Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 14/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2025
N. 00365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 538 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Ameriga Petrucci, con domicilio digitale in atti;
contro
- Ministero dell’interno, Questura di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento di archiviazione/irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, emesso dalla Questura di Potenza il 3 ottobre 2024 e notificato in pari data;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2024, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con ricorso notificato il 2 dicembre 2024 e depositato il successivo 10 di dicembre, è insorto avverso il provvedimento in epigrafe, col quale il Questore di Potenza gli ha denegato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio per «l’assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per il suo rilascio», deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi l’8 gennaio 2025, con ordinanza n. 3 del 2025, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di fumus boni iuris .
4. Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2025 l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è infondato alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Occorre premettere come sia incontroverso che il deducente sia sprovvisto di permesso di soggiorno sin dal suo arrivo in Italia, in data 24 ottobre 2021 e che non abbia dimostrato, in sede di presentazione dell’istanza di cui è causa, di essere titolare di un visto di ingresso in corso di validità.
5.1.1. Consegue a quanto innanzi che il diniego qui avversato, pur caratterizzandosi per la sinteticità del profilo motivazionale, abbia fatto giusto governo del dato normativo nel testo vigente ratione temporis, in quanto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ai sensi degli articoli 4 , 5 e 32, comma 1 -bis del d.lgs. . 25 luglio 1998, n. 286, è subordinato al possesso di uno specifico visto d’ingresso sul territorio nazionale.
In particolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità.
L’articolo 5, al comma 1, dispone che possano soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità.
L’art. 32, comma 1 -bis , prevede che il permesso di soggiorno per motivi di studio possa essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno «previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente».
5.1.2. Del resto, l’avversato diniego si pone in linea con quanto stabilito, in via generale, dall’art. 5, comma 5, secondo cui il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
5.2. A fronte di ciò, le censure mosse nel riscorso scoloriscono e vanno disattese.
5.2.1. Non sussiste in fatto, non essendo stato specificamente contestata l’avvenuta consegna al ricorrente del provvedimento di diniego avversato in originale, la lamentata carenza della “attestazione di conformità all’originale” ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5.2.2. La motivazione del provvedimento, pur nella sua sobrietà, è perfettamente idonea a dare conto dell’iter logico-giuridico seguito dall’Autorità emanante.
5.2.3. Le doglianze in ordine alla obliterazione della fase di partecipazione procedimentale non colgono nel segno, trattandosi di esito provvedimentale scolpito dal legislatore e, sul versante sostanziale, non avendo il deducente indicato neppure in sede di ricorso la sussistenza di elementi, quali la documentazione di vincoli familiari, impeditivi alla sua adozione
6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso, con conseguente conferma della decisione della competente commissione di reiezione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Conferma la reiezione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazioni statale, da liquidarsi nella somma di euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.