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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 175 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ROBERTA SCARINCI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.01.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
29.01.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. 18/80, a decorrere dal 24.01.2023, con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa pubblicato l'8.08.2023, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 4498/2022, la riconosceva in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto all' in data 11.09.2023; CP_1
- di aver trasmesso, in pari data, alla competente sede zonale, il modello AP70 ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
Previa concessione di termine per la produzione del modello AP70, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 4.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti (decreto di omologa ritualmente notificato alla sede provinciale dell' , PEC di invio del modello CP_1
AP70, autodichiarazione attestante la condizione di “non ricovero” della ricorrente in istituti con retta a carico dello Stato o di altri Enti pubblici), si ritiene che la domanda formulata in ricorso debba trovare accoglimento.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto della ricorrente alla concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.02.2023 (primo giorno del mese successivo all'accertata insorgenza del requisito sanitario), con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi della CP_1 prestazione, con l'aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e sono liquidate come in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01.02.2023 e per l'effetto condanna l a corrisponderle i ratei maturati e maturandi della prestazione;
CP_1
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dal 121°giorno CP_1 dall'accertata insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 05/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 175 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ROBERTA SCARINCI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.01.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
29.01.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. 18/80, a decorrere dal 24.01.2023, con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa pubblicato l'8.08.2023, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 4498/2022, la riconosceva in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto all' in data 11.09.2023; CP_1
- di aver trasmesso, in pari data, alla competente sede zonale, il modello AP70 ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
Previa concessione di termine per la produzione del modello AP70, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 4.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti (decreto di omologa ritualmente notificato alla sede provinciale dell' , PEC di invio del modello CP_1
AP70, autodichiarazione attestante la condizione di “non ricovero” della ricorrente in istituti con retta a carico dello Stato o di altri Enti pubblici), si ritiene che la domanda formulata in ricorso debba trovare accoglimento.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto della ricorrente alla concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.02.2023 (primo giorno del mese successivo all'accertata insorgenza del requisito sanitario), con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi della CP_1 prestazione, con l'aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e sono liquidate come in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01.02.2023 e per l'effetto condanna l a corrisponderle i ratei maturati e maturandi della prestazione;
CP_1
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dal 121°giorno CP_1 dall'accertata insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 05/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli