CASS
Sentenza 31 luglio 1967
Sentenza 31 luglio 1967
Massime • 1
Sottoposto a procedura esecutiva esattoriale un immobile di proprieta comune ed indivisa del debitore di imposta e di altri,il giudice ordinario e privo di giurisdizione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore, anche se intesa a che si provveda, nel frattempo, alla divisione del bene esecutato a norma dell'art. 600 cod.proc.civ.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/1967, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 31 luglio 1967 |
Testo completo
Sottoposto a procedura esecutiva esattoriale un immobile di proprieta comune ed indivisa del debitore di imposta e di altri,il giudice ordinario e privo di giurisdizione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore, anche se intesa a che si provveda, nel frattempo, alla divisione del bene esecutato a norma dell'art. 600 cod.proc.civ.*