Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01076/2026REG.PROV.COLL.
N. 08774/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8774 del 2024, proposto da
Comune di Berzo Inferiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ei RS Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 293 del 9 aprile 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ei RS Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. RT AP e udito, per la parte appellata, l’avvocato Giovanni Mangialardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Ei RS s.p.a. - che opera nel settore delle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche, realizzando e gestendo infrastrutture dedicate all’ospitalità di impianti di telecomunicazione – è proprietaria nel Comune di Berzo Inferiore (BS) di una stazione radio base (traliccio e vani tecnici) situata in località Camarozzi, su terreno di proprietà di un privato (mappale n. 6311), nelle cui vicinanze sorgono tre analoghe infrastrutture di altri gestori.
Con deliberazioni consiliari n. 19 del 30 maggio 2019 e n. 2 del 12 marzo 2020, il Comune ha rispettivamente adottato e approvato la variante al PGT n. 1/2015, che prevede l’individuazione di un’area per attrezzature tecnologiche (impianti ricetrasmittenti) in località Camarozzi ove trasferire gli impianti esistenti e a collocare le nuove richieste evitando la diffusione incondizionata degli impianti.
L’area scelta per la delocalizzazione degli impianti esistenti si trova a circa 500 metri dal sito attuale della stazione radio base della Ei RS, la quale, dopo l’adozione della variante, ha presentato l’osservazione n. 6, sostenendo plurimi profili di criticità.
L’osservazione non è stata accolta ed il Sindaco, in particolare ha evidenziato che “l’area individuata è a 250 mt dall’edificato” e che “il pericolo è determinato dal fatto che si vadano ad aumentare la presenza di nuovi impianti che determinano campi elettromagnetici oltre i limiti previsti di legge”, avendo “ARPA dimostrato che il livello delle onde elettromagnetiche sull’area è già oggi al limite massimo di legge”.
La Ei RS ha impugnato gli atti adottati dal Comune nella parte in cui prevedono la delocalizzazione delle esistenti infrastrutture di telecomunicazione dinanzi al Tar per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, che, con la sentenza della Sezione Seconda n. 293 del 9 aprile 2024, ha accolto il ricorso, come precisato in motivazione.
Di talché, il Comune di Berzo Inferiore ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Error in iudicando et in procedendo circa l’asserita ammissibilità del ricorso.
L’intervento pianificatorio si sarebbe reso necessario per presidiare un gruppo di cittadini certamente differenziato rispetto alla generale collettività, per cui il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno dei controinteressati.
Error in iudicando per violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica.
Le scelte di pianificazione sarebbero espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che siano inficiate per errori di fatto, abnormità, contraddittorietà intrinseca, errore di fatto, irrazionalità delle scelte effettuate.
La scelta pianificatoria effettuata, in forza del quadro motivazionale portato dalle deliberazioni impugnate a suo sostegno, non presenterebbe nessuno dei richiamati vizi sintomatici.
Error in iudicando per travisamento dei fatti.
La scelta pianificatoria intenderebbe condurre alla delocalizzazione degli impianti esistenti, ma non vi sarebbe un solo passaggio che imponga alla società controinteressata il trasferimento medesimo, rispetto al quale neppure è indicato un limite temporale alla eventuale delocalizzazione.
Solo una pianificazione direttamente ed immediatamente espulsiva potrebbe essere ritenuta illegittima, ma tali caratteristiche non si rinverrebbero nella variante urbanistica impugnata.
Il regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti a servizio della telefonia mobile, mai impugnato da Ei RS, nell’ultima versione del 2014, ha stabilito il trasferimento degli impianti situati in località Camarozzi entro il termine di 5 anni o entro la data di scadenza del contratto di locazione in essere alla data di approvazione delle modifiche regolamentari de quibus, il che implicherebbe che non vi sarebbe alcun intento espulsivo di attività esistenti fin tanto che non cessino i rapporti di locazione in essere.
Error in iudicando per travisamento dei fatti e per errata applicazione di legge (artt. 8 e 9 legge n. 36 del 2001; L.R. Lombardia n. 11 del 2001).
La delocalizzazione non sarebbe obbligatoriamente da accompagnare tramite incentivazioni alla medesima.
La situazione di vicinanza al rischio avrebbe determinato la scelta pianificatoria comunale, logica e non contraddittoria, soprattutto in assenza di disposizione direttamente ed immediatamente espulsiva degli impianti esistenti.
Il danno economico che potrebbe derivare dallo spostamento degli impianti costituirebbe un interesse privato recessivo a fronte dell’interesse pubblico consistente nell’esigenza di tutela dei cittadini prossimi all’impianto.
Error in iudicando, con riferimento al dispositivo.
Non vi sarebbe obbligo immediato e diretto di spostamento degli impianti, ma la prevista delocalizzazione degli stessi una volta intervenute le evenienze di cui tratta il regolamento del 2014, mai ad oggi impugnate.
Il regolamento costituirebbe presupposto della variante urbanistica in contestazione secondo la disciplina di cui alla L.R. Lombardia n. 11 del 2001, per cui l’annullamento della variante potrebbe condurre ad una situazione di caos, con operatori che potrebbero realizzare impianti ovunque, senza alcuna regia o limiti.
La parte appellata Ei RS ha analiticamente controdedotto concludendo per il rigetto dell’appello.
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è manifestamente fondato, per cui, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., può essere deciso con sentenza in forma semplificata, con riferimento al punto di diritto ritenuto risolutivo.
3. Infatti - sebbene in relazione al thema decidendum come perimetrato dai motivi di ricorso proposti in primo grado, la sentenza del Tar abbia accolto il ricorso in modo esaustivo, in quanto, allo stato, i valori soglia non sono superati, per cui sarebbe ragionevole imporre che nuove installazioni siano da ubicare nel nuovo sito senza obbligare lo spostamento delle installazioni già esistenti – si rivela fondato e dirimente il motivo di appello per il quale presupposto della approvata variante è il vigente regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti a servizio della telefonia mobile, mai impugnato da Ei RS, che ha stabilito il trasferimento degli impianti situati in località Camarozzi entro il termine di 5 anni o entro la data di scadenza del contratto di locazione in essere alla data di approvazione delle modifiche regolamentari.
In proposito, occorre rilevare che l’art. 3 del detto regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 36 dell’8 ottobre 2014, ha disposto che:
“I pali di sostegno e gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento situati in Località Camarozzi dovranno essere ricollocati in aree pubbliche entro il termine di anni 5 o entro la data di scadenza del contratto di locazione in essere alla data di approvazione delle modifiche al presente regolamento, se successiva, in modo da evitare qualsiasi interferenza con la presenza umana.
Le società di telecomunicazioni insediate o in procinto di insediarsi dovranno presentare congiuntamente ed entro mesi 12 un programma riduzione delle esposizioni sugli immobili esistenti nella località al fine di perseguire una progressiva riduzione delle stesse, nell’arco temporale di 5 anni ovvero entro la scadenza del contratto in essere; nonché congiuntamente ad ARPA e Comune individuare una nuova collocazione su area comunale alla distanza almeno mt 250 degli immobili presenti nella località Camarozzi.
In mancanza di proposte condivise da parte dei gestori, il comune provvederà comunque con apposita variante al PGT da adottare entro mesi 24 ad individuare specifica area ove dovranno trovare nuova collocazione i tralicci e relativi impianti di telecomunicazioni”.
A fronte di contestazioni della Ei RS circa l’effettiva esistenza e vigenza di tali disposizioni regolamentari, il Comune appellante ha depositato una dichiarazione del Segretario Comunale del 10 novembre 2025, il quale – nel precisare che sul sito del Comune risultava ancora pubblicato il regolamento approvato nel 2007, che il regolamento in vigore è a tutti gli effetti da considerare quello approvato con delibera consiliare n. 36 dell’8 ottobre 2014 e che si è provveduto all’immediato aggiornamento sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente Regolamenti – ha attestato “che a tutti gli effetti il Regolamento in vigore del Comune di Berzo Inferiore (BS) per l’insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti radio base (S.R.B.) è quello approvato con delibera consiliare n. 36 del 08/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, pubblicata regolarmente all’Albo Pretorio comunale dal 25/11/2014 al 10/12/2014.
Di talché, non sussiste alcuna ragione per dubitare che le disposizioni regolamentari richiamate fossero in vigore al momento dell’adozione delle delibere comunali impugnate e che le stesse, pur pubblicate all’Albo Pretorio, non sono state impugnate e sono ancora oggi vigenti.
La manifestazione di volontà del Comune di procedere alla delocalizzazione degli impianti nella Località Camarozzi, quindi, è stata già espressa con atto regolamentare nel 2014, con disposizioni ancora vigenti, mentre i riferimenti temporali ivi contenuti devono ritenersi ordinatori, in quanto volti a sollecitare il processo.
Ne consegue la fondatezza dell’appello proposto dal Comune di Berzo Inferiore, in quanto gli atti impugnati costituiscono la coerente e naturale conseguenza delle richiamate disposizioni regolamentari tutt’ora vigenti in quanto mai impugnate.
4. L’appello, in definitiva, deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori doglianze e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dalla EI RS.
5. Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 8774 del 2024) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla EI RS.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
ER De FE, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
RT AP, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AP | ER De FE |
IL SEGRETARIO