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Articolo 16 della Legge 28 novembre 1965, n. 1329
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Legge 28 novembre 1965, n. 1329
Articolo 16 della Legge 28 novembre 1965, n. 1329
Versione
29 dicembre 1965
Art. 16.
La presente legge ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 4.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965
Vedi fonte istituzionale
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