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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 1152 dell'anno 2024 all'esito dell'udienza del 10.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA con sede in Parte_1
RV VE (Sa) alla piazza Duomo n. 5, C.F. in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, come da procura in atti, Parte_1 dall'avv. Domenico Forlano ed elettivamente domiciliata in Battipaglia (Sa) alla via Giuseppe
Mazzini n. 176;
APPELLANTE
E
C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Anna Carbone ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
APPELLATA con sede in Roma alla via Monzabano n. 10, C.F. , in persona del CP_2 P.IVA_3
Presidente pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza di primo grado n. 63/2024 del 6.02.2024 il giudice di pace di Sant'Angelo dei
Lombardi ha rigettato la domanda della società attrice nei confronti della Parte_1
e della società per carenza di prova evidenziando che l'impatto con Controparte_1 CP_2
il cinghiale non risultava dimostrato dalla testimonianza resa il 4.09.2023 da , Testimone_1
1/5 che non trovava riscontro nelle altre testimonianze e nella documentazione prodotta in atti. Il giudice ha, poi, osservato che alcuna denuncia dell'evento risultava sporta dal conducente e dal proprietario del veicolo e che non era stata fornita prova che il luogo fosse abitualmente frequentato da animali selvatici.
Con atto di appello depositato in data 19.04.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Avellino di riformare la sentenza in esame e di accertare la responsabilità della Controparte_1
o dell' per i danni occorsi all'autocarro di sua proprietà a causa dell'impatto con un cinghiale. CP_2
In particolare, l'appellante, dopo aver esposto che, in data 19.05.2022, alle ore 11:00 circa,
l'autocarro DAF tg. FE878WB, condotto, nell'occasione, da , mentre Controparte_3 percorreva la strada statale 7 km 364+500, impattava violentemente contro un grosso cinghiale che, dopo l'impatto, repentinamente attraversava la strada e fuggiva nelle zone limitrofe, ha contestato la sentenza per omessa motivazione in ordine alla ritenuta carenza di prova osservando che il giudice di pace, pur avendo ritenuto rilevante, ai fini della decisione, la prova testimoniale non ne aveva tenuto conto nella motivazione omettendo di riferire circostanze in merito all'inattendibilità del teste e alle sue contraddizioni in riferimento alla dinamica del sinistro. Quanto al dedotto mancato intervento della polizia o di altra autorità ai fini della ricostruzione della dinamica, la parte ha precisato che il cinghiale si era dileguato nella vicina vegetazione e che il veicolo, a seguito dell'impatto, era stato rimosso dalla sede stradale per evitare intralcio alla circolazione. Con un secondo motivo di appello, la parte ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. chiedendo al Tribunale di procedere alla qualificazione del fatto sussumendolo nell'ambito della previsione di cui all'art. 2052 c.c. Infine, con riferimento alla quantificazione dei danni, la parte ha precisato di non aver riparato il veicolo per carenza di disponibilità economica.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.11.2024 si è costituita in giudizio la CP_1 eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto integrale dell'appello
[...]
e la conferma della sentenza impugnata. Con riferimento all'eccezione di legittimazione passiva, la parte ha esposto che l'orientamento recente della Cassazione ha previsto che, in alcuni casi, anche in assenza di prova del caso fortuito da parte dell'ente regionale, la responsabilità per i danni cagionati da impatto con animali selvatici va imputata a soggetti diversi e che, nel caso di specie, sul danneggiato gravava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell' CP_2 che aveva omesso di predisporre segnali o altri presidi a tutela dei veicoli. Nel merito, la parte ha evidenziato che nulla era stato provato in ordine alla presenza del cinghiale, all'effettiva dinamica dell'evento, al luogo preciso in cui si era verificato e alla condotta tenuta nella prevenzione del
2/5 danno, evidenziando che l'appellante non aveva fornito alcuna prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare, la parte ha osservato che l'unico teste escusso non aveva riferito alcuna circostanza in ordine alla condotta di guida tenuta dal conducente e che le sue dichiarazioni non avevano trovato alcun conforto in altre testimonianze e nella documentazione in atti. Infine, la parte ha osservato che non vi era nessuna documentazione relativa ad un eventuale intervento delle forze dell'ordine.
All'udienza del 25.11.2024 è stata dichiarata la contumacia dell'appellata e la causa è CP_2
stata rinviata per la decisione con termini per il deposito di memorie conclusionali.
Con comparse conclusionali depositate in atti le parti si sono riportate alle osservazioni e alle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.
L'appello risulta infondato e deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
In ordine alla qualificazione della domanda, vale rilevare che il giudice di pace, pur avendo premesso che la responsabilità in esame risulta inquadrata nell'alveo dell'art. 2043, ha, poi, richiamato la giurisprudenza recente che inquadra tale fattispecie nell'ambito dell'art. 2052 c.c.
In punto di diritto, vale, inoltre, ricordare che, in materia di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, la Cassazione ha affermato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 2020
n° 7969) che il soggetto pubblico responsabile, ai sensi dell'art. 2052 c.c., va individuato nella
“in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di CP_1 programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.” Relativamente all'onere della prova, grava, quindi, sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_1
condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (cfr. Cassazione 2020 n. 7969). Vale soggiungere che, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il
3/5 danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto a provare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto (cfr. Cass.
Civ. Sez. III, ord. n. 11107 del 27.04.2023).
Orbene, osserva il Tribunale le dichiarazioni rese da unico teste escusso, Testimone_1
non sono sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda poiché generiche. Infatti, il teste non ha fornito informazioni dettagliate circa l'orario e il giorno preciso in cui sarebbe avvenuto l'incidente, collocando l'evento nei primi giorni di maggio 2022, ma, soprattutto, non ha descritto l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale poter evincere il comportamento tenuto dalla parte nella propria condotta di guida e che il contegno dell'animale selvatico aveva avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 11107 del 27.04.2023). Inoltre, la documentazione fotografica depositata in atti (cfr. n. 3 foto depositate in I grado), priva di data, non risulta idonea a dimostrare l'impatto dedotto in atti con la conseguenza che, in assenza di altri elementi posti a fondamento della domanda risarcitoria, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte appellante soccombente e liquidate, in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori minimi previsti nel D.M. 147 del 2022 in ragione del grado di complessità della causa.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite nei confronti della appellata contumace CP_2
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
giudice di pace;
- condanna l'appellante al pagamento in favore delle parte appellata delle spese Controparte_1 del presente giudizio che si liquidano in € 850,5 per compenso oltre spese generali del 15%, iva e cpa se dovute;
4/5 - dà atto che la è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Così deciso all'esito dell'udienza del 10.11.2025 il 4.12.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5