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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/07/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 833/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE Pt_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. PIAZZA MADDALENA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., l' ha proposto Pt_1 giudizio ordinario in opposizione all'omologa del verbale conclusivo del procedimento sommario instaurato da , volto al Controparte_1 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della L.
n. 222/1984.
2. Nel procedimento sommario era stata accertata, a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi, con conseguente omologazione del relativo verbale. L' , tuttavia, manifestava formale Pt_1
1 dissenso con atto ritualmente notificato, deducendo l'insussistenza del requisito contributivo, necessario per il riconoscimento della prestazione.
3. Il ricorso è fondato.
4. Come noto, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della L. n. 222/1984 richiede la compresenza di:
• una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, e
• una anzianità assicurativa e contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la domanda.
5. Nel caso in esame, sebbene la consulenza tecnica svolta in sede di ATP abbia accertato la sussistenza del requisito sanitario, è incontestata l'assenza del requisito contributivo, come risulta dalla documentazione amministrativa prodotta in giudizio.
6. In tal senso, giova sottolineare che l' è legittimato ad agire ex art. 445-bis, Pt_1 comma 6, c.p.c. anche per eccepire la mancanza del requisito contributivo, non essendo tale norma limitata al solo dissenso tecnico-sanitario. La giurisprudenza ha infatti affermato che “l'ente previdenziale può proporre opposizione anche per far valere l'assenza dei requisiti amministrativi della prestazione” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 2500/2021; n. 32439/2018; n. 22944/2023).
7. Pertanto, non sussistendo uno dei presupposti normativamente richiesti per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità, il ricorso proposto dall' merita Pt_1 accoglimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso proposto dall' ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.; Pt_1
2. Dichiara che [nome ricorrente] non ha diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984, per difetto del requisito contributivo;
3. Compensa integralmente le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia.
Così deciso, 22/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 833/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE Pt_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. PIAZZA MADDALENA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., l' ha proposto Pt_1 giudizio ordinario in opposizione all'omologa del verbale conclusivo del procedimento sommario instaurato da , volto al Controparte_1 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della L.
n. 222/1984.
2. Nel procedimento sommario era stata accertata, a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi, con conseguente omologazione del relativo verbale. L' , tuttavia, manifestava formale Pt_1
1 dissenso con atto ritualmente notificato, deducendo l'insussistenza del requisito contributivo, necessario per il riconoscimento della prestazione.
3. Il ricorso è fondato.
4. Come noto, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della L. n. 222/1984 richiede la compresenza di:
• una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, e
• una anzianità assicurativa e contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la domanda.
5. Nel caso in esame, sebbene la consulenza tecnica svolta in sede di ATP abbia accertato la sussistenza del requisito sanitario, è incontestata l'assenza del requisito contributivo, come risulta dalla documentazione amministrativa prodotta in giudizio.
6. In tal senso, giova sottolineare che l' è legittimato ad agire ex art. 445-bis, Pt_1 comma 6, c.p.c. anche per eccepire la mancanza del requisito contributivo, non essendo tale norma limitata al solo dissenso tecnico-sanitario. La giurisprudenza ha infatti affermato che “l'ente previdenziale può proporre opposizione anche per far valere l'assenza dei requisiti amministrativi della prestazione” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 2500/2021; n. 32439/2018; n. 22944/2023).
7. Pertanto, non sussistendo uno dei presupposti normativamente richiesti per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità, il ricorso proposto dall' merita Pt_1 accoglimento.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso proposto dall' ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.; Pt_1
2. Dichiara che [nome ricorrente] non ha diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984, per difetto del requisito contributivo;
3. Compensa integralmente le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia.
Così deciso, 22/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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