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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/12/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
IA ST Presidente
OR DI RO DI rel.
AU NI DI
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 1660/2024 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI
DI GENITORI NON CONIUGATI
promossa da:
, nato alla Spezia il 26.10.1986 (cod. fisc. ), assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Bertocchi
- RICORRENTE -
nei confronti di:
, nata alla Spezia il 12.03.1983 (cod. fisc. ), assistita Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Costoli
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per il ricorrente e la convenuta:
“1) L'AFFIDAMENTO condiviso ai genitori della figlia minore che manterrà la collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Le Parti si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo congiunto e paritario, assumendo le decisioni rilevanti per la vita di in un'ottica di collaborazione e prioritario Per_1 interesse della minore. La genitorialità sarà basata sul rispetto reciproco, sulla fiducia e sulla volontà di costruire un ambiente sereno e prevedibile per Per_1
1 Le decisioni e le comunicazioni principali relative ad – in particolare quelle riguardanti la Per_1 salute, la scuola, le attività sportive, le attività extra-scolastiche e ricreative di rilevanza, l'educazione e qualsiasi questione significativa per la sua crescita e il suo sviluppo – dovranno essere prese e comunicate congiuntamente dal Sig. e dalla Sig.ra . Pt_1 CP_1
2) Le Parti si impegnano a mantenere un canale di comunicazione diretto ed efficace tra loro (es. telefono, messaggi), al fine di scambiarsi informazioni e accordarsi tempestivamente su ogni aspetto rilevante riguardante Ogni comunicazione dovrà essere chiara, concisa e priva di giudizi o Per_1 recriminazioni. Eventuali disaccordi dovranno essere affrontati in modo costruttivo, cercando soluzioni che rispondano primariamente ai bisogni e ai diritti di Per_1
3) Le Parti si riservano la possibilità di ricorrere, in caso di stallo, a un Mediatore Familiare o a un Coordinatore Genitoriale per facilitare il dialogo e la presa di decisione.
4) Si riconosce che, sebbene la rete degli affetti (nonni, zii, del Sig. sia importante Per_2 Parte_1 e possa contribuire all'organizzazione e alla gestione quotidiana delle attività di le decisioni Per_1 e le comunicazioni principali sopra elencate, spettino esclusivamente ai genitori.
5) FREQUENTAZIONE della minore con i genitori con le modalità indicate di seguito. starà con il papà il lunedì, il martedì e il weekend (a partire dal venerdì dopo l'uscita da Per_1 scuola - la mattina durante le vacanze) e con la madre il mercoledì e giovedì ed il week end (a partire dal venerdì dopo l'uscita da scuola- la mattina durante le vacanze) a settimane alternate. Le frequentazioni tra e i genitori saranno quindi organizzate secondo le modalità esposte Per_1 nella tabella seguente: Tabella turni di cura/responsabilità su un mese tipo di 28 gg.
(Legenda: pernotta a casa del papà. pernotta a casa della mamma). Per_3 Per_4
6) SPOSTAMENTI: Durante i periodi di festività e vacanze e comunque nei giorni di chiusura della scuola (es. allerte, scioperi ecc. ed ivi incluse, a titolo esemplificativo, le vacanze estive, natalizie a pasquali), i Genitori gestiranno il cambio di turno di cura e responsabilità di ritrovandosi a Per_1 metà strada, precisamente si incontreranno presso il parcheggio del Supermercato Basko in Località Bottagna entro le ore 10 e 30. nel caso in cui la Sig.ra sia in ferie o comunque libera dal CP_1 lavoro mentre la minore sarà portata a casa della madre dal padre o da suo incaricato negli altri casi. In presenza di allerte meteo, i Genitori valuteranno congiuntamente l'opportunità e la sicurezza dello spostamento, al fine di salvaguardare l'incolumità della Figlia e degli adulti coinvolti nello spostamento. Invece in caso di Emissione di Allerta Meteo di Livello Arancione o Rosso, resterà con il Per_1 Genitore presso il quale si trova al momento in cui l'Allerta Meteo entra in vigore. Il Genitore, che avrebbe dovuto prelevare recupererà il tempo non usufruito a partire dal turno di Per_1 frequentazione immediatamente successivo, con comunicazione chiara e precisa tra tutte le Parti coinvolte.
7) Le Parti si impegnano a garantire la continuità educativa e affettiva di durante il periodo Per_1 in cui si trova con l'altro genitore, rispettando le sue routine e le sue esigenze.
8) Eventuali richieste di cambiamenti di turno dovranno essere comunicate all'altro genitore con un dovuto preavviso di almeno 7 giorni, salvo comprovate urgenze o emergenze. Le Parti riconoscono che tali richieste implichino una ridefinizione delle organizzazioni familiari e non sono semplici da attuare. Pertanto, ogni richiesta sarà valutata nel rispetto delle esigenze e della disponibilità dell'altro genitore e della minore. Non si esclude a priori la possibilità di concedere alcuni cambi, a condizione che siano concordati preventivamente e che avvenga una ridefinizione
2 chiara della restituzione del tempo di cura in un momento successivo, al fine di garantire l'equità dei tempi di permanenza di con ciascun genitore. Ogni cambio concordato dovrà essere annotato Per_1 per chiarezza. Nelle ipotesi in cui per problemi di salute, non possa trascorrere i giorni spettanti ad un Per_1 genitore, questi li dovrà recuperare non appena possibile e senza possibilità di accumulo (nel senso che non possono essere accumulati più periodi ed ogni periodo perduto deve essere recuperato immediatamente al turno successivo).
9) Per quanto riguarda le vacanze e i giorni festivi, salvo il periodo natalizio che viene concordemente regolato come seguirà, le parti si accordano nel seguire il calendario consolidato negli anni e precisamente affinché tutti giorni festivi dell'anno trascorra in modo alternato le Per_1 festività con l'uno o con l'altro genitore. Ad es. se il 2 giugno di un anno la bambina starà con il papà, l'anno successivo, lo stesso giorno starà con la mamma. A partire dall'anno 2026 per quanto riguarda la Pasqua la bambina starà con mamma ed il Lunedì dell'Angelo con il papà e l'anno successivo viceversa, e così via in maniera alternata di anno in anno. Inoltre per quanto concerne le vacanze Natalizie i genitori concordano che trascorrerà il 24 Per_1 Dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
il 25 e il 26 Dicembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
il 31 Dicembre - 01 Gennaio con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari (si considera l'anno del 31 dicembre).
10) La minore trascorrerà il 30 Novembre, giorno del suo compleanno, con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari. avrà quindi due feste distinte;
non si esclude a priori che in Per_1 futuro i genitori possano organizzare un'unica festa in cui la figlia possa godere della presenza di entrambi.
11) Per quanto riguarda le vacanze estive ed invernali, la Signora e il Signor si CP_1 Parte_1 impegnano a comunicarsi reciprocamente le date del periodo di ferie il prima possibile possibilmente entro il mese di marzo (per quelle estive che potranno avere una durata di 15 giorni ma non consecutivi (es. 7+8) e sempre entro il mese di marzo anche per quelle invernali che potranno avere una durata di sette giorni consecutivi), avendo cura dei reciproci impegni professionali e del fatto che le ferie non vadano a sovrapporsi fra loro e con le festività nazionali per le quali i genitori come sopra hanno raggiunto diversi accordi. Obiettivo cardine di entrambi: far trascorrere le migliori vacanze possibili alla figlia.
12) trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con il genitore che festeggia a Per_1 prescindere dal calendario di frequentazione ordinario.
13) festeggerà la Festa della Mamma insieme alla Sig.ra e la Festa del Papà insieme Per_1 CP_1 al Sig. , a prescindere dalla turnazione. Pt_1
14) Contatti Telefonici con Durante i rispettivi turni di permanenza con un genitore, l'altro
Per_1 genitore potrà sentire telefonicamente in orari compatibili con la sua routine quotidiana (es.
Per_1 prima di cena, in un momento di pausa dalle attività). Per garantire il rispetto della routine di
Per_1 i genitori considerano quale fascia oraria migliore quella compresa tra le ore 19:00 e le ore 21:00. Entrambi i Genitori intendono privilegiare la qualità del contatto ed evitare di prolungare eccessivamente le chiamate al fine di non interferire con le attività o il riposo di e si
Per_1 impegnano a dare e ricevere informazioni aggiornate;
non controllare o interrompere i contatti telefonici tra la figlia e l'altro genitore;
permettere alla propria figlia di telefonare con l'altro genitore in qualsiasi momento.
15) Accordi Economici: Restano validi e non modificati i precedenti accordi economici relativi al mantenimento di la Parti convengono quindi che la modalità di mantenimento della figlia Per_1 rimanga quella del mantenimento ordinario diretto, per cui ciascun genitore provvederà autonomamente a sostenere le spese ordinarie durante i rispettivi periodi di permanenza della minore. Non è pertanto dovuto alcun assegno di mantenimento periodico. Le spese straordinarie necessarie, concordate e debitamente documentate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. In particolare, e a titolo esemplificativo, la ripartizione del 50% tra i genitori, si applica alle seguenti categorie di spese: di istruzione e mediche e sportive e, salvo quanto meglio
3 infra specificato per le spese sportive per la danza di Ambra, secondo quanto definito dal Protocollo del Tribunale della Spezia del dicembre 2018, che i genitori hanno ricevuto dai rispettivi legali. L'integrazione della divisione in parti eque delle spese sportive è frutto di un accordo specifico raggiunto in sede di mediazione. Queste spese, comprensive di lezioni, iscrizioni a stage/concorsi, acquisto di abbigliamento specifico, trasferte saranno condivise e concordate. Se sarà uno dei Genitori a sostenere una spesa specifica, concordata, questi dovrà presentare all'altro la documentazione fiscale (ricevuta/fattura) e il rimborso della quota (50%) dovrà avvenire entro n. 7 giorni dalla richiesta. Le parti hanno anche espressamente concordato che qualora il Sig. per motivi personali Parte_1
o famigliari, non possa accompagnare ad una trasferta per l'attività sportiva, provveda la Per_1 Sig.ra alla quale verrà rimborsata dal padre la quota pari al 50% delle spese necessarie per CP_1 la minore quali carburante, autostrada, spese pasti ed eventuali spese per strutture alberghiere. Assegno unico al 50% ad entrambi i genitori. 16) Le Parti si impegnano a favorire un clima di serenità e di rispetto reciproco in presenza di Per_1 evitando critiche o recriminazioni sull'altro genitore”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato il 29.10.2024, deducendo: di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con l'odierna convenuta dalla quale è nata in data [...] la figlia regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
che la relazione sentimentale si è Per_1 interrotta nel luglio 2019 per le ragioni specificate in atti;
di ritenere necessario procedere alla regolamentazione formale delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore.
Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di disporre: l'affidamento condiviso della figlia, con residenza presso la madre;
un calendario dei tempi di permanenza presso ciascun genitore di tipo paritario;
il mantenimento diretto di la ripartizione in pari quota delle spese straordinarie;
la Per_1 percezione al 50% dell'assegno unico.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
In data 26.01.2025 si è costituita contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Le parti hanno quindi depositato le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
In esito alla prima udienza del 26.02.2025 e al tentativo di conciliazione effettuato dal giudice delegato, sono stati disposti una serie di rinvii per consentire alle parti di avviare un percorso di mediazione familiare.
Conclusosi positivamente tale percorso, con apposita istanza del 27.11.2025 ricorrente e convenuta hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo complessivo sulla materia del contendere.
Le conclusioni sono state quindi precisate congiuntamente nei termini di cui in epigrafe.
Venendo, dunque, a decidere la causa, si prende atto delle condizioni di affidamento e mantenimento da ultimo concordate, che appaiono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della figlia minore delle parti.
4 Si dispone, pertanto, in conformità.
Le spese di lite vanno compensate.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, nei seguenti termini:
“1) L'AFFIDAMENTO condiviso ai genitori della figlia minore che manterrà la collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Le Parti si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo congiunto e paritario, assumendo le decisioni rilevanti per la vita di in un'ottica di collaborazione e prioritario Per_1 interesse della minore.
La genitorialità sarà basata sul rispetto reciproco, sulla fiducia e sulla volontà di costruire un ambiente sereno e prevedibile per Per_1
Le decisioni e le comunicazioni principali relative ad – in particolare quelle riguardanti la Per_1 salute, la scuola, le attività sportive, le attività extra-scolastiche e ricreative di rilevanza,
l'educazione e qualsiasi questione significativa per la sua crescita e il suo sviluppo – dovranno essere prese e comunicate congiuntamente dal Sig. e dalla Sig.ra . Pt_1 CP_1
2) Le Parti si impegnano a mantenere un canale di comunicazione diretto ed efficace tra loro (es. telefono, messaggi), al fine di scambiarsi informazioni e accordarsi tempestivamente su ogni aspetto rilevante riguardante Ogni comunicazione dovrà essere chiara, concisa e priva di giudizi o Per_1 recriminazioni. Eventuali disaccordi dovranno essere affrontati in modo costruttivo, cercando soluzioni che rispondano primariamente ai bisogni e ai diritti di Per_1
3) Le Parti si riservano la possibilità di ricorrere, in caso di stallo, a un Mediatore Familiare o a un
Coordinatore Genitoriale per facilitare il dialogo e la presa di decisione.
4) Si riconosce che, sebbene la rete degli affetti (nonni, zii, del Sig. sia importante Per_2 Parte_1
e possa contribuire all'organizzazione e alla gestione quotidiana delle attività di le decisioni Per_1
e le comunicazioni principali sopra elencate, spettino esclusivamente ai genitori.
5) FREQUENTAZIONE della minore con i genitori con le modalità indicate di seguito. starà con il papà il lunedì, il martedì e il weekend (a partire dal venerdì dopo l'uscita da Per_1 scuola - la mattina durante le vacanze) e con la madre il mercoledì e giovedì ed il week end (a partire dal venerdì dopo l'uscita da scuola- la mattina durante le vacanze) a settimane alternate.
Le frequentazioni tra e i genitori saranno quindi organizzate secondo le modalità esposte Per_1 nella tabella seguente:
Tabella turni di cura/responsabilità su un mese tipo di 28 gg.
5 (Legenda: pernotta a casa del papà. pernotta a casa della mamma). Per_3 Per_4
6) SPOSTAMENTI: Durante i periodi di festività e vacanze e comunque nei giorni di chiusura della scuola (es. allerte, scioperi ecc. ed ivi incluse, a titolo esemplificativo, le vacanze estive, natalizie a pasquali), i Genitori gestiranno il cambio di turno di cura e responsabilità di ritrovandosi a Per_1 metà strada, precisamente si incontreranno presso il parcheggio del Supermercato Basko in Località
Bottagna entro le ore 10 e 30. nel caso in cui la Sig.ra sia in ferie o comunque libera dal CP_1 lavoro mentre la minore sarà portata a casa della madre dal padre o da suo incaricato negli altri casi.
In presenza di allerte meteo, i Genitori valuteranno congiuntamente l'opportunità e la sicurezza dello spostamento, al fine di salvaguardare l'incolumità della Figlia e degli adulti coinvolti nello spostamento.
Invece in caso di Emissione di Allerta Meteo di Livello Arancione o Rosso, resterà con il Per_1
Genitore presso il quale si trova al momento in cui l'Allerta Meteo entra in vigore. Il Genitore, che avrebbe dovuto prelevare recupererà il tempo non usufruito a partire dal turno di Per_1 frequentazione immediatamente successivo, con comunicazione chiara e precisa tra tutte le Parti coinvolte.
7) Le Parti si impegnano a garantire la continuità educativa e affettiva di durante il periodo Per_1 in cui si trova con l'altro genitore, rispettando le sue routine e le sue esigenze.
8) Eventuali richieste di cambiamenti di turno dovranno essere comunicate all'altro genitore con un dovuto preavviso di almeno 7 giorni, salvo comprovate urgenze o emergenze.
Le Parti riconoscono che tali richieste implichino una ridefinizione delle organizzazioni familiari e non sono semplici da attuare. Pertanto, ogni richiesta sarà valutata nel rispetto delle esigenze e della disponibilità dell'altro genitore e della minore. Non si esclude a priori la possibilità di concedere alcuni cambi, a condizione che siano concordati preventivamente e che avvenga una ridefinizione chiara della restituzione del tempo di cura in un momento successivo, al fine di garantire l'equità dei tempi di permanenza di con ciascun genitore. Ogni cambio concordato dovrà essere annotato Per_1 per chiarezza.
Nelle ipotesi in cui per problemi di salute, non possa trascorrere i giorni spettanti ad un Per_1 genitore, questi li dovrà recuperare non appena possibile e senza possibilità di accumulo (nel senso
6 che non possono essere accumulati più periodi ed ogni periodo perduto deve essere recuperato immediatamente al turno successivo).
9) Per quanto riguarda le vacanze e i giorni festivi, salvo il periodo natalizio che viene concordemente regolato come seguirà, le parti si accordano nel seguire il calendario consolidato negli anni e precisamente affinché tutti giorni festivi dell'anno trascorra in modo alternato le Per_1 festività con l'uno o con l'altro genitore. Ad es. se il 2 giugno di un anno la bambina starà con il papà, l'anno successivo, lo stesso giorno starà con la mamma. A partire dall'anno 2026 per quanto riguarda la Pasqua la bambina starà con mamma ed il Lunedì dell'Angelo con il papà e l'anno successivo viceversa, e così via in maniera alternata di anno in anno.
Inoltre per quanto concerne le vacanze Natalizie i genitori concordano che trascorrerà il 24 Per_1
Dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
il 25 e il 26 Dicembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
il 31 Dicembre - 01 Gennaio con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari (si considera l'anno del 31 dicembre).
10) La minore trascorrerà il 30 Novembre, giorno del suo compleanno, con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari. avrà quindi due feste distinte;
non si esclude a priori che in Per_1 futuro i genitori possano organizzare un'unica festa in cui la figlia possa godere della presenza di entrambi.
11) Per quanto riguarda le vacanze estive ed invernali, la Signora e il Signor si CP_1 Parte_1 impegnano a comunicarsi reciprocamente le date del periodo di ferie il prima possibile possibilmente entro il mese di marzo (per quelle estive che potranno avere una durata di 15 giorni ma non consecutivi (es. 7+8) e sempre entro il mese di marzo anche per quelle invernali che potranno avere una durata di sette giorni consecutivi), avendo cura dei reciproci impegni professionali e del fatto che le ferie non vadano a sovrapporsi fra loro e con le festività nazionali per le quali i genitori come sopra hanno raggiunto diversi accordi. Obiettivo cardine di entrambi: far trascorrere le migliori vacanze possibili alla figlia.
12) trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con il genitore che festeggia a Per_1 prescindere dal calendario di frequentazione ordinario.
13) festeggerà la Festa della Mamma insieme alla Sig.ra e la Festa del Papà insieme Per_1 CP_1 al Sig. , a prescindere dalla turnazione. Pt_1
14) Contatti Telefonici con Durante i rispettivi turni di permanenza con un genitore, l'altro Per_1 genitore potrà sentire telefonicamente in orari compatibili con la sua routine quotidiana (es. Per_1 prima di cena, in un momento di pausa dalle attività). Per garantire il rispetto della routine di Per_1
i genitori considerano quale fascia oraria migliore quella compresa tra le ore 19:00 e le ore 21:00.
Entrambi i Genitori intendono privilegiare la qualità del contatto ed evitare di prolungare
7 eccessivamente le chiamate al fine di non interferire con le attività o il riposo di e si Per_1 impegnano a dare e ricevere informazioni aggiornate;
non controllare o interrompere i contatti telefonici tra la figlia e l'altro genitore;
permettere alla propria figlia di telefonare con l'altro genitore in qualsiasi momento.
15) Accordi Economici: Restano validi e non modificati i precedenti accordi economici relativi al mantenimento di la Parti convengono quindi che la modalità di mantenimento della figlia Per_1 rimanga quella del mantenimento ordinario diretto, per cui ciascun genitore provvederà autonomamente a sostenere le spese ordinarie durante i rispettivi periodi di permanenza della minore. Non è pertanto dovuto alcun assegno di mantenimento periodico. Le spese straordinarie necessarie, concordate e debitamente documentate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno. In particolare, e a titolo esemplificativo, la ripartizione del 50% tra i genitori, si applica alle seguenti categorie di spese: di istruzione e mediche e sportive e, salvo quanto meglio infra specificato per le spese sportive per la danza di secondo quanto definito dal Protocollo Per_1 del Tribunale della Spezia del dicembre 2018, che i genitori hanno ricevuto dai rispettivi legali.
L'integrazione della divisione in parti eque delle spese sportive è frutto di un accordo specifico raggiunto in sede di mediazione. Queste spese, comprensive di lezioni, iscrizioni a stage/concorsi, acquisto di abbigliamento specifico, trasferte saranno condivise e concordate. Se sarà uno dei
Genitori a sostenere una spesa specifica, concordata, questi dovrà presentare all'altro la documentazione fiscale (ricevuta/fattura) e il rimborso della quota (50%) dovrà avvenire entro n. 7 giorni dalla richiesta.
Le parti hanno anche espressamente concordato che qualora il Sig. per motivi personali Parte_1
o famigliari, non possa accompagnare ad una trasferta per l'attività sportiva, provveda la Per_1
Sig.ra alla quale verrà rimborsata dal padre la quota pari al 50% delle spese necessarie per CP_1 la minore quali carburante, autostrada, spese pasti ed eventuali spese per strutture alberghiere.
Assegno unico al 50% ad entrambi i genitori.
16) Le Parti si impegnano a favorire un clima di serenità e di rispetto reciproco in presenza di Per_1 evitando critiche o recriminazioni sull'altro genitore”;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Si comunichi.
La Spezia, 03.12.2025
Il DI est. Il Presidente
OR DI RO IA ST
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
IA ST Presidente
OR DI RO DI rel.
AU NI DI
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. 1660/2024 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI
DI GENITORI NON CONIUGATI
promossa da:
, nato alla Spezia il 26.10.1986 (cod. fisc. ), assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Bertocchi
- RICORRENTE -
nei confronti di:
, nata alla Spezia il 12.03.1983 (cod. fisc. ), assistita Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Costoli
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per il ricorrente e la convenuta:
“1) L'AFFIDAMENTO condiviso ai genitori della figlia minore che manterrà la collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Le Parti si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo congiunto e paritario, assumendo le decisioni rilevanti per la vita di in un'ottica di collaborazione e prioritario Per_1 interesse della minore. La genitorialità sarà basata sul rispetto reciproco, sulla fiducia e sulla volontà di costruire un ambiente sereno e prevedibile per Per_1
1 Le decisioni e le comunicazioni principali relative ad – in particolare quelle riguardanti la Per_1 salute, la scuola, le attività sportive, le attività extra-scolastiche e ricreative di rilevanza, l'educazione e qualsiasi questione significativa per la sua crescita e il suo sviluppo – dovranno essere prese e comunicate congiuntamente dal Sig. e dalla Sig.ra . Pt_1 CP_1
2) Le Parti si impegnano a mantenere un canale di comunicazione diretto ed efficace tra loro (es. telefono, messaggi), al fine di scambiarsi informazioni e accordarsi tempestivamente su ogni aspetto rilevante riguardante Ogni comunicazione dovrà essere chiara, concisa e priva di giudizi o Per_1 recriminazioni. Eventuali disaccordi dovranno essere affrontati in modo costruttivo, cercando soluzioni che rispondano primariamente ai bisogni e ai diritti di Per_1
3) Le Parti si riservano la possibilità di ricorrere, in caso di stallo, a un Mediatore Familiare o a un Coordinatore Genitoriale per facilitare il dialogo e la presa di decisione.
4) Si riconosce che, sebbene la rete degli affetti (nonni, zii, del Sig. sia importante Per_2 Parte_1 e possa contribuire all'organizzazione e alla gestione quotidiana delle attività di le decisioni Per_1 e le comunicazioni principali sopra elencate, spettino esclusivamente ai genitori.
5) FREQUENTAZIONE della minore con i genitori con le modalità indicate di seguito. starà con il papà il lunedì, il martedì e il weekend (a partire dal venerdì dopo l'uscita da Per_1 scuola - la mattina durante le vacanze) e con la madre il mercoledì e giovedì ed il week end (a partire dal venerdì dopo l'uscita da scuola- la mattina durante le vacanze) a settimane alternate. Le frequentazioni tra e i genitori saranno quindi organizzate secondo le modalità esposte Per_1 nella tabella seguente: Tabella turni di cura/responsabilità su un mese tipo di 28 gg.
(Legenda: pernotta a casa del papà. pernotta a casa della mamma). Per_3 Per_4
6) SPOSTAMENTI: Durante i periodi di festività e vacanze e comunque nei giorni di chiusura della scuola (es. allerte, scioperi ecc. ed ivi incluse, a titolo esemplificativo, le vacanze estive, natalizie a pasquali), i Genitori gestiranno il cambio di turno di cura e responsabilità di ritrovandosi a Per_1 metà strada, precisamente si incontreranno presso il parcheggio del Supermercato Basko in Località Bottagna entro le ore 10 e 30. nel caso in cui la Sig.ra sia in ferie o comunque libera dal CP_1 lavoro mentre la minore sarà portata a casa della madre dal padre o da suo incaricato negli altri casi. In presenza di allerte meteo, i Genitori valuteranno congiuntamente l'opportunità e la sicurezza dello spostamento, al fine di salvaguardare l'incolumità della Figlia e degli adulti coinvolti nello spostamento. Invece in caso di Emissione di Allerta Meteo di Livello Arancione o Rosso, resterà con il Per_1 Genitore presso il quale si trova al momento in cui l'Allerta Meteo entra in vigore. Il Genitore, che avrebbe dovuto prelevare recupererà il tempo non usufruito a partire dal turno di Per_1 frequentazione immediatamente successivo, con comunicazione chiara e precisa tra tutte le Parti coinvolte.
7) Le Parti si impegnano a garantire la continuità educativa e affettiva di durante il periodo Per_1 in cui si trova con l'altro genitore, rispettando le sue routine e le sue esigenze.
8) Eventuali richieste di cambiamenti di turno dovranno essere comunicate all'altro genitore con un dovuto preavviso di almeno 7 giorni, salvo comprovate urgenze o emergenze. Le Parti riconoscono che tali richieste implichino una ridefinizione delle organizzazioni familiari e non sono semplici da attuare. Pertanto, ogni richiesta sarà valutata nel rispetto delle esigenze e della disponibilità dell'altro genitore e della minore. Non si esclude a priori la possibilità di concedere alcuni cambi, a condizione che siano concordati preventivamente e che avvenga una ridefinizione
2 chiara della restituzione del tempo di cura in un momento successivo, al fine di garantire l'equità dei tempi di permanenza di con ciascun genitore. Ogni cambio concordato dovrà essere annotato Per_1 per chiarezza. Nelle ipotesi in cui per problemi di salute, non possa trascorrere i giorni spettanti ad un Per_1 genitore, questi li dovrà recuperare non appena possibile e senza possibilità di accumulo (nel senso che non possono essere accumulati più periodi ed ogni periodo perduto deve essere recuperato immediatamente al turno successivo).
9) Per quanto riguarda le vacanze e i giorni festivi, salvo il periodo natalizio che viene concordemente regolato come seguirà, le parti si accordano nel seguire il calendario consolidato negli anni e precisamente affinché tutti giorni festivi dell'anno trascorra in modo alternato le Per_1 festività con l'uno o con l'altro genitore. Ad es. se il 2 giugno di un anno la bambina starà con il papà, l'anno successivo, lo stesso giorno starà con la mamma. A partire dall'anno 2026 per quanto riguarda la Pasqua la bambina starà con mamma ed il Lunedì dell'Angelo con il papà e l'anno successivo viceversa, e così via in maniera alternata di anno in anno. Inoltre per quanto concerne le vacanze Natalizie i genitori concordano che trascorrerà il 24 Per_1 Dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
il 25 e il 26 Dicembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
il 31 Dicembre - 01 Gennaio con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari (si considera l'anno del 31 dicembre).
10) La minore trascorrerà il 30 Novembre, giorno del suo compleanno, con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari. avrà quindi due feste distinte;
non si esclude a priori che in Per_1 futuro i genitori possano organizzare un'unica festa in cui la figlia possa godere della presenza di entrambi.
11) Per quanto riguarda le vacanze estive ed invernali, la Signora e il Signor si CP_1 Parte_1 impegnano a comunicarsi reciprocamente le date del periodo di ferie il prima possibile possibilmente entro il mese di marzo (per quelle estive che potranno avere una durata di 15 giorni ma non consecutivi (es. 7+8) e sempre entro il mese di marzo anche per quelle invernali che potranno avere una durata di sette giorni consecutivi), avendo cura dei reciproci impegni professionali e del fatto che le ferie non vadano a sovrapporsi fra loro e con le festività nazionali per le quali i genitori come sopra hanno raggiunto diversi accordi. Obiettivo cardine di entrambi: far trascorrere le migliori vacanze possibili alla figlia.
12) trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con il genitore che festeggia a Per_1 prescindere dal calendario di frequentazione ordinario.
13) festeggerà la Festa della Mamma insieme alla Sig.ra e la Festa del Papà insieme Per_1 CP_1 al Sig. , a prescindere dalla turnazione. Pt_1
14) Contatti Telefonici con Durante i rispettivi turni di permanenza con un genitore, l'altro
Per_1 genitore potrà sentire telefonicamente in orari compatibili con la sua routine quotidiana (es.
Per_1 prima di cena, in un momento di pausa dalle attività). Per garantire il rispetto della routine di
Per_1 i genitori considerano quale fascia oraria migliore quella compresa tra le ore 19:00 e le ore 21:00. Entrambi i Genitori intendono privilegiare la qualità del contatto ed evitare di prolungare eccessivamente le chiamate al fine di non interferire con le attività o il riposo di e si
Per_1 impegnano a dare e ricevere informazioni aggiornate;
non controllare o interrompere i contatti telefonici tra la figlia e l'altro genitore;
permettere alla propria figlia di telefonare con l'altro genitore in qualsiasi momento.
15) Accordi Economici: Restano validi e non modificati i precedenti accordi economici relativi al mantenimento di la Parti convengono quindi che la modalità di mantenimento della figlia Per_1 rimanga quella del mantenimento ordinario diretto, per cui ciascun genitore provvederà autonomamente a sostenere le spese ordinarie durante i rispettivi periodi di permanenza della minore. Non è pertanto dovuto alcun assegno di mantenimento periodico. Le spese straordinarie necessarie, concordate e debitamente documentate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. In particolare, e a titolo esemplificativo, la ripartizione del 50% tra i genitori, si applica alle seguenti categorie di spese: di istruzione e mediche e sportive e, salvo quanto meglio
3 infra specificato per le spese sportive per la danza di Ambra, secondo quanto definito dal Protocollo del Tribunale della Spezia del dicembre 2018, che i genitori hanno ricevuto dai rispettivi legali. L'integrazione della divisione in parti eque delle spese sportive è frutto di un accordo specifico raggiunto in sede di mediazione. Queste spese, comprensive di lezioni, iscrizioni a stage/concorsi, acquisto di abbigliamento specifico, trasferte saranno condivise e concordate. Se sarà uno dei Genitori a sostenere una spesa specifica, concordata, questi dovrà presentare all'altro la documentazione fiscale (ricevuta/fattura) e il rimborso della quota (50%) dovrà avvenire entro n. 7 giorni dalla richiesta. Le parti hanno anche espressamente concordato che qualora il Sig. per motivi personali Parte_1
o famigliari, non possa accompagnare ad una trasferta per l'attività sportiva, provveda la Per_1 Sig.ra alla quale verrà rimborsata dal padre la quota pari al 50% delle spese necessarie per CP_1 la minore quali carburante, autostrada, spese pasti ed eventuali spese per strutture alberghiere. Assegno unico al 50% ad entrambi i genitori. 16) Le Parti si impegnano a favorire un clima di serenità e di rispetto reciproco in presenza di Per_1 evitando critiche o recriminazioni sull'altro genitore”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato il 29.10.2024, deducendo: di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con l'odierna convenuta dalla quale è nata in data [...] la figlia regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
che la relazione sentimentale si è Per_1 interrotta nel luglio 2019 per le ragioni specificate in atti;
di ritenere necessario procedere alla regolamentazione formale delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore.
Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di disporre: l'affidamento condiviso della figlia, con residenza presso la madre;
un calendario dei tempi di permanenza presso ciascun genitore di tipo paritario;
il mantenimento diretto di la ripartizione in pari quota delle spese straordinarie;
la Per_1 percezione al 50% dell'assegno unico.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
In data 26.01.2025 si è costituita contestando quanto dedotto dalla controparte e chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Le parti hanno quindi depositato le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
In esito alla prima udienza del 26.02.2025 e al tentativo di conciliazione effettuato dal giudice delegato, sono stati disposti una serie di rinvii per consentire alle parti di avviare un percorso di mediazione familiare.
Conclusosi positivamente tale percorso, con apposita istanza del 27.11.2025 ricorrente e convenuta hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo complessivo sulla materia del contendere.
Le conclusioni sono state quindi precisate congiuntamente nei termini di cui in epigrafe.
Venendo, dunque, a decidere la causa, si prende atto delle condizioni di affidamento e mantenimento da ultimo concordate, che appaiono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della figlia minore delle parti.
4 Si dispone, pertanto, in conformità.
Le spese di lite vanno compensate.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, nei seguenti termini:
“1) L'AFFIDAMENTO condiviso ai genitori della figlia minore che manterrà la collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Le Parti si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo congiunto e paritario, assumendo le decisioni rilevanti per la vita di in un'ottica di collaborazione e prioritario Per_1 interesse della minore.
La genitorialità sarà basata sul rispetto reciproco, sulla fiducia e sulla volontà di costruire un ambiente sereno e prevedibile per Per_1
Le decisioni e le comunicazioni principali relative ad – in particolare quelle riguardanti la Per_1 salute, la scuola, le attività sportive, le attività extra-scolastiche e ricreative di rilevanza,
l'educazione e qualsiasi questione significativa per la sua crescita e il suo sviluppo – dovranno essere prese e comunicate congiuntamente dal Sig. e dalla Sig.ra . Pt_1 CP_1
2) Le Parti si impegnano a mantenere un canale di comunicazione diretto ed efficace tra loro (es. telefono, messaggi), al fine di scambiarsi informazioni e accordarsi tempestivamente su ogni aspetto rilevante riguardante Ogni comunicazione dovrà essere chiara, concisa e priva di giudizi o Per_1 recriminazioni. Eventuali disaccordi dovranno essere affrontati in modo costruttivo, cercando soluzioni che rispondano primariamente ai bisogni e ai diritti di Per_1
3) Le Parti si riservano la possibilità di ricorrere, in caso di stallo, a un Mediatore Familiare o a un
Coordinatore Genitoriale per facilitare il dialogo e la presa di decisione.
4) Si riconosce che, sebbene la rete degli affetti (nonni, zii, del Sig. sia importante Per_2 Parte_1
e possa contribuire all'organizzazione e alla gestione quotidiana delle attività di le decisioni Per_1
e le comunicazioni principali sopra elencate, spettino esclusivamente ai genitori.
5) FREQUENTAZIONE della minore con i genitori con le modalità indicate di seguito. starà con il papà il lunedì, il martedì e il weekend (a partire dal venerdì dopo l'uscita da Per_1 scuola - la mattina durante le vacanze) e con la madre il mercoledì e giovedì ed il week end (a partire dal venerdì dopo l'uscita da scuola- la mattina durante le vacanze) a settimane alternate.
Le frequentazioni tra e i genitori saranno quindi organizzate secondo le modalità esposte Per_1 nella tabella seguente:
Tabella turni di cura/responsabilità su un mese tipo di 28 gg.
5 (Legenda: pernotta a casa del papà. pernotta a casa della mamma). Per_3 Per_4
6) SPOSTAMENTI: Durante i periodi di festività e vacanze e comunque nei giorni di chiusura della scuola (es. allerte, scioperi ecc. ed ivi incluse, a titolo esemplificativo, le vacanze estive, natalizie a pasquali), i Genitori gestiranno il cambio di turno di cura e responsabilità di ritrovandosi a Per_1 metà strada, precisamente si incontreranno presso il parcheggio del Supermercato Basko in Località
Bottagna entro le ore 10 e 30. nel caso in cui la Sig.ra sia in ferie o comunque libera dal CP_1 lavoro mentre la minore sarà portata a casa della madre dal padre o da suo incaricato negli altri casi.
In presenza di allerte meteo, i Genitori valuteranno congiuntamente l'opportunità e la sicurezza dello spostamento, al fine di salvaguardare l'incolumità della Figlia e degli adulti coinvolti nello spostamento.
Invece in caso di Emissione di Allerta Meteo di Livello Arancione o Rosso, resterà con il Per_1
Genitore presso il quale si trova al momento in cui l'Allerta Meteo entra in vigore. Il Genitore, che avrebbe dovuto prelevare recupererà il tempo non usufruito a partire dal turno di Per_1 frequentazione immediatamente successivo, con comunicazione chiara e precisa tra tutte le Parti coinvolte.
7) Le Parti si impegnano a garantire la continuità educativa e affettiva di durante il periodo Per_1 in cui si trova con l'altro genitore, rispettando le sue routine e le sue esigenze.
8) Eventuali richieste di cambiamenti di turno dovranno essere comunicate all'altro genitore con un dovuto preavviso di almeno 7 giorni, salvo comprovate urgenze o emergenze.
Le Parti riconoscono che tali richieste implichino una ridefinizione delle organizzazioni familiari e non sono semplici da attuare. Pertanto, ogni richiesta sarà valutata nel rispetto delle esigenze e della disponibilità dell'altro genitore e della minore. Non si esclude a priori la possibilità di concedere alcuni cambi, a condizione che siano concordati preventivamente e che avvenga una ridefinizione chiara della restituzione del tempo di cura in un momento successivo, al fine di garantire l'equità dei tempi di permanenza di con ciascun genitore. Ogni cambio concordato dovrà essere annotato Per_1 per chiarezza.
Nelle ipotesi in cui per problemi di salute, non possa trascorrere i giorni spettanti ad un Per_1 genitore, questi li dovrà recuperare non appena possibile e senza possibilità di accumulo (nel senso
6 che non possono essere accumulati più periodi ed ogni periodo perduto deve essere recuperato immediatamente al turno successivo).
9) Per quanto riguarda le vacanze e i giorni festivi, salvo il periodo natalizio che viene concordemente regolato come seguirà, le parti si accordano nel seguire il calendario consolidato negli anni e precisamente affinché tutti giorni festivi dell'anno trascorra in modo alternato le Per_1 festività con l'uno o con l'altro genitore. Ad es. se il 2 giugno di un anno la bambina starà con il papà, l'anno successivo, lo stesso giorno starà con la mamma. A partire dall'anno 2026 per quanto riguarda la Pasqua la bambina starà con mamma ed il Lunedì dell'Angelo con il papà e l'anno successivo viceversa, e così via in maniera alternata di anno in anno.
Inoltre per quanto concerne le vacanze Natalizie i genitori concordano che trascorrerà il 24 Per_1
Dicembre con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari;
il 25 e il 26 Dicembre con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari;
il 31 Dicembre - 01 Gennaio con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari (si considera l'anno del 31 dicembre).
10) La minore trascorrerà il 30 Novembre, giorno del suo compleanno, con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari. avrà quindi due feste distinte;
non si esclude a priori che in Per_1 futuro i genitori possano organizzare un'unica festa in cui la figlia possa godere della presenza di entrambi.
11) Per quanto riguarda le vacanze estive ed invernali, la Signora e il Signor si CP_1 Parte_1 impegnano a comunicarsi reciprocamente le date del periodo di ferie il prima possibile possibilmente entro il mese di marzo (per quelle estive che potranno avere una durata di 15 giorni ma non consecutivi (es. 7+8) e sempre entro il mese di marzo anche per quelle invernali che potranno avere una durata di sette giorni consecutivi), avendo cura dei reciproci impegni professionali e del fatto che le ferie non vadano a sovrapporsi fra loro e con le festività nazionali per le quali i genitori come sopra hanno raggiunto diversi accordi. Obiettivo cardine di entrambi: far trascorrere le migliori vacanze possibili alla figlia.
12) trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con il genitore che festeggia a Per_1 prescindere dal calendario di frequentazione ordinario.
13) festeggerà la Festa della Mamma insieme alla Sig.ra e la Festa del Papà insieme Per_1 CP_1 al Sig. , a prescindere dalla turnazione. Pt_1
14) Contatti Telefonici con Durante i rispettivi turni di permanenza con un genitore, l'altro Per_1 genitore potrà sentire telefonicamente in orari compatibili con la sua routine quotidiana (es. Per_1 prima di cena, in un momento di pausa dalle attività). Per garantire il rispetto della routine di Per_1
i genitori considerano quale fascia oraria migliore quella compresa tra le ore 19:00 e le ore 21:00.
Entrambi i Genitori intendono privilegiare la qualità del contatto ed evitare di prolungare
7 eccessivamente le chiamate al fine di non interferire con le attività o il riposo di e si Per_1 impegnano a dare e ricevere informazioni aggiornate;
non controllare o interrompere i contatti telefonici tra la figlia e l'altro genitore;
permettere alla propria figlia di telefonare con l'altro genitore in qualsiasi momento.
15) Accordi Economici: Restano validi e non modificati i precedenti accordi economici relativi al mantenimento di la Parti convengono quindi che la modalità di mantenimento della figlia Per_1 rimanga quella del mantenimento ordinario diretto, per cui ciascun genitore provvederà autonomamente a sostenere le spese ordinarie durante i rispettivi periodi di permanenza della minore. Non è pertanto dovuto alcun assegno di mantenimento periodico. Le spese straordinarie necessarie, concordate e debitamente documentate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno. In particolare, e a titolo esemplificativo, la ripartizione del 50% tra i genitori, si applica alle seguenti categorie di spese: di istruzione e mediche e sportive e, salvo quanto meglio infra specificato per le spese sportive per la danza di secondo quanto definito dal Protocollo Per_1 del Tribunale della Spezia del dicembre 2018, che i genitori hanno ricevuto dai rispettivi legali.
L'integrazione della divisione in parti eque delle spese sportive è frutto di un accordo specifico raggiunto in sede di mediazione. Queste spese, comprensive di lezioni, iscrizioni a stage/concorsi, acquisto di abbigliamento specifico, trasferte saranno condivise e concordate. Se sarà uno dei
Genitori a sostenere una spesa specifica, concordata, questi dovrà presentare all'altro la documentazione fiscale (ricevuta/fattura) e il rimborso della quota (50%) dovrà avvenire entro n. 7 giorni dalla richiesta.
Le parti hanno anche espressamente concordato che qualora il Sig. per motivi personali Parte_1
o famigliari, non possa accompagnare ad una trasferta per l'attività sportiva, provveda la Per_1
Sig.ra alla quale verrà rimborsata dal padre la quota pari al 50% delle spese necessarie per CP_1 la minore quali carburante, autostrada, spese pasti ed eventuali spese per strutture alberghiere.
Assegno unico al 50% ad entrambi i genitori.
16) Le Parti si impegnano a favorire un clima di serenità e di rispetto reciproco in presenza di Per_1 evitando critiche o recriminazioni sull'altro genitore”;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Si comunichi.
La Spezia, 03.12.2025
Il DI est. Il Presidente
OR DI RO IA ST
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