TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI , data di nascita Parte_1 C.F._1 C.F._2
01/01/1994, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
PARISIO NICOLA;
RICORRENTE contro
– , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari;
RESISTENTE
Pag. 1 di 7 FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 25/10/2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 25/09/2023 e adottato dalla Questura di recante CP_1 diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 14/02/2024, instando per il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto del 28/10/2023, è stata fissata udienza per la trattazione della domanda cautelare e con decreto adottato in data 08/07/2024 è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Fissata l'udienza di comparizione per del giorno 14/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha dichiarato di aver avviato un percorso di integrazione lavorativa in Italia, sempre improntando “la sua condotta al rispetto della legge”.
DIRITTO
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. L'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non
Pag. 2 di 7 soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni elemento idoneo ad accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa – facendo riferimento a quanto indicato dalla stessa Amministrazione resistente negli allegati alla comparsa di costituzione
– precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d.
Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11.3.2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di
Pag. 3 di 7 comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria3.
La norma impone una modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza la natura ed effettività dei vincoli familiari e l'inserimento sociale, oltre che l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo4.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale e che “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione lavorativa:
- numerosi Unilav relativi a rapporti di lavoro che, complessivamente considerati, si sono svolti dal 30/08/2023 al 31/12/2023 e dal 01/03/2024 al 31/12/2024;
- due buste paga per i mesi di aprile e maggio 2020, per un importo complessivo di circa 500 euro;
- due buste paga per i mesi di novembre e dicembre 2021, per un importo complessivo di circa 700 euro;
- una busta paga per il mese di agosto 2022, per un importo di circa 56 euro;
- tre buste paga per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, per un importo complessivo di circa 3.000 euro;
- quattro buste paga per i mesi di marzo ed aprile e di agosto e settembre 2024, per un importo complessivo di circa 2.225 euro.
Alla luce del corredo documentale offerto può fondatamente sostenersi che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 24/11/2016 – ha svolto attività lavorativa nel Paese ospitante in via saltuaria nel corso del triennio 2020-
2022 e in maniera continuativa e costante almeno dalla seconda metà del 2023 sino a tutto il 2024 e può conseguentemente ritenersi integrato.
(Segue) Sul Paese di provenienza. Con riferimento alla situazione di sicurezza relativa al
Paese di origine del ricorrente, per completezza va chiarito che non sussiste in Gambia una “situazione di insicurezza” caratterizzata da un “difficile contesto sociale e politico” (cfr. ricorso introduttivo).
A differenza di quanto sostenuto dal richiedente protezione internazionale, dalla consultazione delle fonti internazionali più aggiornate, l'attuale situazione generale del
Gambia non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate.
Dalla caduta della dittatura nel 2016, il Gambia ha intrapreso la transizione verso la democrazia e secondo quanto riportato da BTI nel più recente country report sul Paese6 e nel complesso, è una società pacifica.
Gli occasionali episodi di violenza intracomunitaria vedono coinvolte bande di giovani che fanno uso di armi bianche e occasionalmente di armi da fuoco di produzione locale;
le cause sono in genere controversie sulla proprietà e l'uso del suolo e talvolta gli scontri sono caratterizzati da una componente etnica, ma ciò non rappresenta una costante7.
Invero sono in corso problemi di sicurezza legati all'agire di attori transnazionali in
Gambia. Tali problemi includono il conflitto ancora in corso nella vicina Casamance, dove, il 13 marzo 2022, l'esercito senegalese ha lanciato un'operazione militare contro i ribelli del Casamance;
la presenza di circa 4.000 sfollati provenienti dal Senegal in Gambia
Pag. 5 di 7 è confermata dal report di aggiornamento redatto da UNHCR e aggiornato al 31 marzo
20228.
Secondo l'INFORM risk index (strumento per la valutazione del rischio globale per crisi e disastri umanitari), al 9 aprile 2022 non veniva rilevata intensità di conflitto altamente violenta nel Paese: il valore assegnato al Gambia era, infatti, pari a zero9.
Secondo i dati forniti da ACLED, nel 2023, si sono verificati 3 eventi totali, di cui 3 battaglie, che non hanno causato decessi10. Nel corso del 2024, ACLED ha riscontrato 3 episodi di violenza contro i civili che hanno causato un decesso11.
In conclusione, in ordine all'attuale prospettata situazione nel Paese di provenienza dello straniero, non può ritenersi che vi siano condizioni di inespellibilità determinati dalla sussistenza di un conflitto di intensità tale da ingenerare una situazione di violenza indiscriminata o comunque diffusa nei confronti dei civili, né che sussista il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socioeconomica, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, 8 UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: West & Central Africa;
Principal Refugees, IDPs and Stateless Reports;
Figures available as of 31 March 2022, 15 aprile 2022, CP_ https://www. et/en/file/local/2071690/WCA+Main+PoCs_March+2022.pdf 9 Commission, , Risk Mid -2022, 9 aprile 2022, CP_5 CP_6 CP_6 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index 10 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2023 – 31/12/2023, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 11 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2024 – 20/12/2024, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
Pag. 6 di 7 comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato12.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del
07/11/2023 e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del
07/02/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592.
Pag. 4 di 7 6 : BTI 2022 Country Report Gambia, 23 febbraio 2022, pag. 28 Controparte_3 h en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf 7 Ibidem 12 Cass. S.U. 24413/2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI , data di nascita Parte_1 C.F._1 C.F._2
01/01/1994, Paese di provenienza: GAMBIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
PARISIO NICOLA;
RICORRENTE contro
– , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari;
RESISTENTE
Pag. 1 di 7 FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 25/10/2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 25/09/2023 e adottato dalla Questura di recante CP_1 diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 14/02/2024, instando per il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stato reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.
Con decreto del 28/10/2023, è stata fissata udienza per la trattazione della domanda cautelare e con decreto adottato in data 08/07/2024 è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Fissata l'udienza di comparizione per del giorno 14/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha dichiarato di aver avviato un percorso di integrazione lavorativa in Italia, sempre improntando “la sua condotta al rispetto della legge”.
DIRITTO
L'inquadramento della domanda. Il ricorrente ha correttamente limitato la sua domanda al riconoscimento della protezione complementare, essendo oggetto di impugnazione il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19-ter D.lgs. 150/2011 ss.mm.
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. L'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non
Pag. 2 di 7 soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni elemento idoneo ad accertare il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti.
La protezione complementare secondo il diritto nazionale;
la disciplina applicabile ratione temporis.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione.
Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa – facendo riferimento a quanto indicato dalla stessa Amministrazione resistente negli allegati alla comparsa di costituzione
– precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d.
Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11.3.2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di
Pag. 3 di 7 comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria3.
La norma impone una modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza la natura ed effettività dei vincoli familiari e l'inserimento sociale, oltre che l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di
Strasburgo4.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale e che “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”5, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione lavorativa:
- numerosi Unilav relativi a rapporti di lavoro che, complessivamente considerati, si sono svolti dal 30/08/2023 al 31/12/2023 e dal 01/03/2024 al 31/12/2024;
- due buste paga per i mesi di aprile e maggio 2020, per un importo complessivo di circa 500 euro;
- due buste paga per i mesi di novembre e dicembre 2021, per un importo complessivo di circa 700 euro;
- una busta paga per il mese di agosto 2022, per un importo di circa 56 euro;
- tre buste paga per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, per un importo complessivo di circa 3.000 euro;
- quattro buste paga per i mesi di marzo ed aprile e di agosto e settembre 2024, per un importo complessivo di circa 2.225 euro.
Alla luce del corredo documentale offerto può fondatamente sostenersi che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 24/11/2016 – ha svolto attività lavorativa nel Paese ospitante in via saltuaria nel corso del triennio 2020-
2022 e in maniera continuativa e costante almeno dalla seconda metà del 2023 sino a tutto il 2024 e può conseguentemente ritenersi integrato.
(Segue) Sul Paese di provenienza. Con riferimento alla situazione di sicurezza relativa al
Paese di origine del ricorrente, per completezza va chiarito che non sussiste in Gambia una “situazione di insicurezza” caratterizzata da un “difficile contesto sociale e politico” (cfr. ricorso introduttivo).
A differenza di quanto sostenuto dal richiedente protezione internazionale, dalla consultazione delle fonti internazionali più aggiornate, l'attuale situazione generale del
Gambia non presenta un contesto che si possa qualificare come conflitto armato, interno od internazionale, come emerge dalle informazioni sul Paese di origine sotto riportate.
Dalla caduta della dittatura nel 2016, il Gambia ha intrapreso la transizione verso la democrazia e secondo quanto riportato da BTI nel più recente country report sul Paese6 e nel complesso, è una società pacifica.
Gli occasionali episodi di violenza intracomunitaria vedono coinvolte bande di giovani che fanno uso di armi bianche e occasionalmente di armi da fuoco di produzione locale;
le cause sono in genere controversie sulla proprietà e l'uso del suolo e talvolta gli scontri sono caratterizzati da una componente etnica, ma ciò non rappresenta una costante7.
Invero sono in corso problemi di sicurezza legati all'agire di attori transnazionali in
Gambia. Tali problemi includono il conflitto ancora in corso nella vicina Casamance, dove, il 13 marzo 2022, l'esercito senegalese ha lanciato un'operazione militare contro i ribelli del Casamance;
la presenza di circa 4.000 sfollati provenienti dal Senegal in Gambia
Pag. 5 di 7 è confermata dal report di aggiornamento redatto da UNHCR e aggiornato al 31 marzo
20228.
Secondo l'INFORM risk index (strumento per la valutazione del rischio globale per crisi e disastri umanitari), al 9 aprile 2022 non veniva rilevata intensità di conflitto altamente violenta nel Paese: il valore assegnato al Gambia era, infatti, pari a zero9.
Secondo i dati forniti da ACLED, nel 2023, si sono verificati 3 eventi totali, di cui 3 battaglie, che non hanno causato decessi10. Nel corso del 2024, ACLED ha riscontrato 3 episodi di violenza contro i civili che hanno causato un decesso11.
In conclusione, in ordine all'attuale prospettata situazione nel Paese di provenienza dello straniero, non può ritenersi che vi siano condizioni di inespellibilità determinati dalla sussistenza di un conflitto di intensità tale da ingenerare una situazione di violenza indiscriminata o comunque diffusa nei confronti dei civili, né che sussista il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, considerato che la parte ricorrente ha provato il conseguimento in Italia di un effettivo e significativo livello di integrazione socioeconomica, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione complementare richiesta.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, 8 UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: West & Central Africa;
Principal Refugees, IDPs and Stateless Reports;
Figures available as of 31 March 2022, 15 aprile 2022, CP_ https://www. et/en/file/local/2071690/WCA+Main+PoCs_March+2022.pdf 9 Commission, , Risk Mid -2022, 9 aprile 2022, CP_5 CP_6 CP_6 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index 10 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2023 – 31/12/2023, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 11 ACLED Dashboard, country: Gambia, period: 01/01/2024 – 20/12/2024, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
Pag. 6 di 7 comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato12.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del
07/11/2023 e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del
07/02/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 4 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 5 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592.
Pag. 4 di 7 6 : BTI 2022 Country Report Gambia, 23 febbraio 2022, pag. 28 Controparte_3 h en/file/local/2069785/country_report_2022_GMB.pdf 7 Ibidem 12 Cass. S.U. 24413/2021.