Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 24/03/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria in primo grado iscritta al n.5757 dell'anno 2023
TRA
, Avv. DE VENERE ANTONIO Parte_1 ricorrente
E
, Avv. BORRELLI Controparte_1
GIUSEPPE
resistente
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, la parte ricorrente proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis comma 6 cpc per il riconoscimento del requisito sanitario relativo al diritto a conseguire l'assegno ex lege n.222/1984. Si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 resistendo alla domanda. Disposta ed espletata ctu, all'odierna udienza la causa veniva discussa e il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo, così come l'eventuale giudizio di merito previsti dall'art. 445 bis cpc, hanno ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni medico-legali riguardanti il riconoscimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali corrispondenti (cfr. in termini Cass. Civ. Sez. VI, 14-
03-2014, n. 6084).
2. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva il Giudicante che la domanda è fondata e merita di essere accolta. Al fine determinante è il rilievo che, anche nell'odierna sede, il CTU incaricato di esaminare la parte ricorrente ha
3. Le spese di causa (relative alle due fasi esperite), nella misura individuata in dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza. CP_1
Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede: accerta nei confronti dell' che l'istante è in possesso del requisito sanitario relativo CP_1 all'assegno ex lege n.222/1984 a decorrere dal 16/09/2021; condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella CP_1 misura complessiva di euro 5.300,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Bari, 24/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini