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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 29/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 691 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe La Parte_1 C.F._1
Spina
Parte attrice
E
, C.F.: , C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Barbatelli C.F._3
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte attrice ha agito in giudizio spiegando azione di regolamento dei confini.
L'attrice sarebbe, infatti, proprietaria delle p.lle n. 50 e 224, fg. 86, contraddistinte al catasto terreni del comune di Spoleto;
detto terreno ricomprenderebbe la striscia di confine con la proprietà dei convenuti, acquistata dal dante causa dell'attrice; il terreno dell'attrice pagina 1 di 6 confinerebbe, quindi, con quello di proprietà dei convenuti, censito al catasto terreni del comune di Spoleto, fg. 86, p.lla 292; le parti avrebbero eseguito nell'anno 2004, tramite l'intervento del geometra il riconfinamento dei terreni contraddistinti dalle p.lle Per_1
224 e 292; in particolare le parti avrebbero riconosciuto a valle dei fondi l'esistenza di un termine costituito da un pezzo di trave, corrispondente al termine apposto nella riconfinazione del 1972 per notaio mentre a monte il confine sarebbe stato dalle parti Per_2
concordemente individuato a 50 cm di distanza da una pianta di mele e contraddistinto con un picchetto di legno;
il convenuto avrebbe contestato tale confine, invitando l'attrice a rimuovere i picchetti apposti nel 2016 in sostituzione dell'originario picchetto, che sarebbe stato precedentemente rimosso dai convenuti;
il geom. vrebbe, a questo punto, apposto Per_3
nuovamente i picchetti alla presenza delle parti.
Gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale di accertare il confine tra i fondi suddetti in maniera conforme al regolamento eseguito dal geom. e di condannare le Per_1
controparti ad apporre il picchetto.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti hanno stigmatizzato l'infondatezza dell'avversa domanda, eccependo che il confine a monte tra i fondi si troverebbe 50 cm a monte della pianta di mele e non a valle della medesima;
che alla suddetta distanza si sarebbe trovato il termine originario dei fondi, uno spunzone, che sarebbe stato poi inglobato nel muretto realizzato dai convenuti;
che la linea di demarcazione tra i fondi sarebbe, inoltre, evidenziata dal mutamento della pendenza in corrispondenza del confine dei fondi medesimi;
di aver, in ogni caso, posseduto in modo continuo, indisturbato ed esclusivo, uti domino, per decine di anni la striscia di terreno situata 50 cm a monte dell'albero di melo.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di respingere le avverse domande;
di accertare, in via riconvenzionale, che il confine tra la particella n. 224 Foglio 86 del CT del
Comune di Spoleto, di proprietà dell'attore, e la particella n° 292 Foglio 86 del CT del
Comune di Spoleto, di proprietà dei convenuti, deve identificarsi con la linea che va da 50 cm a monte dell'albero di melo, ove termina il muro dei convenuti sovrastato da ringhiera metallica (lato strada), al termine ad H apposto nel 1972 (lato interno); di accertare, in via pagina 2 di 6 riconvenzionale subordinata, l'acquisto della proprietà, per maturata usucapione, della rata di terreno controversa, con ordine al conservatore di trascrizione dell'emananda sentenza.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite la prova per testi.
È stata svolta in giudizio c.t.u.
****
1. Le parti hanno spiegato in giudizio domanda di accertamento del confine ubicato a monte delle rispettive proprietà: è qualificata come actio finium regundorum, e non come domanda di rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà
stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli (Cassazione civile sez. II, 11/06/2013, n.14660).
2. Venendo a valutare gli esiti dell'attività istruttoria svolta, ricorda il Tribunale che la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass., n. 9662 del
2001; n. 13910 del 2001); che, con specifico riguardo all'azione di regolamento dei confini, l'art. 950 c.p.c. riconosce al giudice poteri più ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà, svincolandolo, per un verso, dall'osservanza del principio “actore non probante reus absolvitur”, poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, fatto salvo, nell'ipotesi di pagina 3 di 6 mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali
(Tribunale Frosinone, 21/01/2022, n. 67).
Il Tribunale ritiene di porre a fondamento della decisione gli esiti della c.t.u., siccome analiticamente motivati anche con riguardo alle osservazioni delle parti: il ricorso al sistema di accertamento delle mappe catastali è necessario nell'ipotesi di specie in cui la prova orale non offre elementi decisivi, posto che i testi di ciascuna parte hanno confermato la tesi sostenuta dalla parte circa il collocamento dei confini dei fondi e che, non essendo emersi elementi per i quali i testi di una delle due parti sarebbero maggiormente attendibili rispetto ai testi dell'altra parte, la prova testimoniale assunta in giudizio si rivela inidonea alla determinazione certa del confine.
Il perito incaricato ha individuato il confine a monte tra i fondi, su cui le ricostruzioni proposte dalle parti divergono nei termini esposti.
Il perito ha, in articolare, indicato i punti di vertice della linea dividente a monte le due proprietà tramite strumentazione topografica su base gps;
ha chiarito che l'albero di mele fa parte della proprietà dell'attore; con riferimento all'apposizione del termine “A” (lato strada pubblica) la posizione del chiodo infisso dal c.t.u. si trova a 110 cm circa a valle della pianta di mele, come dalle rilevazioni effettuate congiuntamente fra il c.t.u. ed entrambi i c.t.p. (cfr.
verbale operazioni peritali del 10.12.2024); tale punto coincide con il confine risultante dalle mappe catastali e fra le particelle 224 e 292 ( ). Pt_1 CP_1
In accoglimento della domanda attorea, vengono accertati i confini tra i fondi nella misura sopra indicata, mentre non merita accoglimento la domanda di condanna del convenuto all'apposizione del picchetto, posto che non vi è prova che la distanza alla quale il picchetto era posto coincida con quella accertata dal c.t.u.
3. Non merita accoglimento la domanda di usucapione della proprietà della rata di terreno in contestazione formulata in via riconvenzionale dai convenuti.
In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con pagina 4 di 6 una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cassazione
civile sez. II, 17/10/2022, n. 30438).
Declinando questo principio nel caso di specie, le prove orali svolte in giudizio dimostrano soltanto la continuità nella coltivazione della rata di terreno da parte dei convenuti, da ritenersi insufficiente ai fini della prova del possesso ad usucapionem;
i convenuti non hanno neanche allegato di aver svolto l'operazione di recinzione della rata di terreno, in astratto idonea ad escludere l'attrice dal godimento del bene e a consentire l'acquisto in favore dei convenuti della proprietà della rata di terreno per maturata usucapione.
4. Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda degli attori e, per l'effetto,
- accerta, quanto ai fondi proprietà delle parti -censiti al catasto terreni del comune di
Spoleto, fg. 86, p.lle 50 e 224, nonché fg. 86, p.lla 292-, che il confine a monte tra la p.lla 224 e la p.lla 292 si trova a 110 cm circa a valle della pianta di mele;
2) respinge la domanda riconvenzionale dei convenuti;
3) condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in € 134,05 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 29.1.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Agata Stanga
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 691 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe La Parte_1 C.F._1
Spina
Parte attrice
E
, C.F.: , C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Barbatelli C.F._3
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte attrice ha agito in giudizio spiegando azione di regolamento dei confini.
L'attrice sarebbe, infatti, proprietaria delle p.lle n. 50 e 224, fg. 86, contraddistinte al catasto terreni del comune di Spoleto;
detto terreno ricomprenderebbe la striscia di confine con la proprietà dei convenuti, acquistata dal dante causa dell'attrice; il terreno dell'attrice pagina 1 di 6 confinerebbe, quindi, con quello di proprietà dei convenuti, censito al catasto terreni del comune di Spoleto, fg. 86, p.lla 292; le parti avrebbero eseguito nell'anno 2004, tramite l'intervento del geometra il riconfinamento dei terreni contraddistinti dalle p.lle Per_1
224 e 292; in particolare le parti avrebbero riconosciuto a valle dei fondi l'esistenza di un termine costituito da un pezzo di trave, corrispondente al termine apposto nella riconfinazione del 1972 per notaio mentre a monte il confine sarebbe stato dalle parti Per_2
concordemente individuato a 50 cm di distanza da una pianta di mele e contraddistinto con un picchetto di legno;
il convenuto avrebbe contestato tale confine, invitando l'attrice a rimuovere i picchetti apposti nel 2016 in sostituzione dell'originario picchetto, che sarebbe stato precedentemente rimosso dai convenuti;
il geom. vrebbe, a questo punto, apposto Per_3
nuovamente i picchetti alla presenza delle parti.
Gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale di accertare il confine tra i fondi suddetti in maniera conforme al regolamento eseguito dal geom. e di condannare le Per_1
controparti ad apporre il picchetto.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti hanno stigmatizzato l'infondatezza dell'avversa domanda, eccependo che il confine a monte tra i fondi si troverebbe 50 cm a monte della pianta di mele e non a valle della medesima;
che alla suddetta distanza si sarebbe trovato il termine originario dei fondi, uno spunzone, che sarebbe stato poi inglobato nel muretto realizzato dai convenuti;
che la linea di demarcazione tra i fondi sarebbe, inoltre, evidenziata dal mutamento della pendenza in corrispondenza del confine dei fondi medesimi;
di aver, in ogni caso, posseduto in modo continuo, indisturbato ed esclusivo, uti domino, per decine di anni la striscia di terreno situata 50 cm a monte dell'albero di melo.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di respingere le avverse domande;
di accertare, in via riconvenzionale, che il confine tra la particella n. 224 Foglio 86 del CT del
Comune di Spoleto, di proprietà dell'attore, e la particella n° 292 Foglio 86 del CT del
Comune di Spoleto, di proprietà dei convenuti, deve identificarsi con la linea che va da 50 cm a monte dell'albero di melo, ove termina il muro dei convenuti sovrastato da ringhiera metallica (lato strada), al termine ad H apposto nel 1972 (lato interno); di accertare, in via pagina 2 di 6 riconvenzionale subordinata, l'acquisto della proprietà, per maturata usucapione, della rata di terreno controversa, con ordine al conservatore di trascrizione dell'emananda sentenza.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite la prova per testi.
È stata svolta in giudizio c.t.u.
****
1. Le parti hanno spiegato in giudizio domanda di accertamento del confine ubicato a monte delle rispettive proprietà: è qualificata come actio finium regundorum, e non come domanda di rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà
stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli (Cassazione civile sez. II, 11/06/2013, n.14660).
2. Venendo a valutare gli esiti dell'attività istruttoria svolta, ricorda il Tribunale che la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass., n. 9662 del
2001; n. 13910 del 2001); che, con specifico riguardo all'azione di regolamento dei confini, l'art. 950 c.p.c. riconosce al giudice poteri più ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà, svincolandolo, per un verso, dall'osservanza del principio “actore non probante reus absolvitur”, poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, fatto salvo, nell'ipotesi di pagina 3 di 6 mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali
(Tribunale Frosinone, 21/01/2022, n. 67).
Il Tribunale ritiene di porre a fondamento della decisione gli esiti della c.t.u., siccome analiticamente motivati anche con riguardo alle osservazioni delle parti: il ricorso al sistema di accertamento delle mappe catastali è necessario nell'ipotesi di specie in cui la prova orale non offre elementi decisivi, posto che i testi di ciascuna parte hanno confermato la tesi sostenuta dalla parte circa il collocamento dei confini dei fondi e che, non essendo emersi elementi per i quali i testi di una delle due parti sarebbero maggiormente attendibili rispetto ai testi dell'altra parte, la prova testimoniale assunta in giudizio si rivela inidonea alla determinazione certa del confine.
Il perito incaricato ha individuato il confine a monte tra i fondi, su cui le ricostruzioni proposte dalle parti divergono nei termini esposti.
Il perito ha, in articolare, indicato i punti di vertice della linea dividente a monte le due proprietà tramite strumentazione topografica su base gps;
ha chiarito che l'albero di mele fa parte della proprietà dell'attore; con riferimento all'apposizione del termine “A” (lato strada pubblica) la posizione del chiodo infisso dal c.t.u. si trova a 110 cm circa a valle della pianta di mele, come dalle rilevazioni effettuate congiuntamente fra il c.t.u. ed entrambi i c.t.p. (cfr.
verbale operazioni peritali del 10.12.2024); tale punto coincide con il confine risultante dalle mappe catastali e fra le particelle 224 e 292 ( ). Pt_1 CP_1
In accoglimento della domanda attorea, vengono accertati i confini tra i fondi nella misura sopra indicata, mentre non merita accoglimento la domanda di condanna del convenuto all'apposizione del picchetto, posto che non vi è prova che la distanza alla quale il picchetto era posto coincida con quella accertata dal c.t.u.
3. Non merita accoglimento la domanda di usucapione della proprietà della rata di terreno in contestazione formulata in via riconvenzionale dai convenuti.
In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con pagina 4 di 6 una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (Cassazione
civile sez. II, 17/10/2022, n. 30438).
Declinando questo principio nel caso di specie, le prove orali svolte in giudizio dimostrano soltanto la continuità nella coltivazione della rata di terreno da parte dei convenuti, da ritenersi insufficiente ai fini della prova del possesso ad usucapionem;
i convenuti non hanno neanche allegato di aver svolto l'operazione di recinzione della rata di terreno, in astratto idonea ad escludere l'attrice dal godimento del bene e a consentire l'acquisto in favore dei convenuti della proprietà della rata di terreno per maturata usucapione.
4. Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda degli attori e, per l'effetto,
- accerta, quanto ai fondi proprietà delle parti -censiti al catasto terreni del comune di
Spoleto, fg. 86, p.lle 50 e 224, nonché fg. 86, p.lla 292-, che il confine a monte tra la p.lla 224 e la p.lla 292 si trova a 110 cm circa a valle della pianta di mele;
2) respinge la domanda riconvenzionale dei convenuti;
3) condanna i convenuti al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in € 134,05 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 29.1.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Agata Stanga
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