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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/11/2024, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, all'udienza del
21/11/2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Con motivazione contestuale
(ai sensi dell'art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 580/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia e promossa
D A
, residente in [...] Parte_1
CodiceFiscale_1 avv. CASTAGNA FRANCESCA e BUFANO PAOLO
- PARTE RICORRENTE OPPONENTE -
C O N T R O
, domiciliato in Aversa (CE) Controparte_1
CodiceFiscale_2 avv. ROMANIELLO MICHELE - PARTE CONVENUTA - sulle
C O N C L U S I O N I
1 precisate dalle parti come nei rispettivi atti introduttivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2024 Parte_1 emesso da questo Tribunale in data 6.2.2024 su ricorso ed a favore di _1
, nella sua qualità di conduttore di immobile, per l'importo di € 1160,00 a titolo
[...] di deposito cauzionale, non restituito, relativo al contratto di locazione intercorso tra le parti in data 09.12.2021 della durata di un anno e rinnovato alla scadenza naturale per un ulteriore anno.
A motivo dell'opposizione la ricorrente ha dedotto il mancato pagamento di tre mensilità per preavviso di rilascio anticipato (per l'importo di € 580,00) e delle spese condominiali
(per l'importo di € 400,19).
L'opposizione, introdotta con atto di citazione anziché con ricorso, vertendosi in materia locatizia, è tardiva, come ritualmente eccepito dal convenuto costituito.
Va specificato al riguardo che la notifica a mezzo posta per compiuta giacenza si perfeziona dopo dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di giacenza, tramite raccomandata.
Nel caso di specie l'avviso di giacenza è stato spedito a mezzo raccomandata in data
13.2.2024 e dunque la notifica si è perfezionata il 23.2.24.
Come è noto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (Cass.
Sez. U sent. n 927 del 13/01/2022)
Nel caso di specie la citazione è stata notificata in data 5.4.2024 a mezzo Pec e
2 depositata ai fini della iscrizione a ruolo dell'opposizione in data 8.4.2024 dunque oltre il termine di quaranta giorni indicato nell'art. 641 c.p.c. e riportato nel decreto ingiuntivo.
Il termine di cui all'art. 641 comma 1 c.p.c. deve ritenersi perentorio (cfr. Cass. sez. III sent. n. 15763 del 12.7.2006: “Alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile”).
Pertanto l'opposizione va dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese della presente opposizione non possono che seguire la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo alla stregua della tab. 2 D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria (del tutto assente nella fase di trattazione/istruttoria e limitata nella fase decisionale), che consente la riduzione dei valori medi tabellari
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, visti gli artt. 429, 447 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 580/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione, perché tardivamente proposta;
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposto, liquidate in complessivi € 1400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in La Spezia all'udienza del 21 novembre 2024
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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