Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale N. 1340/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di FO, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1340/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: solo danni a cose, e vertente tra
, C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Imperiale Rosa
-Attrice- contro
P.IVA: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Farnelli Rossella
-Convenuto-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
******
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009,
n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (di seguito, per brevità: AQP) al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità della società per i danni subiti e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in € 14.022,00, come da C.T.P., a firma del Geom. - prodotta in Controparte_2
giudizio.
1
Sulla premessa di essere proprietaria dei terreni siti in agro di Rocchetta Sant'Antonio, contraddistinti al foglio 18, particelle nn. 34-105-106-107-108-109-111-459-458, esponeva che, a causa del pessimo stato di manutenzione della condotta idrica fognaria detti fondi erano rimasti incolti per diversi anni, con conseguente danno economico (“…detti terreni presentano forti pendenze verso il versante sud-ovest, nonché evidenti e non trascurabili dissesti morfologici causati dalla rottura dell'impianto di sollevamento della fogna nera comunale e dagli straripamenti di due pozzetti di ispezione che, riversando liquame nel suindicato terreno, causano smottamenti compromettendone, di conseguenza, l'uso…”).
Rappresentava - altresì - che nonostante i numerosi solleciti, tesi a definire bonariamente la vicenda,
l'AQP non avesse adotto gli opportuni provvedimenti. Contr Costituita ritualmente in giudizio, l' eccepiva la propria estraneità alla vicenda “…poiché nessuna responsabilità in capo a quest'ultima piò essere ascritta per i fatti di causa stante
l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Rocchetta Sant'Antonio…” rilevando, altresì, la infondatezza della domanda attorea, in quanto “…priva dei necessari presupposti di fatto
e di diritto…”.
Assegnati i termini ex art. 183, co VI, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo della CTU-tecnica e alla udienza del 24.03.2024 veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art.190
c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente dev'essere disattesa l'eccezione relativa all'asserita carenza di legittimazione Contr passiva sollevata dall'
Vale la pena rammentare che la legittimazione ad agire (o a contraddire) si identifica nella corrispondenza soggettiva tra colui che propone la domanda (o contro il quale la domanda è proposta) e colui che nella domanda è prospettato come soggetto attivo (o passivo) della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio.
La sussistenza di tale condizione va verificata esclusivamente alla stregua della prospettazione fatta in domanda, ovverosia alla stregua della fattispecie giuridica prospettata con l'azione, prescindendo, cioè, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, la quale, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, attiene, invece, al merito della domanda.
Nella specie è evidente che non si discute di carenza di legittimazione a contraddire ma di assenza di titolarità in capo all'Ente del rapporto controverso, sicché, attenendo a questione di merito, non integra ipotesi di carenza di legittimazione passiva.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata e merita di essere accolta.
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La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, per quel che interessa più da vicino, anche all'AQP S.p.A., per i danni conseguenti ai difetti di costruzione o all'omessa manutenzione e riparazione straordinaria delle condotte idriche e fognarie (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. 13.05.2020, n. 8888, secondo cui: “…l' deve provvedere, nei comuni Controparte_1
serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta…”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 23.12.2003, n. 19773, secondo cui:
“…L' è tenuto per legge (R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464) ad eseguire, nei Controparte_1
comuni serviti dallo stesso, i lavori di riparazione straordinaria degli impianti di fognatura onde assicurarne il perfetto funzionamento, in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art.
2051 cod. civ., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una
CP_ relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l' e la cosa dalla quale è derivato il danno...”).
Appare inoltre utile evidenziare che, la Suprema Corte ha statuito che "…gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito…” (cfr. Cass. Civ. n. 6665 del
2009).
Chiarito ciò in punto di diritto e tornando all'esame del caso concreto, occorre prendere in considerazione quanto emerso dalla C.T.U. svolta dal Dott.-Agr. La e finalizzata alla Parte_2
descrizione e quantificazione dei danni, nonché all'accertamento delle cause degli stessi.
Le valutazioni del nominato consulente, in effetti, appaiono meritevoli di essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo.
Rispondendo compiutamente ai quesiti, il C.T.U., Dott. La , rappresentava che: Per_1 Parte_2
“…durante il primo sopralluogo ho rilevato la fuoriuscita di “acqua” dall'impianto di sollevamento dell'Acquedotto.
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Il giorno del mio secondo accesso, ho rilevato una notevole fuoriuscita di “acqua” dall'impianto
AQP con ruscellamento nei terreni dell'Attrice.
Il fondo risultava allagato, come si può vedere dalle foto allegate, e la causa di tale evento è senza dubbio la fuoriuscita di liquido dall'impianto dell'AQP.
Si precisa che durante l'accesso non pioveva e che le abbondanti precipitazioni dei giorni precedenti non avevano creato ristagni nei terreni limitrofi.
La causa delle doglianze di Parte Attrice è senza dubbio l'ingente quantità di “acqua” che proviene in modo continuo dall'impianto dell' presente nelle immediate Controparte_1
vicinanze del fondo oggetto di questo giudizio.
La copiosa fuoriuscita di “acqua” ha modificato lo stato superficiale dei luoghi creando un canale profondo e degli smottamenti.
Inoltre, la prolungata sommersione di un suolo comporta una serie di mutamenti chimico fisici che vanno a modificare, riducendola drasticamente, sulla fertilità dello stesso.
Infine, la sommersione, impedendo alla Proprietaria l'ordinaria conduzione ai fini agricoli del fondo, l'ha di fatto privata di un reddito.
Il danno subito la signora andrà quindi individuato nella cifra necessaria al Parte_1
ripristino dello stato dei luoghi da un punto di vista sia “orografico” che “pedologico”, a questa va aggiunto il reddito netto medio (ordinario) che la Signora avrebbe potuto ottenere dalla normale coltivazione del fondo in questione.
Per quantificare la prima voce di danno (lavori di ripristino della superficie coltivabile) si possono utilizzare gli importi inseriti nella relazione del geometra Ad un'attenta analisi Controparte_2
tali importi risultano essere congrui.
Per la seconda voce di danno (pedologico), ricordo che Per ripristinare le condizioni chimico- fisiche-microbiologiche ordinarie del suolo in questione occorrerà effettuare, per un periodo non inferiore a tre anni, un'abbondante concimazione organica ottenuta con lo spargimento e
l'interramento di una congrua quantità di ammendante e/o concime organico. Tutte queste lavorazioni possono essere valorizzate in trecento euro ad ettaro per anno.
Infine, è necessario calcolare il reddito netto ottenibile per ettaro, per anno e per coltura sul fondo in oggetto. Il conteggio deve “coprire” tutto il periodo in cui l'Attrice non ha potuto utilizzare il fondo ossia (per ora) i raccolti dal 2017 al 2021. Nelle tabelle allegate sono riportati i calcoli utili ad ottenere il reddito netto (RN) della parte a seminativo e della parte ad oliveto. Ho considerato una monocoltura grano duro e non una rotazione quadriennale a causa dell'esiguità della superficie del fondo. Per l'oliveto, consideratane la tipologia, ho calcolato in modo forfetario, un reddito netto pari a 100,00€ per ettaro per anno.
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Tutti gli importi sono oltre iva come per legge.
Nella tabella n° 6 è riportato che il totale del danno da risarcire è, sino ad oggi, pari a 15.133,22€
(quindicimilacentotrentatré e ventidue centesimi)…”.
Per le esposte considerazioni può ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere della prova a suo carico ex art. 2697 c.c., in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento delle pretese di cui in domanda.
Di contro, parte convenuta non ha prodotto alcun elemento, neppure indiziario, atto ad esimerla dall'invocata responsabilità: le ipotesi indicate nella comparsa di costituzione sono infatti rimaste mere asserzioni, confutate dall'esaustivo quadro probatorio emerso dall'istruttoria.
In definitiva, facendo applicazione nel caso in disamina dei citati arresti giurisprudenziali, alla stregua delle condivisibili conclusioni rassegnate dal C.T.U. (“…Da quanto ho potuto rilevare nei miei sopralluoghi il danno lamentato dalla signora è causato dalla fuoriuscita di Pt_1
“acqua” dall'impianto di sollevamento della fogna dell' La quantificazione Controparte_1 del danno patito, dall'Attrice, sino ad ora, ammonta a complessivi euro 15.133,22€
(quindicimilacentotrentatré e ventidue centesimi”), deve - dunque - affermarsi la responsabilità Contr dell' in relazione ai fenomeni lamentati dall'attrice, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 15.133,22.
Sulla cifra così liquidata devono computarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di deposito della relazione peritale, calcolando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
55 del 2014 - scaglione di valore compreso da € 5.200,00 a € 26.001,00) seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'AQP.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della società convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di FO, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, reietta ogni contraria istanza, così decide:
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− ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l' in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t.- al pagamento, in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 15.133,22, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione;
− CONDANNA, l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore del procuratore costituito di parte attrice, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali liquidate in complessivi € 5.077,00 oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen. (15%), IVA e
CPA come per legge;
− le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta, quale parte soccombente, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in FO (data dep.tel)
Il Giudice
Giacoma Fanizza
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