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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/07/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1984/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1984/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 luglio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMPIERI NICOLA oggi sostituito dall'avv. Dall'Ara Alessandro Parte_1
Per la dott.ssa Beatrice Alessandra Controparte_1
Parte ricorrente insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, al quale si riporta fatta eccezione che per l'a/s 2023/2024 limitando la domanda all'a/s 2022/2023. Quanto all'a/s
2024/2025 chiede l'accertamento del diritto ma non anche la condanna al pagamento della carta che è tata corrisposta, tuttavia, a prescindere dalla normativa che lo riconosce solo a partire dall'a/s
2025/2026 ai sensi dell'art. 6 bis D.Lgs 45/2025. Parte resistente, su invito del giudice, in merito all'interesse ad agire in relazione all'accertamento del diritto, da atto di aver corrisposto la carta docenti per l'a/s 2024/2025 ai sensi della normativa citata da parte ricorrente che l'ha riconosciuta per i supplenti annuali. Per il resto si riporta alla memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1984/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI NICOLA ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Piazza Alvise Conte n. 7 36015 Schio
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 [...]
sito in Borgo Scroffa n. 2 Controparte_3
PARTE RESISTENTE
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data odierna. Oggetto: carta docenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per CP_1 le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra Controparte_1 indicata, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- il si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso;
in particolare ha eccepito la non debenza del beneficio in relazione agli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, in quanto già erogato;
- le parti hanno proceduto alla discussione della causa precisando le rispettive conclusioni;
in particolare, parte ricorrente ha rinunciato alle annualità oggetto dell'eccepita non debenza insistendo nella domanda articolata in ricorso con riferimento all'a/s 2022/2023 e chiedendo l'accertamento del diritto con riferimento all'a/s 2024/2025; rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_4 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 486/2024, 515/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.;
- la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- ebbene, risulta provato che parte ricorrente nel'a/s 2022/2023 ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto con supplenza annuale (cfr. stato CP_1 matricolare prodotto sub doc. 1);
- in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente ricorrente è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo, anche ai sensi della Direttiva 1999/70/Ce che, con particolare riferimento alla clausola 4 del relativo allegato, vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e che, come noto, è da tempo considerata direttamente applicabile nel nostro ordinamento (cfr. sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente risulta ancora oggi in servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del resistente, come CP_1 risulta dalla documentazione in atti (cfr. stato matricolare sub doc. 1);
- nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- si ritiene poi insussistente l'interesse ad agire in relazione al mero accertamento del diritto alla carta docenti per l'a/s 2024/2025, essendo stato questo riconosciuto da parte resistente e, pertanto, non sussistendo alcuna incertezza sul punto, cui porterebbe vantaggio un'eventuale pronuncia giudiziale;
invero, come dedotto da parte resistente in memoria: “l'accredito della c.d. Carta docente ai supplenti annuali nominati su posto vacante e disponibile sino al 31.08.2024/25 - qual è l'odierna ricorrente (all.n.02 - stato matricolare completo) - è già stato disposto ex lege (..) per l'a.s. 2024/25 ex lege con D.L. n. 45/2025, convertito con modifiche dalla L. n. 79 del 05.06.2025, all'art.
6-bis”, come anche riconosciuto all'udienza odierna;
- che, difatti, non basta l'incertezza normativa lamentata dal ricorrente a fondare l'interesse ad agire in accertamento considerando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata) (Cass. 9061/2025), circostanza nel caso di specie non sussistente alla luce del contegno del che, in assenza di elementi di segno contrario (quali il pagamento con CP_1 riserva di ripetizione), ha corrisposto quanto richiesto, con conseguente insussistenza dell'interesse ad agire in relazione alla domanda, come precisata in data odierna;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, ai sensi CP_1 degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 1.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, CP_1
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 1.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento in relazione all'a/s 2024/2025;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 549,00, di cui € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario. Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 10 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1984/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 luglio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMPIERI NICOLA oggi sostituito dall'avv. Dall'Ara Alessandro Parte_1
Per la dott.ssa Beatrice Alessandra Controparte_1
Parte ricorrente insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, al quale si riporta fatta eccezione che per l'a/s 2023/2024 limitando la domanda all'a/s 2022/2023. Quanto all'a/s
2024/2025 chiede l'accertamento del diritto ma non anche la condanna al pagamento della carta che è tata corrisposta, tuttavia, a prescindere dalla normativa che lo riconosce solo a partire dall'a/s
2025/2026 ai sensi dell'art. 6 bis D.Lgs 45/2025. Parte resistente, su invito del giudice, in merito all'interesse ad agire in relazione all'accertamento del diritto, da atto di aver corrisposto la carta docenti per l'a/s 2024/2025 ai sensi della normativa citata da parte ricorrente che l'ha riconosciuta per i supplenti annuali. Per il resto si riporta alla memoria ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1984/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMPIERI NICOLA ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Piazza Alvise Conte n. 7 36015 Schio
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 [...]
sito in Borgo Scroffa n. 2 Controparte_3
PARTE RESISTENTE
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data odierna. Oggetto: carta docenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per CP_1 le predette annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra Controparte_1 indicata, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- il si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso;
in particolare ha eccepito la non debenza del beneficio in relazione agli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, in quanto già erogato;
- le parti hanno proceduto alla discussione della causa precisando le rispettive conclusioni;
in particolare, parte ricorrente ha rinunciato alle annualità oggetto dell'eccepita non debenza insistendo nella domanda articolata in ricorso con riferimento all'a/s 2022/2023 e chiedendo l'accertamento del diritto con riferimento all'a/s 2024/2025; rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_4 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso (si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c., i seguenti precedenti sentt. nn. 486/2024, 515/2024, 635/2024, 611/2024), a cui si intende dar seguito, anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui, pure, si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.;
- la pronuncia della S.C. in parola ha sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- ebbene, risulta provato che parte ricorrente nel'a/s 2022/2023 ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto con supplenza annuale (cfr. stato CP_1 matricolare prodotto sub doc. 1);
- in relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente ricorrente è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo, anche ai sensi della Direttiva 1999/70/Ce che, con particolare riferimento alla clausola 4 del relativo allegato, vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e che, come noto, è da tempo considerata direttamente applicabile nel nostro ordinamento (cfr. sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente risulta ancora oggi in servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del resistente, come CP_1 risulta dalla documentazione in atti (cfr. stato matricolare sub doc. 1);
- nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- si ritiene poi insussistente l'interesse ad agire in relazione al mero accertamento del diritto alla carta docenti per l'a/s 2024/2025, essendo stato questo riconosciuto da parte resistente e, pertanto, non sussistendo alcuna incertezza sul punto, cui porterebbe vantaggio un'eventuale pronuncia giudiziale;
invero, come dedotto da parte resistente in memoria: “l'accredito della c.d. Carta docente ai supplenti annuali nominati su posto vacante e disponibile sino al 31.08.2024/25 - qual è l'odierna ricorrente (all.n.02 - stato matricolare completo) - è già stato disposto ex lege (..) per l'a.s. 2024/25 ex lege con D.L. n. 45/2025, convertito con modifiche dalla L. n. 79 del 05.06.2025, all'art.
6-bis”, come anche riconosciuto all'udienza odierna;
- che, difatti, non basta l'incertezza normativa lamentata dal ricorrente a fondare l'interesse ad agire in accertamento considerando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata) (Cass. 9061/2025), circostanza nel caso di specie non sussistente alla luce del contegno del che, in assenza di elementi di segno contrario (quali il pagamento con CP_1 riserva di ripetizione), ha corrisposto quanto richiesto, con conseguente insussistenza dell'interesse ad agire in relazione alla domanda, come precisata in data odierna;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, ai sensi CP_1 degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 1.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- Le spese di lite, tenuto conto della serialità della vertenza e del limitato valore di causa, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, CP_1
5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi euro 1.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento in relazione all'a/s 2024/2025;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 549,00, di cui € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario. Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Vicenza, lì 10 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri