotti componenti la SAU né l’effettivo utilizzo a pascolo degli stessi;
c) non sussiste neanche il lamentato difetto di istruttoria in quanto, seppur in un unico passaggio del piano aziendale si fa riferimento all’allevamento allo stato brado, dalla lettura complessiva dello stesso emerge chiaramente che il titolo abilitativo è stato richiesto per l’allevamento in stalla, nella modalità della stabulazione libera con la possibilità per gli animali di uscire nei paddock esterni;
d) l’art. 142 del reg.reg. n. 2 del 2015 fissa per le attività zootecniche suinicole, avicole ed ittiogeniche, dimensioni e distanze minime. Trattasi di una disciplina dichiaratamente eccezionale, pertanto non suscettibile di applicazione analogica agli allevamenti di bovini;
e) l’art. 261, r.d. n. 1265 del 1934 mira a preservare da immissioni nocive gli agglomerati residenziali, così classificati dagli strumenti urbanistici, ma non si applica nei confronti di abitazioni isolate nelle zone agricole, dove preferibilmente dette industrie debbono trovare collocazione.
5. Il signor CE ha interposto appello, notificato in data 10 maggio 2022, articolando i seguenti motivi di gravame:
1. Violazione falsa applicazione dell’art. 46 delle NTA del PRG del Comune di Fratta Todina. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e motivazione.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 142 del Reg. Region. n. 2 del 18.2.2015.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 216 del R.D. n. 1265 del 27.7.1934 e della D.G.R. Umbria n. 1492 del 6.9.2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Fratta Todina che ha resistito al gravame, eccependone l’inammissibilità nonché l’infondatezza nel merito.
7. Nel corso del giudizio l’appellante ha depositato documentazione, tra cui l’ordinanza sindacale n. 6/2021 di conformazione dello stoccaggio del letame, l’annotazione di polizia giudiziaria del 6 aprile 2021 e la relazione del CTU relativa al giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto r.g. n. 1272/2022.
8. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
9. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato, circostanza prescindere, in applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida (Ad. Plen. 5 del 2015), dall’eccezione di inammissibilità formulata dal comune appellato.
11. Con il primo motivo di appello l’appellante impugna il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo di ricorso, afferente alla violazione dell’art. 46 NTA del PRG del comune di Fratta Todina. Deduce che, ai sensi della normativa tecnica richiamata, l’allevamento per cui è causa va qualificato come intensivo (come tale soggetto al limite distanziale di cui all’art. 46.2 NTA) poiché la Superficie Agricola Utilizzabile (SAU), sulla base della quale viene calcolato il carico di bestiame, va intesa non come superficie a disposizione dall’azienda agricola, ma come superficie destinata al pascolamento.
12. Il motivo è infondato.
13. L’art. 46.1 NTA parte strutturale del PRG dispone che “ Gli allevamenti sono distinti in intensivi ed estensivi secondo l’intensità del carico di bestiame sulla Superficie Agricola Utilizzabile (SAU). Il carico di bestiame è dato dal rapporto tra Unità di Bovino Adulto (UBA) e Superficie Agricola Utilizzabile (SAU). Sono allevamenti intensivi quelli il cui carico di bestiame è superiore ad 1,4 UBA/Ha di SAU; estensivi quelli con carico di bestiame inferiore a detto valore .”
14. Solo la realizzazione degli allevamenti intensivi è soggetta- oltre a valutazione di impatto ambientale, a verifica di assoggettabilità o ad autorizzazione integrata ambientale, a seconda delle soglie e dei parametri dimensionali di cui al d.lgs 152/2006 e relativi allegati - anche al rispetto di determinati parametri edilizi, sia di altezza che di distanza (art. 46.2 NTA).
15. La disposizione in esame, rubricata “ Regole per la zootecnia ” non regolamenta, quindi, l’attività di allevamento, ma solo la realizzazione delle strutture ad essa dedicate, sicché-contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante-il “ carico di bestiame ”, quale fattore scriminante tra allevamenti intensivi ed estensivi, va inteso in senso urbanistico e non zootecnico: esso esprime l’incremento del carico insediativo derivante dalla nuova struttura e non il più intenso o più esteso sfruttamento del suolo conseguente all’attività.
16. Per tale ragione, il carico di bestiame è determinato dal già richiamato art. 46.1 NTA sulla base di un mero calcolo matematico, costituito dal rapporto tra Unità di Bovino Adulto (UBA) e Superficie Agricola Utilizzabile (SAU), senza alcun richiamo alle caratteristiche dell’attività di allevamento o all’estensione dell’area ad essa asservita.
17. La tesi dell’appellante, secondo cui la superficie agricola utilizzabile coincide con la superficie agricola destinata all’allevamento, non può essere accolta in quanto:
-è contraria alla lettera e alla finalità dell’art. 46 NTA del PRG che non identifica la SAU con la superficie di allevamento né si occupa dell’attività zootecnica in quanto tale;
-si discosta da quella che è l’accezione tecnica di SAU comunemente utilizzata, come riassunta da CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) che include l’insieme dei terreni effettivamente coltivati a disposizione dell’azienda agricola (estratto glossario Crea: doc. 6 produzione primo grado comune);
-non tiene conto che la finalità sottesa all’utilizzo del concetto di SAU ai fini della definizione della tipologia di allevamento è quello di considerare tutti i terreni a disposizione dell’azienda per il reperimento del foraggio e per lo spandimento dei reflui, in quanto elemento idoneo a distinguere un allevamento di tipo industriale- intensivo (effettuato con mangimi e senza riutilizzo agricolo dei reflui) da uno di tipo agricolo-estensivo;
-richiama a sostegno disposizioni estranee all’urbanistica o perché relative alla materia ambientale (assoggettabilità a VIA) o perché afferenti al diritto dell’Unione a cui è estranea la materia del governo del territorio (art. 4 d.m. 7.6.2018 di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013 in tema di pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune);
- è foriera di incertezza applicativa poiché rende la SAU una variabile dipendente dalla concreta destinazione della superficie ad una specifica attività, laddove la qualifica di allevamento intensivo/estensivo è, invece, il frutto di una mera operazione matematica, priva di qualsivoglia margine di discrezionalità.
18. Nel caso di specie non è revocabile in dubbio la natura di allevamento estensivo dell’attività dell’azienda controinteressata poiché il rapporto tra Unità di Bovino Adulto (UBA) e Superficie Agricola Utilizzabile (SAU), risulta pari a 0,497 UBA/HA (inferiore al limite di 1,4 UBA/HA previsti ai fini della qualificazione come intensivo), circostanza che esclude l’obbligo di rispetto delle distanze, previsto dall’art. 46 NTA per i soli allevamenti intensivi.
19. Tale conclusione trova conferma non solo nella nota prot. n. 5717/6/9 del 30.11.2020 (non impugnata dall’appellante: doc. 12 produzione CE del 25 maggio 2022) con cui l’amministrazione, all’esito di una nuova istruttoria, ha confermato la natura estensiva dell’allevamento in questione, ma anche nella relazione redatta dal CTU nella causa civile pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto (doc. 26 produzione CE del 24 aprile 2025) la quale conclude che “ dal rapporto UBA/SAU, dalla verifica dei luoghi e delle attività svolte nonché dalla lettura del Piano Aziendale ” emerge “ la tipologia non intensiva dell’allevamento e pertanto la non violazione delle distanze tra fondi prevista dalla legge, perché nel caso di allevamenti estensivi non è un requisito richiesto ”.
20. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
21. Con il secondo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 142 del regolamento regionale n. 2 del 18.2.2015 che stabilisce una distanza minima di 100 m delle attività zootecniche da singoli edifici residenziali.
22. Il motivo è infondato.
23. L’art. 142 del regolamento regionale n. 2/2015 sancisce che “ Fino alla emanazione delle norme regolamentari in materia di igiene e sanità pubblica per l’attività edilizia ed urbanistica, di cui all’articolo 245, comma 1, lettera e) del TU, le dimensioni minime delle attività zootecniche suinicole, avicole ed ittiogeniche, ai fini delle distanze di cui all’articolo 95, comma 4 del TU, sono di metri quadrati 100 di superficie utile coperta. ”
24. Il dato testuale è chiaro nel senso di delimitare l’ambito applicativo della disposizione alle attività “ zootecniche suinicole, avicole ed ittiogeniche ”, con esclusione di quelle bovine.
25. L’assunto dell’estensione della disciplina in questione anche agli allevamenti bovini è, quindi, smentito dal dato letterale.
26. Secondo l’appellante la disciplina sopra richiamata sarebbe applicabile anche agli allevamenti bovini in forza del rinvio indiretto contenuto nell’art. 46 NTA.
27. Tale tesi è del tutto destituita di fondamento, atteso che: a) l’art. 46 NTA rinvia all’art. 93 comma 2 l.r. 1/2015 che, a sua volta, rinvia al regolamento da adottare ai sensi dell’art. 245 comma 1 lett. e) della medesima legge regionale e non all’art. 142 reg. 2/2015; b) anche a voler ritenere operante l’asserito rinvio, esso si limiterebbe a recepire la disposizione richiamata così come formulata, senza estenderne l’ambito di applicazione ad ipotesi ivi non previste; c) la tesi del rinvio indiretto si risolve, in definitiva, in un’inammissibile tentativo di applicazione analogica della disciplina speciale e derogatoria dettata per gli allevamenti diversi da quelli bovini.
28. Quanto all’asserito contrasto del regolamento in questione con l’art. 3 e l’art. 53 Cost. nella misura in cui non contempla una distanza minima anche per gli allevamenti di bovini, è sufficiente osservare che rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare diversamente, quanto alla distanza dagli edifici residenziali, gli allevamenti suinicoli, avicoli ed ittiogenici rispetto a quelli bovini, stante le maggiori immissioni odorigene e la più penetrante incidenza ambientale dei primi rispetto ai secondi: tale circostanza rende la scelta della disciplina differenziata non arbitraria né irragionevole.
29. Anche il secondo motivo deve, quindi, essere respinto.
30. Con il terzo motivo di appello l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 216 r.d. 1265 del 1934, che pone l’obbligo di mantenere gli allevamenti distanti dagli abitati ed in condizioni igieniche di sicurezza, e della d.g.r. Umbria n. 1492 del 6.9.2006 che vieta lo stoccaggio e lo spandimento di letami e liquami ad una distanza inferiore a 50 metri da case sparse.
31. Le censure sono prive di pregio.
32. L’art. 216 r.d. n. 1265 del 1934 impone di tenere le industrie insalubri di prima classe isolate nelle campagne e distanti dalle abitazioni.
33. Come osservato dal Comune appellato, la ratio della disposizione è quella di tenere le industrie insalubri al di fuori dei centri abitati, mentre, per quanto riguarda le abitazioni isolate site in zona agricola, essa non detta una distanza specifica, essendo sufficiente una distanza idonea in concreto ad evitare immissioni pregiudizievoli sotto il profilo igienico sanitario.
34. Siffatto accertamento risulta effettuato nel caso di specie poiché l’ASL ha rilasciato parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario all’allevamento estensivo dell’azienda Scargetta proprio ai sensi del r.d. 1265/1934 (doc. 4 produzione comune del 13 ottobre 2021).
35. L’appellante non ha fornito alcun elemento atto a smentire quanto accertato dall’amministrazione in ordine all’insussistenza di un’incidenza negativa sotto il profilo igienico sanitario, limitandosi a lamentare l’inosservanza dell’art 216 r.d. 1265/1934 e della d.g.r. 1492/2006.
36. Quest’ultima prevede, all’art. 7, una distanza minima di 50 metri dalle case sparse limitatamente ai reflui degli allevamenti suinicoli e non anche ai letami prodotti dagli allevamenti bovini per i quali l’art. 8 della medesima d.g.r. non pone alcun limite di distanza da abitazioni o strade.
37. In ogni caso, il progetto presentato dall’azienda controinteressata (tavola n. 2/a: doc. 1.d produzione comune del 13 ottobre 2021) dimostra che la stalla in questione si troverà ad una distanza minima di 65,64 ml dalla vicina abitazione.
38. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova di una distanza inferiore tra la stalla e la sua abitazione, non essendo sufficiente a tal fine il doc. n. 21 prodotto in data 25 maggio 2022, che rappresenta una mera ortofoto con giustapposta una linea di collegamento dalla stalla alla strada di pertinenza della casa, senza alcuna indicazione di scala.
39. E’ rimasta, infine, incontestata la circostanza di fatto evidenziata dal comune, consistente nella progettazione, nel piano aziendale della ditta Scagnetta, di una stalla “pe r l’allevamento in stabulazione libera su lettiera permanente ” con paglia che costituisce, ai sensi piano zootecnico regionale (doc. 8 deposito primo grado comune), una delle pratiche più importanti per il contenimento degli odori, il “benessere animale”, il corretto uso dei reflui zootecnici.
40. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
41. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO