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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6591 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 334/2021, pubblicata il 5.2.2021, iscritto al n. 3513/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Kivel Parte_2
ZU (c.f. ) e AR IA AM (c.f. ), CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 con studio in Napoli, Viale Gramsci n. 10, appellante nei confronti di
, (p. iva ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Frattamaggiore, Via M. Lupoli n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara (c.f.
[...]
), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la cancelleria della Corte C.F._3
d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto notificato in data 23.7.2021, la Parte_1 ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 334/2021, pubblicata il 5.2.2021, con cui il
Tribunale di Napoli Nord aveva accolto l'opposizione proposta dalla al decreto Parte_3 ingiuntivo n. 776/2018 del 17.1.2018, dell'importo di 288.654,33 € oltre interessi, a titolo di saldo di prestazioni sanitarie di patologia clinica rese nei mesi da aprile a novembre 2018, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opposta al pagamento delle spese di lite. Parte Il Tribunale aveva infatti affermato, esaminando le contestazioni sollevate dall' che le richieste di note di credito, riferite alle stesse prestazioni rese fuori regione, erano state in parte Parte duplicate (e successivamente annullate dalla stessa per cui poteva ritenersi che l'importo effettivamente contestato corrispondesse a quello di 439.516,26 € di cui alla richiesta di emissione di nota di credito del 27.9.2016, per prestazioni erogate oltre la data di esaurimento del tetto di spesa fissato all'1.6.2016; che la non aveva formulato alcuna contestazione a riguardo Parte_1 per cui poteva ritenersi provato che le prestazioni rese in data successiva all'1.6.2016 erano extra budget e non potevano essere retribuite, da cui discendeva quindi anche il rigetto della domanda di pagamento dell'importo ingiunto di 288.654,33 € oltre interessi, compreso nel maggior importo extra budget non retribuibile.
Avverso detta sentenza proponeva appello, come detto, il , deducendo con Parte_4 un primo motivo l'erronea statuizione in ordine alla mancata contestazione, deducendo avere contestato la richiesta di emissione della nota di credito per non aver tenuto conto del monitoraggio che, in applicazione delle disposizioni contrattuali, aveva determinato la comunicazione dell'erogabilità delle prestazioni fino al 15.7.2016; evidenziando la mancata applicazione dei criteri contrattuali e la richiesta di note di credito contenenti solo tagli di spesa a consuntivo senza il rispetto delle clausole contrattuali prevedenti la regressione tariffaria unica.
Con un secondo motivo deduceva un'errata applicazione delle regole del riparto dell'onere della prova, essendo stato dato rilievo alla richiesta di emissione di nota di credito, comunicata a settembre 2016 in riferimento ad un limite di spesa raggiunto l'1.6.2016, a fronte di una precedente comunicazione che indicava la data presunta di esaurimento del budget il 15.7.2016, senza alcuna prova dello svolgimento di attività dei tavoli tecnici e di determinazione della regressione tariffaria.
Come terzo motivo censurava la quantificazione delle spese di lite, riconosciute in un valore medio a fronte della ridotta attività svolta dalla controparte, che si era limitata a depositare il solo atto di citazione in opposizione.
Instava pertanto per la riforma della sentenza e la conferma del decreto ingiuntivo, e per Parte l'effetto per la condanna dell' al pagamento dell'importo di 288.654,33 €. Si costituiva in giudizio l' riportando precedenti giurisprudenziali e CP_2 sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, non avendo la controparte mai impugnato le determinazioni aventi ad oggetto il saldo dell'anno 2016.
Alla udienza collegiale del 5.11.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20 per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
In relazione all'onere probatorio del superamento del tetto di spesa, questa Corte ritiene dover aderire all'orientamento ormai prevalente della Corte di legittimità che ritiene che l'effettivo superamento specifico del tetto di spesa di branca sia una circostanza impeditiva dell'accoglimento della pretesa creditoria del centro accreditato, e, a seguito di ciò, secondo i principi statuiti dall'art. Parte 2697 c.c., che esso vada eccepito, nonché provato dall' al fine di paralizzare - in tutto o in parte - il titolo vantato dalla controparte, e rientra pacificamente nell'onere della prova della parte Parte eccipiente, ovvero l (Cass. n. 17437/2016; n. 3403/2018; n. 5095/2018). Parte Ciò detto, e posta la non contestazione da parte dell' della effettiva esecuzione delle prestazioni di cui è stato chiesto il pagamento, va rilevato che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, in primo grado il ha effettivamente contestato le circostanze Parte_4
Parte addotte dall' a sostegno della propria opposizione, deducendo il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali inerenti le comunicazioni delle date presunte di superamento dei tetti di spesa e la necessità di applicazione della regressione tariffaria.
Dalla documentazione in atti, ovvero dalla produzione offerta ritualmente in primo grado, emerge la comunicazione di una data presuntiva di superamento del tetto di spesa al 15.7.2016, mentre il superamento del tetto di spesa a consuntivo, avvenuto in data 1.6.2016, avrebbe Parte determinato quindi la necessità per l' di operare la regressione tariffaria per le prestazioni svolte tra l'1.6. ed il 15.7.2016 e non invece, come fatto, di escludere del tutto la retribuzione delle Parte dette prestazioni. Nessuna prova invece è stata fornita in merito dall' che ha fondato la propria opposizione esclusivamente ed in maniera del tutto generica sulle richieste di emissione di note di credito, in parte anche duplicate, senza alcun richiamo specifico a delibere del direttore generale Parte dell' con cui è stato accertato il superamento del tetto di spesa ed è stata applicata la regressione tariffaria per le prestazioni rese extra budget e senza nessuna specificazione in ordine a motivi di taglio di importi richiesti. Parte Ed infatti va rilevato che ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, l' avrebbe dovuto comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data consuntiva di raggiungimento delle dette percentuali di consumo;
e che ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del tetto di spesa, andava applicata la regola secondo cui a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse Part verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall' in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, si sarebbe applicata la regressione tariffaria, mentre nulla sarebbe stato dovuto per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di Part spesa comunicata dalla nulla sarebbe spettato agli erogatori per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
La impossibilità in toto di remunerare le prestazioni svolte oltre il budget era dunque subordinata all'invio di una tempestiva comunicazione della data prevista di esaurimento del tetto di spesa e di un accertamento a consuntivo del superamento del tetto di spesa in data coincidente o successiva, mentre nella fattispecie, ricadente nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 del contratto, doveva operarsi la regressione tariffaria -i cui estremi andavano documentati dalla così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta Pt_3
Parte regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate.
L'appello deve pertanto essere accolto e, in modifica della impugnata sentenza, va Parte condannata l' al pagamento dell'importo richiesto di 288.654,33 €, oltre interessi moratori di cui all'art. 7, comma 6, del contratto, dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidata come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
Le spese del secondo grado di giudizio vanno distratte, come da richiesta svolta in comparsa conclusionale dall'avv. Kivel ZU, in favore della stessa, relativamente alla quota alla stessa spettante come codifensore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord Parte_1
n. 334/2021, in contraddittorio con l' , così provvede: Parte_3
• In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
al pagamento in favore della Parte_3 Parte_1 dell'importo di 288.654,33 €, oltre interessi moratori come previsti in contratto.
[...]
• Condanna l' alla rifusione in favore della Parte_3 Parte_1 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo
[...] grado, comprensivo del giudizio monitorio, in 634,00 € per spese e 13.700,00 € per compensi e per il secondo grado in 1.848,00 € per spese e 8.000,00 € per compensi;
oltre
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovute.
Dispone la distrazione della metà delle spese e competenze del secondo grado di giudizio in favore dell'avv. Patrizia Kivel ZU.
Così deciso in Napoli, il 17.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo