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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 25/02/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2511/2023: tra rappresentato/a e difeso/a Parte_1 dall'avv. LABATE ANTONIO
Appellante contro
, in proprio e quale socio accomandatario Controparte_1 della società LA COMETA di LL ET & C. s.a.s., rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPE LADISI
Appellati
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MORETTI MARCO CP_2
Appellato/Appellante incidentale
, CP_3
Appellato contumace ha pronunziato la presente
SENTENZA con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, n. 141 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso in appello depositato il 9.10.23 l' Parte_1
ha impugnato la sentenza in oggetto, emessa dal Tribunale GL di
[...]
Civitavecchia.
2. Avverso tale pronuncia l' ha proposto impugnazione sostenendo, in Pt_2 primo luogo, la non impugnabilità autonoma degli estratti di ruolo opposti in primo grado, per carenza di interesse ad agire.
3. Si è costituita , in proprio e quale socio Controparte_1 accomandatario della società LA COMETA di LL ET & C. s.a.s., chiedendo il rigetto dell'appello.
4. L' costituendosi, ha proposto appello incidentale rilevando che CP_2 erroneamente il primo giudice non ha rilevato la carenza di interesse ad agire e dichiarato inammissibile la domanda.
5. L' , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto, invece, contumace. CP_3
6. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
7. Si premette che con ricorso al Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro,
, in proprio e quale socio accomandatario della società Controparte_1
LA COMETA di LL ET & C. s.a.s., ha chiesto dichiararsi che nulla è dovuto per le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito descritti in premessa e di cui era venuta a conoscenza a seguito di due accessi effettuati presso gli uffici dell' come da estratti di ruolo del 31.7.2019 prodotti in Pt_2 allegato al ricorso.
7.1 Il Tribunale ritenuta l'esistenza dell'interesse ad agire in relazione all'impugnazione degli estratti di ruolo (ad eccezione della sola cartella
097201401986777000, in quanto già oggetto di sgravio), dichiarava la prescrizione dei crediti oggetto di riscossione.
2 8. Con il primo motivo dell'appello, l' assume che la Parte_1 sentenza è erronea nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'impugnazione avverso gli estratti di ruolo e le sottese cartelle, essendo per contro l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo inammissibile per carenza di interesse.
9. A sua volta anche l' con appello incidentale, ha sollevato la medesima CP_2 questione, con impugnazione che deve essere dichiarata improcedibile, non avendo l' notificato l'impugnazione incidentale proposta (v. Cass. sent. CP_4
n. 837 del 2016 “Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti”).
10. Il primo motivo di impugnativa dell'appello principale è fondato e la decisione su di esso, in quanto preliminare, è assorbente rispetto alle restanti questioni.
10.1 Infatti l'opposizione ad estratto di ruolo, in difetto di qualsivoglia iniziativa dell'ente impositore che attualizzi l'interesse ad agire, deve essere dichiarata inammissibile.
10.2 Al riguardo va richiamata la Cassazione espressasi a Sezioni Unite con la nota decisione n.26283/22.
10.3 Con tale pronuncia, avuto riguardo al tenore dell'art. 12, co.4 bis, d.P.R.
n.602/73 (introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n.
215/21) che stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l'avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) – “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
3 all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione>>, il Supremo
Collegio, rilevato che detta previsione trovi applicazione anche ai debiti previdenziali, ha sancito che al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse.
10.4 Trattandosi di una condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis, ma l'appellante nulla ha dedotto al riguardo.
10.5 La previsione normativa ha superato il vaglio di legittimità (Corte
Costituzionale, sent. n.190/23) avendo il legislatore piena discrezionalità nell'individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni.
10.6 Pertanto, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell'art.12, co.4 bis d.P.R. n.602/73, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi (che sono tassative) ivi previste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, l'originaria domanda va dichiarata inammissibile mancando l'interesse ad un'opposizione che, in assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere dall' , CP_3 dall' o dall' , è volta unicamente e direttamente contro l'estratto di CP_2 Pt_2 ruolo (v. anche di recente Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3290 del 2024).
10.7 Infatti le Sezioni Unite, con riferimento alla seconda parte del comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602 cit. hanno statuito che: “Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra
4 varie, Cass.n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.” (Cfr. Cass. n.
10595/23). “
10.8 Né rileva in alcun modo la circostanza relativa alla pregressa avvenuta presentazione da parte della odierna appellata di una istanza di sgravio in relazione ai crediti per cui è causa, tenuto conto che in mancanza di ogni allegazione in punto si sussistenza di un pregiudizio per una della tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse.
11. Essendo decisiva nella soluzione della controversia la questione dell'interesse ad agire su cui ha inciso la normativa sopravvenuta in corso di causa e l'intendimento espresso dalla Suprema Corte nel settembre 2022, si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
12. Deve, infine, darsi atto che sussistono per l'appellante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'originaria domanda per carenza di interesse ad agire;
-Dichiara improcedibile l'appello incidentale;
-Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
-Dà atto che sussistono per l'appellante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
5 Roma, 25/02/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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