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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 31/10/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di EM
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
DE NI DI
Benedetta Fattori DI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 22/04/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. BARABASCHI CHIARA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24/10/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 22/10/2025 Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 22/04/2025, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in Malagnino in data 12/03/1994 Controparte_1 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto n. 1, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli (nata il [...] ) e (nato il [...]), e di essersi Per_1 Per_2
separata dal marito con sentenza n. 474/2022 pubblicata il 7/10/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni meglio indicate in ricorso.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il DI Delegato, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia del resistente, non costituito in giudizio;
sentita personalmente la ricorrente, il DI Delegato, rilevato che la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa e, su richiesta di parte rinviava all'udienza del 22/10/2025.
Alla suddetta udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 29/10/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Malagnino in data 12/03/1994 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto n. 1, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...] ) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 474/2022 pubblicata il 7/10/2022 del Tribunale
Ordinario di Cremona .
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, considerato che (nato il [...]) è divenuto, nelle Per_2
more del giudizio, maggiorenne, sebbene non economicamente autosufficiente, nulla deve essere disposto dal Tribunale. Il Collegio si limita dunque a prendere atto che egli convive con la madre e frequenta l'ultimo anno dell'istituto tecnico agrario.
(nata il [...]), invece, è ampiamente maggiorenne e vive autonomamente. Per_1
*
Il contributo paterno al mantenimento del figlio
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Siffatto obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, salvo che la situazione di dipendenza dai genitori derivi da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato del figlio (in termini, ex multis, Sez. I
Sentenza 23673 del 6/11/2006). In questo quadro di riferimento, “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. Sez. VI-I 5 marzo 2018 n. 5088). È stato poi puntualmente precisato che l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli ha terminato il percorso di studi ed è stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Ebbene, nel caso di specie emerge che, mentre è uscita dal nucleo familiare, (nato il Per_1 Per_2
13/10/2007) è uno studente liceale che, coerentemente con la sua età, non ha ancora completato il ciclo di studi di secondo grado. Egli, pertanto, considerata anche la giovane età (è appena maggiorenne), ha necessità di essere sostenuto e aiutato al fine di completare gli studi e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
Ritenuto dunque sussistente il presupposto per affermare la persistenza dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, deve analizzarsi la situazione economica e reddituale di questi ultimi. lavora come operatrice socio-sanitaria presso la Fondazione SA Parte_1
Germani; il rapporto è a tempo indeterminato e prevede un compenso mensile quantificato in €
1000/1100 mensili.
Nel 2023 la ricorrente ha maturato redditi da lavoro dipendente pari a € 23715, con imposta netta €
3116, addizionale regionale dovuta € 322 e addizionale comunale dovuta € 166 (v. mod. 730/2024); nel 2022 i redditi risultano pari a € 22957 con imposta netta di € 2742, addizionale regionale dovuta
€ 310 e addizionale comunale dovuta € 161 (v. mod. 730/2023); nel 2021 i redditi dichiarati sono pari a € 20234 con imposta netta € 2557, addizionale regionale dovuta € 267 e addizionale comunale dovuta € 142 (v. mod. 730/2022).
Ella coabita con il figlio in immobile condotto in locazione con canone mensile di € 550. Per_2
Quanto al resistente il Tribunale non ha disposizione dati aggiornati certi, non essendosi egli costituito in giudizio. Nondimeno, non risulta limitato nella propria capacità lavorativa, a Controparte_1 fronte dell'età (classe 1966) e delle risultanze documentali. La ricorrente infatti ha dato evidenza che il marito in data 01/07/2024 è stato assunto da con contratto di Controparte_2
somministrazione e stipendio mensile di € 1751,04 (v. doc. 17 parte attrice). Il rapporto di lavoro è cessato in data 2/09/2025.
Deve sottolinearsi comunque che la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche e il genitore è comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli. Non devono quindi valorizzarsi i soli redditi effettivi, ma anche la capacità di lavoro professionale del genitore e i redditi che questi ha la capacità di conseguire in futuro.
In questo frangente, deve da ultimo darsi atto che la ricorrente, a fronte dell'incostanza nel versamento e pertanto ha richiesto il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del marito nonché il pignoramento della quota di 1/5 dello stipendio per il pagamento degli arretrati rimasti insoluti. Inoltre il resistente è stato imputato per i reati di cui agli artt. 388 co. II e 570 c.p. per l'omissione del contributo in favore del figlio (v. decreto di citazione diretta a giudizio in atti).
Dunque, tenuto conto dei dati a disposizione, considerate le attuali esigenze del figlio anche in rapporto all'età, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento alla madre di € 260 mensili. L'importo è da considerarsi sostenibile dal resistente, tenuto conto dell'impegno da questi assunto in sede di separazione – alla luce della rivalutazione dell'importo secondo gli indici ISTAT – e, altresì, proporzionato, anche in corrispondenza dell'evoluzione e della crescita del figlio, tenuto conto della situazione economica della madre e dei compiti domestici da questa assunti nonché della attuale situazione reddituale del resistente, dato atto che il padre non contribuisce continuativamente in via diretta né fornisce un contributo abitativo.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
L'efficacia della statuizione dovrà farsi decorrere dalla data della domanda, e quindi dalla mensilità di aprile 2025, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte che ha ragione e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
Quanto all'assegno unico, la madre percepirà l'importo integrale, in quanto genitore convivente con il figlio non autosufficiente, stante la funzione del beneficio volto al soddisfacimento dei bisogni della prole. La previsione peraltro corrisponde alla statuizione di cui alla sentenza di separazione, oggetto di accordo tra le parti.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da n Malagnino in data 12/03/1994 (trascritto presso Parte_1 Controparte_1
gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto n. 1, parte II, serie A);
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, la somma di € 260 mensili a titolo di contributo per il mantenimento indiretto di , somma che dovrà essere corrisposta, in via anticipata, Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
3) DISPONE che la madre percepisca l'importo integrale dell'assegno unico;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Malagnino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il DI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di EM
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
DE NI DI
Benedetta Fattori DI rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 22/04/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. BARABASCHI CHIARA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24/10/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 22/10/2025 Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 22/04/2025, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con in Malagnino in data 12/03/1994 Controparte_1 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto n. 1, parte II, serie A), unione dalla quale sono nati i figli (nata il [...] ) e (nato il [...]), e di essersi Per_1 Per_2
separata dal marito con sentenza n. 474/2022 pubblicata il 7/10/2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni meglio indicate in ricorso.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il DI Delegato, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia del resistente, non costituito in giudizio;
sentita personalmente la ricorrente, il DI Delegato, rilevato che la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa e, su richiesta di parte rinviava all'udienza del 22/10/2025.
Alla suddetta udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 29/10/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Malagnino in data 12/03/1994 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto n. 1, parte II, serie A).
Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...] ) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 474/2022 pubblicata il 7/10/2022 del Tribunale
Ordinario di Cremona .
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, considerato che (nato il [...]) è divenuto, nelle Per_2
more del giudizio, maggiorenne, sebbene non economicamente autosufficiente, nulla deve essere disposto dal Tribunale. Il Collegio si limita dunque a prendere atto che egli convive con la madre e frequenta l'ultimo anno dell'istituto tecnico agrario.
(nata il [...]), invece, è ampiamente maggiorenne e vive autonomamente. Per_1
*
Il contributo paterno al mantenimento del figlio
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Siffatto obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, salvo che la situazione di dipendenza dai genitori derivi da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato del figlio (in termini, ex multis, Sez. I
Sentenza 23673 del 6/11/2006). In questo quadro di riferimento, “la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. Sez. VI-I 5 marzo 2018 n. 5088). È stato poi puntualmente precisato che l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli ha terminato il percorso di studi ed è stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Ebbene, nel caso di specie emerge che, mentre è uscita dal nucleo familiare, (nato il Per_1 Per_2
13/10/2007) è uno studente liceale che, coerentemente con la sua età, non ha ancora completato il ciclo di studi di secondo grado. Egli, pertanto, considerata anche la giovane età (è appena maggiorenne), ha necessità di essere sostenuto e aiutato al fine di completare gli studi e in seguito inserirsi nel mondo lavorativo e reperire una occupazione regolare e sufficientemente remunerativa, con adeguata garanzia di stabilità.
Ritenuto dunque sussistente il presupposto per affermare la persistenza dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, deve analizzarsi la situazione economica e reddituale di questi ultimi. lavora come operatrice socio-sanitaria presso la Fondazione SA Parte_1
Germani; il rapporto è a tempo indeterminato e prevede un compenso mensile quantificato in €
1000/1100 mensili.
Nel 2023 la ricorrente ha maturato redditi da lavoro dipendente pari a € 23715, con imposta netta €
3116, addizionale regionale dovuta € 322 e addizionale comunale dovuta € 166 (v. mod. 730/2024); nel 2022 i redditi risultano pari a € 22957 con imposta netta di € 2742, addizionale regionale dovuta
€ 310 e addizionale comunale dovuta € 161 (v. mod. 730/2023); nel 2021 i redditi dichiarati sono pari a € 20234 con imposta netta € 2557, addizionale regionale dovuta € 267 e addizionale comunale dovuta € 142 (v. mod. 730/2022).
Ella coabita con il figlio in immobile condotto in locazione con canone mensile di € 550. Per_2
Quanto al resistente il Tribunale non ha disposizione dati aggiornati certi, non essendosi egli costituito in giudizio. Nondimeno, non risulta limitato nella propria capacità lavorativa, a Controparte_1 fronte dell'età (classe 1966) e delle risultanze documentali. La ricorrente infatti ha dato evidenza che il marito in data 01/07/2024 è stato assunto da con contratto di Controparte_2
somministrazione e stipendio mensile di € 1751,04 (v. doc. 17 parte attrice). Il rapporto di lavoro è cessato in data 2/09/2025.
Deve sottolinearsi comunque che la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche e il genitore è comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli. Non devono quindi valorizzarsi i soli redditi effettivi, ma anche la capacità di lavoro professionale del genitore e i redditi che questi ha la capacità di conseguire in futuro.
In questo frangente, deve da ultimo darsi atto che la ricorrente, a fronte dell'incostanza nel versamento e pertanto ha richiesto il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del marito nonché il pignoramento della quota di 1/5 dello stipendio per il pagamento degli arretrati rimasti insoluti. Inoltre il resistente è stato imputato per i reati di cui agli artt. 388 co. II e 570 c.p. per l'omissione del contributo in favore del figlio (v. decreto di citazione diretta a giudizio in atti).
Dunque, tenuto conto dei dati a disposizione, considerate le attuali esigenze del figlio anche in rapporto all'età, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento alla madre di € 260 mensili. L'importo è da considerarsi sostenibile dal resistente, tenuto conto dell'impegno da questi assunto in sede di separazione – alla luce della rivalutazione dell'importo secondo gli indici ISTAT – e, altresì, proporzionato, anche in corrispondenza dell'evoluzione e della crescita del figlio, tenuto conto della situazione economica della madre e dei compiti domestici da questa assunti nonché della attuale situazione reddituale del resistente, dato atto che il padre non contribuisce continuativamente in via diretta né fornisce un contributo abitativo.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
L'efficacia della statuizione dovrà farsi decorrere dalla data della domanda, e quindi dalla mensilità di aprile 2025, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno della parte che ha ragione e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
Quanto all'assegno unico, la madre percepirà l'importo integrale, in quanto genitore convivente con il figlio non autosufficiente, stante la funzione del beneficio volto al soddisfacimento dei bisogni della prole. La previsione peraltro corrisponde alla statuizione di cui alla sentenza di separazione, oggetto di accordo tra le parti.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da n Malagnino in data 12/03/1994 (trascritto presso Parte_1 Controparte_1
gli atti dello Stato civile del Comune medesimo atto n. 1, parte II, serie A);
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a con Controparte_1 Parte_1 decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, la somma di € 260 mensili a titolo di contributo per il mantenimento indiretto di , somma che dovrà essere corrisposta, in via anticipata, Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
3) DISPONE che la madre percepisca l'importo integrale dell'assegno unico;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Malagnino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 29/10/2025
Il DI est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato